CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 25193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, a carico di [OSCURATO:PERSONA], resa dal Tribunale di Gela, in data 28 aprile 2022, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ascrittigli. Ritenuto che il motivo unico proposto (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen. e i e 2 legge n. 895 del 1967), è doglianza riproduttiva dell'appello e, comunque, non consentita in sede di legittimità in quanto manifestamente infondata e che non tiene conto della fondatezza degli argomenti, già svolti dalla Corte territoriale (cfr. pag. 6 e ss), circa l'idoneità del fucile la cui illecita detenzione è contestata al capo 3). Considerato, infatti, che, sul punto, la Corte d'appello ha valorizzato I risultati dell'esame del Reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, dai quali emerge che il fucile semiautomatico aveva il sistema di caricamento a tamburo bloccato, ma che questo non presentava difetti strutturali (cfr. pag. 7), sottolineando, dunque, che l'arma rappresentava, comunque, pericolo per l'ordine pubblico. Reputato condivisibile il principio di diritto riportato nel provvedimento impugnato (cfr. Sez. 1, n. 18218 del 6/03/2019, Rv. 275465; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Rv. 255686) nel senso che la natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità, circostanza esclusa, in sede di merito, nel caso al vaglio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il