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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34664/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura il mancato assorbimento del danneggiamento nella condotta di resistenza a pubblico ufficiale risulta manifestamente infondato oltre che declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe confutare il volontario danneggiamento dello specchietto retrovisore dell'autovettura delle forze di polizia, condotta adeguatamente ricostruita dalla Corte territoriale che ha smentito l'unitaria valenza delle condotte (danneggiamento e resistenza) tanto da aver precisato che la resistenza veniva operata proprio in occasione del tentativo dei pubblici ufficiali di fermare il ricorrente mentre danneggiava l'autovettura; rilevato che il secondo ed il terzo motivo con cui si deduce la carenza dell'elemento soggettivo in ordine alla commissione dei delitti contestati risulta riproduttivo di identica doglianza adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha contestualmente escluso che le condizioni di salute potessero incidere sul dolo, visto che, anche in ordine alla solo prospettata incapacità di intendere e di volere, nulla emergeva al riguardo; ritenuto che manifestamente infondato risulta il quarto motivo con cui si deduce la prescrizione dei reati, tenuto conto che, in ragione della recidiva infraquinquennale, il primo delitto si prescriverebbe non prima del 23 agosto del 2024, a cui va aggiunto anche il -periodo per la sospensione ope legis del procedimento per il rinvio intervenuto all'udienza del 25 marzo 2020. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura il mancato assorbimento del danneggiamento nella condotta di resistenza a pubblico ufficiale risulta manifestamente infondato oltre che declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe confutare il volontario danneggiamento dello specchietto retrovisore dell'autovettura delle forze di polizia, condotta adeguatamente ricostruita dalla Corte territoriale che ha smentito l'unitaria valenza delle condotte (danneggiamento e resistenza) tanto da aver precisato che la resistenza veniva operata proprio in occasione del tentativo dei pubblici ufficiali di fermare il ricorrente mentre danneggiava l'autovettura; rilevato che il secondo ed il terzo motivo con cui si deduce la carenza dell'elemento soggettivo in ordine alla commissione dei delitti contestati risulta riproduttivo di identica doglianza adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha contestualmente escluso che le condizioni di salute potessero incidere sul dolo, visto che, anche in ordine alla solo prospettata incapacità di intendere e di volere, nulla emergeva al riguardo; ritenuto che manifestamente infondato risulta il quarto motivo con cui si deduce la prescrizione dei reati, tenuto conto che, in ragione della recidiva infraquinquennale, il primo delitto si prescriverebbe non prima del 23 agosto del 2024, a cui va aggiunto anche il -periodo per la sospensione ope legis del procedimento per il rinvio intervenuto all'udienza del 25 marzo 2020. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 34664/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris