CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 34527/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Salerno emessa in data 27/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza di revisione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, irrevocabile in data 20/04/2016, con cui l'istante era stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione per il concorso nell'omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Cosenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e per i reati connessi.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 630, lett. c), 631 e 634 cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha omesso di considerare i nuovi elementi di prova congiuntamente con il materiale probatorio già acquisito, incorrendo in un vizio metodologico vistoso; inoltre, la Corte territoriale ha anticipato un giudizio apodittico in merito alle prove nuove che avrebbero dovuto essere acquisite; 2.2 violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 630, lett. c), 631 e 634 cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione della Corte di merito non ha compreso il dato rappresentato dal certificato di detenzione del Marsico, uscito dal carcere il 25/06/1999, dirimente in relazione alla dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di aver ricevuto dal ricorrente l'incarico di seguire la vittima, e che il primo pedinamento aveva avuto luogo in un'epoca in cui, per l'appunto, il Marsico era detenuto; parimenti è stata omessa la valutazione delle dichiarazioni rese dal Veltri in altro procedimento, ed allegate all'istanza dì revisione, con cui il predetto affermava di non aver mai consegnato la sua vettura al Marsico il giorno dell'omicidio, avvalorando, in tal modo, la deposizione di due testimoni, i quali avevano detto di aver visto i killer salire a bordo di una vettura di marca diversa dalla Saxo, come indicato dal collaboratore di giustizia Colosso. Tali elementi, quindi, avrebbero dimostrato l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia e, quindi, confermato le dichiarazioni del Bevilacqua e del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui a commettere l'omicidio era stato il gruppo rivale a quello di appartenenza del Marsico, ossia il gruppo Cicero. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va, anzitutto, considerato che nella ricostruzione della vicenda la Corte di merito ha ricordato come l'incarico conferito all'[OSCURATO:PERSONA] di seguire la vittima fosse stato assegnato dal Marsico nell'ottobre 1999, aggiungendo, poi, che sia l'[OSCURATO:PERSONA] che il Colosso avevano riferito di aver avuto l'incarico nell'ottobre 1999 o, al più, nell'estate precedente, quindi in epoca evidentemente compatibile con la rimessione in libertà del Marsico, verificatasi in data 24/06/1999, come attestato dal certificato di detenzione. Quanto alle dichiarazioni rese dal Veltri, risulta che la Corte di Cassazione, Sezione Prima, con la sentenza con cui aveva rigettato il ricorso del Marsico, aveva esplicitamente affermato che le dichiarazioni rese dal Veltri all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non fossero connotate da alcuna decisività. La prova costituita dalle dichiarazioni del Veltri, pertanto, non può neanche essere considerata prova nuova, in quanto già vagliata da questa Corte, come risulta dalla motivazione a pag. 41 della sentenza citata; in ogni caso, la Corte di merito ha affermato che si tratta di prova non decisiva, posto che la condotta del Marsico era consistita nel conferimento all'[OSCURATO:PERSONA], al Colosso ed al Marincolo - poi deceduto - dell'incarico di seguire la vittima, mentre le dichiarazioni die Veltri riguardavano la fase esecutiva del delitto. Infine, la Corte di merito ha rilevato come il ruolo del Marsico non fosse stato in alcun modo contraddetto dai rilevati contrasti dei testi, inerenti la sola individuazione degli esecutori materiali dell'omicidio, contrasti peraltro composti dalla sentenza di condanna. Da tale motivazione emerge chiaramente come, nel caso in esame, non sussista alcuna prova nuova, posto che nel giudizio di revisione tale categoria non può mai ricomprendere la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove, già apprezzate con la sentenza di condanna (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987). La motivazione del provvedimento impugnato risulta, pertanto, del tutto immune da vizi logico-argomentativi. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 06