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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05148/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2019, pronunciata in sede di rinvio, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'istanza di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], il quale - prima di essere assolto dal Tribunale di Venezia con sentenza del 16 gennaio 2014 - aveva sofferto quarantasei giorni di custodia cautelare in carcere e 135 giorni di arresti domiciliari per i reati di truffa, ricettazione e falso in concorso con altri soggetti, tutti infine condannati a differenza dell'odierno ricorrente.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, allegando illogicità della motivazione, il ricorrente ha osservato che dalle intercettazioni telefoniche che la Corte territoriale aveva ritenuto ostative alla richiesta di indennizzo poteva desumersi che egli avesse consapevolezza della conclusione di un affare di rilevante valore, ma non di un'operazione illecita.

Tant'è che il ricorrente aveva fornito la provvista per un viaggio aereo, suo e di alcuni altri soggetti infine condannati nel medesimo procedimento, con la propria carta di credito, altresì consentendo l'utilizzo anche del proprio veicolo.

Evidente dunque appariva, in considerazione di simili condotte tenute alla luce del sole, la buona fede dello stesso istante.

In specie il ricorrente aveva inteso sempre fornire la propria versione dei fatti, non creduta dal Giudice per le indagini preliminari ma poi coerente con l'assoluzione da parte del Tribunale in esito al giudizio ordinario, e addirittura con la rinuncia del Pubblico ministero a proporre impugnazione.

Né il ricorrente aveva così concorso a dare luogo alla detenzione.

3. L'Amministrazione finanziaria ha dimesso memoria difensiva insistendo per l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'istanza.

4. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è infondato.

5.1. In relazione al complesso motivo di censura, e come è già stato ricordato in ricorso, la Quarta Sezione di questa Corte aveva osservato (nel pronunciare - con sentenza n. 25140 del 26 aprile 2018 - l'annullamento della precedente ordinanza della Corte veneta, che aveva parimenti rigettato la domanda di indennizzo) che "nei reati contestati in concorso... devono essere apprezzati elementi che rivelino la consapevolezza dell'attività criminosa altrui.

Si è invero affermato che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso in cui sia contestato un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa alla misura della custodia cautelare se si sia al corrente dell'attività delittuosa di altri e, ciò nonostante, pur non concorrendo in quella attività, si pongano in essere, con evidente, macroscopica imprudenza, condotte che si prestino, sul piano logico, alla deduzione della contiguità del concorso.

Ma se manca la consapevolezza che altri è dedito ad una certa attività costituente reato, l'eventuale condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenza negativa».., la motivazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale appare non rispettosa dei principi sopra richiamati, nella parte in cui analizza i comportamenti del ricorrente dai quali dovrebbe evincersi l'aspetto della consapevolezza dell'agire criminoso altrui, che non vengono adeguatamente illustrati e posti in rilievo.

Quanto alla valenza dell'interrogatorio reso dal ricorrente, nella ordinanza, pur facendosi riferimento alle spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale si limita ad una loro generica confutazione, senza indicarne chiaramente il contenuto e senza un'adeguata puntualizzazione dei passaggi nei quali esse erano apparse scarsamente convincenti ed elusive di un apporto chiarificatore".

5.1.1. Ciò posto, vero è che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218).

5.1.2. In proposito, sia pure dando conto che l'odierno ricorrente avrebbe sempre protestato la propria innocenza, l'ordinanza impugnata non si presta a censure.

Invero il giudice di merito, per valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

Ripercorse infatti le fasi nelle quali si era articolato l'iter criminoso, la Corte territoriale - insufficiente la prova della partecipazione dell'odierno ricorrente alla fase di rintraccio e di compilazione dei titoli di credito, e non contestate le ipotesi estorsive che avevano concluso la parabola illecita - ha inteso collocarsi invero ex ante, al momento di emissione dell'ordinanza cautelare, valutando le emergenze istruttorie riguardanti il viaggio intrapreso al Nord dal [OSCURATO:PERSONA], assieme ad altri soggetti poi effettivamente coinvolti nel procedimento penale ed infine condannati.

Con percorso argomentativo lineare e coerente, l'ordinanza impugnata ha così dato conto - al di là delle proteste di innocenza dell'interessato, altresì dichiaratosi esperto di finanza - dei comportamenti tenuti dall'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] infatti non si era certamente sottratto all'utilizzo di linguaggio criptico nei discorsi con i soggetti con i quali avrebbe dovuto partecipare all'imprecisata operazione economica, né alla formulazione di valutazioni ambigue sui compagni di viaggio, tantomeno alla partecipazione a riunioni cui prendevano parte soggetti che avrebbero aggredito il funzionario di banca (da contattare riservatamente per scoprire una "talpa"), neppure al diretto pagamento di spese di viaggio, segno inequivocabile di coinvolgimento economico.

Tutto ciò in relazione ad una vicenda dove ci si parlava per allusioni e si diffidava l'uno dell'altro con l'evocazione di talpe, con riunioni registrate segretamente e missioni dalla Campania al Veneto e ritorno per definire non meglio chiarite operazioni economiche che lo stesso odierno ricorrente, se-dicente esperto di finanza (ed anche per questo da considerare inescusabilmente malaccorto e imprudente), non era stato in grado di comprendere e tantomeno di spiegare agli inquirenti.

A questi ultimi - secondo il rilievo non illogico dell'ordinanza impugnata - l'odierno ricorrente non aveva neppure somministrato alcuna chiave alternativa di comprensione dei fatti.

5.1.3. In definitiva il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

5.1.4. La motivazione allegata dalla Corte territoriale si pone senz'altro in questa prospettiva, e fornisce risposta congrua e logicamente motivata.

6. Alla stregua dei rilievi che precedono, l'impugnazione va disattesa.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa del Ministero convenuto nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa del Ministero convenuto, che si liquidano in euro mille c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2019, pronunciata in sede di rinvio, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'istanza di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], il quale - prima di essere assolto dal Tribunale di Venezia con sentenza del 16 gennaio 2014 - aveva sofferto quarantasei giorni di custodia cautelare in carcere e 135 giorni di arresti domiciliari per i reati di truffa, ricettazione e falso in concorso con altri soggetti, tutti infine condannati a differenza dell'odierno ricorrente. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, allegando illogicità della motivazione, il ricorrente ha osservato che dalle intercettazioni telefoniche che la Corte territoriale aveva ritenuto ostative alla richiesta di indennizzo poteva desumersi che egli avesse consapevolezza della conclusione di un affare di rilevante valore, ma non di un'operazione illecita. Tant'è che il ricorrente aveva fornito la provvista per un viaggio aereo, suo e di alcuni altri soggetti infine condannati nel medesimo procedimento, con la propria carta di credito, altresì consentendo l'utilizzo anche del proprio veicolo. Evidente dunque appariva, in considerazione di simili condotte tenute alla luce del sole, la buona fede dello stesso istante. In specie il ricorrente aveva inteso sempre fornire la propria versione dei fatti, non creduta dal Giudice per le indagini preliminari ma poi coerente con l'assoluzione da parte del Tribunale in esito al giudizio ordinario, e addirittura con la rinuncia del Pubblico ministero a proporre impugnazione. Né il ricorrente aveva così concorso a dare luogo alla detenzione. 3. L'Amministrazione finanziaria ha dimesso memoria difensiva insistendo per l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'istanza. 4. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è infondato. 5.1. In relazione al complesso motivo di censura, e come è già stato ricordato in ricorso, la Quarta Sezione di questa Corte aveva osservato (nel pronunciare - con sentenza n. 25140 del 26 aprile 2018 - l'annullamento della precedente ordinanza della Corte veneta, che aveva parimenti rigettato la domanda di indennizzo) che "nei reati contestati in concorso... devono essere apprezzati elementi che rivelino la consapevolezza dell'attività criminosa altrui. Si è invero affermato che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso in cui sia contestato un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa alla misura della custodia cautelare se si sia al corrente dell'attività delittuosa di altri e, ciò nonostante, pur non concorrendo in quella attività, si pongano in essere, con evidente, macroscopica imprudenza, condotte che si prestino, sul piano logico, alla deduzione della contiguità del concorso. Ma se manca la consapevolezza che altri è dedito ad una certa attività costituente reato, l'eventuale condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenza negativa».., la motivazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale appare non rispettosa dei principi sopra richiamati, nella parte in cui analizza i comportamenti del ricorrente dai quali dovrebbe evincersi l'aspetto della consapevolezza dell'agire criminoso altrui, che non vengono adeguatamente illustrati e posti in rilievo. Quanto alla valenza dell'interrogatorio reso dal ricorrente, nella ordinanza, pur facendosi riferimento alle spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale si limita ad una loro generica confutazione, senza indicarne chiaramente il contenuto e senza un'adeguata puntualizzazione dei passaggi nei quali esse erano apparse scarsamente convincenti ed elusive di un apporto chiarificatore". 5.1.1. Ciò posto, vero è che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218). 5.1.2. In proposito, sia pure dando conto che l'odierno ricorrente avrebbe sempre protestato la propria innocenza, l'ordinanza impugnata non si presta a censure. Invero il giudice di merito, per valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). Ripercorse infatti le fasi nelle quali si era articolato l'iter criminoso, la Corte territoriale - insufficiente la prova della partecipazione dell'odierno ricorrente alla fase di rintraccio e di compilazione dei titoli di credito, e non contestate le ipotesi estorsive che avevano concluso la parabola illecita - ha inteso collocarsi invero ex ante, al momento di emissione dell'ordinanza cautelare, valutando le emergenze istruttorie riguardanti il viaggio intrapreso al Nord dal [OSCURATO:PERSONA], assieme ad altri soggetti poi effettivamente coinvolti nel procedimento penale ed infine condannati. Con percorso argomentativo lineare e coerente, l'ordinanza impugnata ha così dato conto - al di là delle proteste di innocenza dell'interessato, altresì dichiaratosi esperto di finanza - dei comportamenti tenuti dall'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] infatti non si era certamente sottratto all'utilizzo di linguaggio criptico nei discorsi con i soggetti con i quali avrebbe dovuto partecipare all'imprecisata operazione economica, né alla formulazione di valutazioni ambigue sui compagni di viaggio, tantomeno alla partecipazione a riunioni cui prendevano parte soggetti che avrebbero aggredito il funzionario di banca (da contattare riservatamente per scoprire una "talpa"), neppure al diretto pagamento di spese di viaggio, segno inequivocabile di coinvolgimento economico. Tutto ciò in relazione ad una vicenda dove ci si parlava per allusioni e si diffidava l'uno dell'altro con l'evocazione di talpe, con riunioni registrate segretamente e missioni dalla Campania al Veneto e ritorno per definire non meglio chiarite operazioni economiche che lo stesso odierno ricorrente, se-dicente esperto di finanza (ed anche per questo da considerare inescusabilmente malaccorto e imprudente), non era stato in grado di comprendere e tantomeno di spiegare agli inquirenti. A questi ultimi - secondo il rilievo non illogico dell'ordinanza impugnata - l'odierno ricorrente non aveva neppure somministrato alcuna chiave alternativa di comprensione dei fatti. 5.1.3. In definitiva il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). 5.1.4. La motivazione allegata dalla Corte territoriale si pone senz'altro in questa prospettiva, e fornisce risposta congrua e logicamente motivata. 6. Alla stregua dei rilievi che precedono, l'impugnazione va disattesa. Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa del Ministero convenuto nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa del Ministero convenuto, che si liquidano in euro mille c
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