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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22745/2026

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NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di Milano udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con ordinanza del 15 settembre 2025 il Tribunale della Libertà di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale di Milanoavverso l'ordinanza del 18 luglio 2025 con cui la locale Corte di appello aveva rigettato la richiesta di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari e di sostituzione con la custodia cautelare in carcere, ha revocato ogni autorizzazione precedentemente concessa a lasciare il luogo degli arresti.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a.mezzo del difensore di fiducia, tempestivo appello, con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente illogica e contraddittoria, in relazione alla revoca della autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio.

Deduce la difesa che se, in premessa, il collegio attesta la totale e oggettiva insussistenza di violazioni alle prescrizioni del regime degli arresti domiciliari e di aggravamento delle esigenze cautelari, per i giudici rimaste immutate rispetto all'ultima valutazione svolta, conclude, poi, revocando l'autorizzazione ad uscire per tre ore al giorno concessa circa tre anni orsono, ritenendo da un lato la «scarsa efficacia preventiva» della misura cautelare così come concessa, dall'altro l'«inaffidabilità» dell'imputato.

Deduce, dunque, l'illogicità e contraddittorietà di tale ultima argomentazione svolta dal Tribunale nel revocare l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, tanto più alla luce di una affidabilità inverata, in fatto, dalla risalenza nel tempo della indicata autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Il Tribunale della libertà nel provvedimento impugnato ha premesso che: -la misura genetica era stata disposta il 6 dicembre 2021 in relazione ai fatti di cui ai capi 93 (art.74 d.P.R. 309/90, 416-bis-.1 cod.pen.) e 101 (art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/90) -per tali fatti era intervenuta condanna con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare confermata dalla Corte di appello, alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, irrevocabile limitatamente alla affermazione di responsabilità -il 17 luglio 2025 la Procura generale presso la Corte di appello di Milano aveva avanzato richiesta di aggravamento della misura, per quanto in questa sede interessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, in costanza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., la violazione del divieto di comunicazione e l'accertato utilizzo di telefoni cellulari per comunicare con soggetti già operanti nel medesimo contesto criminale, e le uscite dal luogo di detenzione, con correlati incontri con persone gravate da precedenti penali 2-il 18 luglio 2025 la Corte di appello aveva rigettato tale richiesta, rilevato che le violazioni erano «risalenti nel tempo, in quanto collocate tra il maggio e settembre 2024» e, comunque, in assenza di elementi di novità da cui dedurre l'aggravamento delle esigenze cautelari -con atto di appello la Procura generale, minimizzato il dato temporale come evidenziato dalla Corte territoriale, aveva riaffermato la ritenuta gravità della natura dei contatti intrattenuti dall'imputato in costanza della misura cautelare, da cui si evincerebbe l'attualità di legami con il contesto criminale di riferimento e l'aggravamento del pericolo di recidiva, in quanto "espressive di trasgressività e di incapacità di autocontrollo nonché di disinvolta spregiudicatezza, pericolosità ed inaffidabilità dello stesso", non sussumibili nella nozione di "fatto di lieve entità" contenuta nell'art. 276, comma 1-ter, cod.proc.pen. -la difesa aveva contro dedotto l'assenza di violazioni della misura e prodotto il provvedimento di sostituzione della misura massima originariamente disposta con quella degli arresti domiciliari, onde supportare documentalmente la tesi della assenza di prescrizioni a corredo della misura domiciliare; nonché il provvedimento di autorizzazione all'allontanamento dal domicilio per provvedere alle ordinarie esigenze di vita ed alla ricerca di occupazione lavorativa previa comunicazione alla polizia giudiziaria competente per i controlli, onde escludere, anche sotto tale profilo, l'emergenza delle violazioni denunciate dal Procuratore generale.

1.1. Il Tribunale della libertà ha dunque rilevato come, a fronte della richiesta di definizione del procedimento con giudizio abbreviato, il 27 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la custodia in carcere -già applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 93) e 101)- con gli arresti domiciliari da eseguirsi presso abitazione di proprietà della madre del prevenuto, misura -non assistita da divieto o prescrizione alcuna- ritenuta idonea al controllo delle residue esigenze cautelari, di poi, in via ulteriore, gradata con la autorizzazione rilasciata all'imputato il 16 gennaio 2023 ad allontanarsi dal domicilio per tre ore nei tre giorni dispari della settimana per le esigenze indicate nel provvedimento.

1.2. Ha, conseguentemente, osservato come nessuna violazione della misura così modulata sia stata posta in essere dall'imputato, tale non potendosi ritenere né l'accesso presso l'abitazione del soggetto in atti indicato, né le comunicazioni telefoniche intrattenute, né gli incontri censiti fuori dalla abitazione nella fascia oraria consentita, in assenza, appunto, di prescrizioni accessorie alla misura di cui all'art. 284 cod.proc.pen..

1.3. Ha dunque rigettato l'istanza di aggravamento del trattamento cautelare postulata dal Procuratore appellante, considerato che : «[R]ispetto ai colloqui 3telefonici intrattenuti [...] essi non gli sono mai stati inibiti [...]», sicché - rappresentando eventuali prescrizioni una disposizione ulteriore, accessoria alla misura, ma autonoma, non compresa nel suo contenuto ordinario, che va specificamente richiesta, disposta e motivata ove ritenuta necessaria- i riscontrati contatti telefonici non rappresentano violazione degli arresti; e, rispetto agli incontri che il [OSCURATO:PERSONA] telefonicamente concordava coi suoi interlocutori prima di uscire nei giorni in cui era autorizzato a farlo, che gli stessi sono intervenuti, pur approfittando dell'autorizzazione che aveva ottenuto per altre finalità, senza violare alcun divieto di incontro.

Ha ritenuto che nessuna violazione della misura potesse in concreto apprezzarsi (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata: «Ritiene pertanto il Tribunale di escludere che quelle indicate dal PG -apparentemente ritenute tali anche dalla Corte d'Appello che ne ha solo affermato la scarsa rilevanza in ragione della risalenza di tali episodi- siano violazioni della misura di arresti domiciliari disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]» ).

1.4. Inoltre il medesimo Tribunale, già dedotto che l'appello del Procuratore generale non potesse trovare accoglimento «nella parte in cui fonda la richiesta di aggravamento del trattamento cautelare in violazioni gravi e reiterate», ha altresì rilevato di non ravvisare neppure il postulato aggravamento del quadro cautelare in quanto desumibile dalle condotte denunciate -di discussione del prevenuto con i familiari in ordine alla comune vicenda processuale, e di critica nei confronti dei suoi giudici- altrimenti dedotto dal Procuratore quale alternativo ulteriore presupposto del richiesto inasprimento della misura, espressamente rilevando che «[S]i tratta di un quadro che non suscita allarme rispetto al grado delle esigenze ritenute fondanti la misura cautelare (legata al pericolo di recidiva connesso a reati in materia di stupefacenti) sino al punto di inasprire nei termini richiesti la misura cautere in esecuzione» (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata).

1.5. Solo, conclusivamente, ha tuttavia ritenuto che la misura in atto, nei termini in cui congegnata, si dimostrasse di scarsa efficacia preventiva a fronte del fatto che il prevenuto si sia dimostrato pronto a strumentalizzare la ricevuta autorizzazione all'allontanamento dal domicilio luogo di esecuzione degli arresti, sancendo un profilo di inaffidabilità personale, comunque foriero della necessità di un più stringente controllo delle ragioni delle uscite.

2. Si osserva, allora ed innanzi tutto, che dalla ricostruzione appena proposta risulta che i provvedimenti del Giudice delle indagini preliminari di attenuazione della misura, e l'ultimo, in particolare, di concessione della autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio luogo di esecuzione degli arresti non sono stati impugnati. 4Sull'accertamento ivi compiuto -in particolare in ordine al fatto che «le già richiamate esigenze cautelari possano, ad oggi, essere soddisfatte anche con un regime detentivo meno afflittivo e non carcerario, ma ugualmente connotato da modalità di stretto controllo come quello offerto dagli arresti domiciliari, di talché può essere formulato un giudizio di idoneità ed adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari anche rispetto alla salvaguardia delle perduranti esigenze cautelari» (cfr. ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 27 giugno 2022), idoneità ed adeguatezza vieppiù validata con la concessione dell'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio onde favorire un percorso di reinserimento sociale già accertato- si è formato il cd. giudicato cautelare, da cui l'irretrattabilità della spiegata valutazione rispetto alla quale, peraltro, l'appello del Procuratore generale nulla in realtà aveva neppure dedotto, solo allegando la gravità delle violazioni ritenute tali da legittimare un aggravamento della misura in atto.

2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il Tribunale in funzione di Giudice dell'appello cautelare non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676).

2.2. E, dunque, il thema decidendum scrutinabile era ed è in tal senso circoscritto, in quanto afferente alla richiesta di aggravamento come originariamente proposta, basata su denunciate violazioni della misura domiciliare integrate dalle comunicazioni e dagli incontri più volte citati e descritti.

Si osserva, altresì, che la preclusione determinata dall'esaurirsi della fase incidentale de libertate, copre le questioni dedotte ed effettivamente decise, e, pur limitata allo stato degli atti, per sovvertire quel giudizio occorre l'allegazione di un mutamento della situazione processuale tale da imporre un nuovo esame della vicenda (Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683 - 01).

Punto focale del superamento del giudicato cautelare è, infatti, la «novità» della questione dedotta rispetto ai fatti coperti dalla preclusione processuale.

3. Ciò premesso si osserva, allora, che, chiamato a decidere in sede di appello sulla istanza di aggravamento della misura il Tribunale della Libertà, da un lato, 5richiamati i provvedimenti assunti dal Giudice per le indagini preliminari a superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., e prima ancora di valutarne la gravità a mente dell'art. 276 comma 1-ter cod.proc.pen., ha affermato, in radice, l'impossibilità di qualificare la condotta del prevenuto in termini di violazione di prescrizioni mai dettate nella specie (cfr. i superiori §§ 1.2, 1.3., 1.4.), dall'altro ha attestato la scarsa efficacia preventiva della misura cautelare come concessa, peraltro esorbitando dalla domanda cautelare del Procuratore generale del territorio.

Si evidenzia, dunque, la illogicità del percorso logico-giuridico risultante dal provvedimento impugnato, nella parte in cui implicitamente modifica, in assenza di nuove significative emergenze, il consolidato quadro cautelare, e provvede, poi, alla revoca dell'autorizzazione mercè l'affermazione della inaffidabilità del prevenuto e della aspecifica inefficacia preventiva della misura, laddove precedentemente si era impegnato ad affermarne la adeguatezza al fine, specifico /di contenimento del pericolo di recidiva connesso a reati in tema di stupefacenti.

3. Il provvedimento va dunque annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annull P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di Milano udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con ordinanza del 15 settembre 2025 il Tribunale della Libertà di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale di Milanoavverso l'ordinanza del 18 luglio 2025 con cui la locale Corte di appello aveva rigettato la richiesta di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari e di sostituzione con la custodia cautelare in carcere, ha revocato ogni autorizzazione precedentemente concessa a lasciare il luogo degli arresti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a.mezzo del difensore di fiducia, tempestivo appello, con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente illogica e contraddittoria, in relazione alla revoca della autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio. Deduce la difesa che se, in premessa, il collegio attesta la totale e oggettiva insussistenza di violazioni alle prescrizioni del regime degli arresti domiciliari e di aggravamento delle esigenze cautelari, per i giudici rimaste immutate rispetto all'ultima valutazione svolta, conclude, poi, revocando l'autorizzazione ad uscire per tre ore al giorno concessa circa tre anni orsono, ritenendo da un lato la «scarsa efficacia preventiva» della misura cautelare così come concessa, dall'altro l'«inaffidabilità» dell'imputato. Deduce, dunque, l'illogicità e contraddittorietà di tale ultima argomentazione svolta dal Tribunale nel revocare l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, tanto più alla luce di una affidabilità inverata, in fatto, dalla risalenza nel tempo della indicata autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale della libertà nel provvedimento impugnato ha premesso che: -la misura genetica era stata disposta il 6 dicembre 2021 in relazione ai fatti di cui ai capi 93 (art.74 d.P.R. 309/90, 416-bis-.1 cod.pen.) e 101 (art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/90) -per tali fatti era intervenuta condanna con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare confermata dalla Corte di appello, alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, irrevocabile limitatamente alla affermazione di responsabilità -il 17 luglio 2025 la Procura generale presso la Corte di appello di Milano aveva avanzato richiesta di aggravamento della misura, per quanto in questa sede interessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, in costanza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., la violazione del divieto di comunicazione e l'accertato utilizzo di telefoni cellulari per comunicare con soggetti già operanti nel medesimo contesto criminale, e le uscite dal luogo di detenzione, con correlati incontri con persone gravate da precedenti penali 2-il 18 luglio 2025 la Corte di appello aveva rigettato tale richiesta, rilevato che le violazioni erano «risalenti nel tempo, in quanto collocate tra il maggio e settembre 2024» e, comunque, in assenza di elementi di novità da cui dedurre l'aggravamento delle esigenze cautelari -con atto di appello la Procura generale, minimizzato il dato temporale come evidenziato dalla Corte territoriale, aveva riaffermato la ritenuta gravità della natura dei contatti intrattenuti dall'imputato in costanza della misura cautelare, da cui si evincerebbe l'attualità di legami con il contesto criminale di riferimento e l'aggravamento del pericolo di recidiva, in quanto "espressive di trasgressività e di incapacità di autocontrollo nonché di disinvolta spregiudicatezza, pericolosità ed inaffidabilità dello stesso", non sussumibili nella nozione di "fatto di lieve entità" contenuta nell'art. 276, comma 1-ter, cod.proc.pen. -la difesa aveva contro dedotto l'assenza di violazioni della misura e prodotto il provvedimento di sostituzione della misura massima originariamente disposta con quella degli arresti domiciliari, onde supportare documentalmente la tesi della assenza di prescrizioni a corredo della misura domiciliare; nonché il provvedimento di autorizzazione all'allontanamento dal domicilio per provvedere alle ordinarie esigenze di vita ed alla ricerca di occupazione lavorativa previa comunicazione alla polizia giudiziaria competente per i controlli, onde escludere, anche sotto tale profilo, l'emergenza delle violazioni denunciate dal Procuratore generale. 1.1. Il Tribunale della libertà ha dunque rilevato come, a fronte della richiesta di definizione del procedimento con giudizio abbreviato, il 27 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la custodia in carcere -già applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 93) e 101)- con gli arresti domiciliari da eseguirsi presso abitazione di proprietà della madre del prevenuto, misura -non assistita da divieto o prescrizione alcuna- ritenuta idonea al controllo delle residue esigenze cautelari, di poi, in via ulteriore, gradata con la autorizzazione rilasciata all'imputato il 16 gennaio 2023 ad allontanarsi dal domicilio per tre ore nei tre giorni dispari della settimana per le esigenze indicate nel provvedimento. 1.2. Ha, conseguentemente, osservato come nessuna violazione della misura così modulata sia stata posta in essere dall'imputato, tale non potendosi ritenere né l'accesso presso l'abitazione del soggetto in atti indicato, né le comunicazioni telefoniche intrattenute, né gli incontri censiti fuori dalla abitazione nella fascia oraria consentita, in assenza, appunto, di prescrizioni accessorie alla misura di cui all'art. 284 cod.proc.pen.. 1.3. Ha dunque rigettato l'istanza di aggravamento del trattamento cautelare postulata dal Procuratore appellante, considerato che : «[R]ispetto ai colloqui 3telefonici intrattenuti [...] essi non gli sono mai stati inibiti [...]», sicché - rappresentando eventuali prescrizioni una disposizione ulteriore, accessoria alla misura, ma autonoma, non compresa nel suo contenuto ordinario, che va specificamente richiesta, disposta e motivata ove ritenuta necessaria- i riscontrati contatti telefonici non rappresentano violazione degli arresti; e, rispetto agli incontri che il [OSCURATO:PERSONA] telefonicamente concordava coi suoi interlocutori prima di uscire nei giorni in cui era autorizzato a farlo, che gli stessi sono intervenuti, pur approfittando dell'autorizzazione che aveva ottenuto per altre finalità, senza violare alcun divieto di incontro. Ha ritenuto che nessuna violazione della misura potesse in concreto apprezzarsi (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata: «Ritiene pertanto il Tribunale di escludere che quelle indicate dal PG -apparentemente ritenute tali anche dalla Corte d'Appello che ne ha solo affermato la scarsa rilevanza in ragione della risalenza di tali episodi- siano violazioni della misura di arresti domiciliari disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]» ). 1.4. Inoltre il medesimo Tribunale, già dedotto che l'appello del Procuratore generale non potesse trovare accoglimento «nella parte in cui fonda la richiesta di aggravamento del trattamento cautelare in violazioni gravi e reiterate», ha altresì rilevato di non ravvisare neppure il postulato aggravamento del quadro cautelare in quanto desumibile dalle condotte denunciate -di discussione del prevenuto con i familiari in ordine alla comune vicenda processuale, e di critica nei confronti dei suoi giudici- altrimenti dedotto dal Procuratore quale alternativo ulteriore presupposto del richiesto inasprimento della misura, espressamente rilevando che «[S]i tratta di un quadro che non suscita allarme rispetto al grado delle esigenze ritenute fondanti la misura cautelare (legata al pericolo di recidiva connesso a reati in materia di stupefacenti) sino al punto di inasprire nei termini richiesti la misura cautere in esecuzione» (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata). 1.5. Solo, conclusivamente, ha tuttavia ritenuto che la misura in atto, nei termini in cui congegnata, si dimostrasse di scarsa efficacia preventiva a fronte del fatto che il prevenuto si sia dimostrato pronto a strumentalizzare la ricevuta autorizzazione all'allontanamento dal domicilio luogo di esecuzione degli arresti, sancendo un profilo di inaffidabilità personale, comunque foriero della necessità di un più stringente controllo delle ragioni delle uscite. 2. Si osserva, allora ed innanzi tutto, che dalla ricostruzione appena proposta risulta che i provvedimenti del Giudice delle indagini preliminari di attenuazione della misura, e l'ultimo, in particolare, di concessione della autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio luogo di esecuzione degli arresti non sono stati impugnati. 4Sull'accertamento ivi compiuto -in particolare in ordine al fatto che «le già richiamate esigenze cautelari possano, ad oggi, essere soddisfatte anche con un regime detentivo meno afflittivo e non carcerario, ma ugualmente connotato da modalità di stretto controllo come quello offerto dagli arresti domiciliari, di talché può essere formulato un giudizio di idoneità ed adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari anche rispetto alla salvaguardia delle perduranti esigenze cautelari» (cfr. ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 27 giugno 2022), idoneità ed adeguatezza vieppiù validata con la concessione dell'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio onde favorire un percorso di reinserimento sociale già accertato- si è formato il cd. giudicato cautelare, da cui l'irretrattabilità della spiegata valutazione rispetto alla quale, peraltro, l'appello del Procuratore generale nulla in realtà aveva neppure dedotto, solo allegando la gravità delle violazioni ritenute tali da legittimare un aggravamento della misura in atto. 2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il Tribunale in funzione di Giudice dell'appello cautelare non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). 2.2. E, dunque, il thema decidendum scrutinabile era ed è in tal senso circoscritto, in quanto afferente alla richiesta di aggravamento come originariamente proposta, basata su denunciate violazioni della misura domiciliare integrate dalle comunicazioni e dagli incontri più volte citati e descritti. Si osserva, altresì, che la preclusione determinata dall'esaurirsi della fase incidentale de libertate, copre le questioni dedotte ed effettivamente decise, e, pur limitata allo stato degli atti, per sovvertire quel giudizio occorre l'allegazione di un mutamento della situazione processuale tale da imporre un nuovo esame della vicenda (Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683 - 01). Punto focale del superamento del giudicato cautelare è, infatti, la «novità» della questione dedotta rispetto ai fatti coperti dalla preclusione processuale. 3. Ciò premesso si osserva, allora, che, chiamato a decidere in sede di appello sulla istanza di aggravamento della misura il Tribunale della Libertà, da un lato, 5richiamati i provvedimenti assunti dal Giudice per le indagini preliminari a superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., e prima ancora di valutarne la gravità a mente dell'art. 276 comma 1-ter cod.proc.pen., ha affermato, in radice, l'impossibilità di qualificare la condotta del prevenuto in termini di violazione di prescrizioni mai dettate nella specie (cfr. i superiori §§ 1.2, 1.3., 1.4.), dall'altro ha attestato la scarsa efficacia preventiva della misura cautelare come concessa, peraltro esorbitando dalla domanda cautelare del Procuratore generale del territorio. Si evidenzia, dunque, la illogicità del percorso logico-giuridico risultante dal provvedimento impugnato, nella parte in cui implicitamente modifica, in assenza di nuove significative emergenze, il consolidato quadro cautelare, e provvede, poi, alla revoca dell'autorizzazione mercè l'affermazione della inaffidabilità del prevenuto e della aspecifica inefficacia preventiva della misura, laddove precedentemente si era impegnato ad affermarne la adeguatezza al fine, specifico /di contenimento del pericolo di recidiva connesso a reati in tema di stupefacenti. 3. Il provvedimento va dunque annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. P.Q.M. Annull P.Q.M
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