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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43707/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 13/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di AVELLINO, in data 08/01/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56-629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge quanto alla celebrazione del rito camerale, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, alla responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

La questione in ordine alla nullità del rito camerale non è stata dedotta nel procedimento di appello nonostante la correttezza degli avvisi per le celebrate udienze del 13 luglio del 2021 nel rispetto della legislazione emergenziale da Covid 19, in assenza di alcuna richiesta di trattazione orale.

Il rispetto delle garanzie del contraddittorio escludono che si possa paventare una lesione di principi costituzionali, peraltro dedotta in termini estremamente generici.

Quanto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento, la Corte ha ampiamente motivato sul punto, rilevando la genericità della richiesta e la completezza del quadro probatorio, attraverso le dichiarazioni della persona offesa giudicate attendibili sulla base di riscontri esterni dei quali il ricorso non tiene conto.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo', cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, F.v. 265104).

Le condizioni mentali del ricorrente, del resto, erano state vagliate da apposita perizia che ha riconosciuto il vizio parziale di mente senza incorrere in incertezze _siccome esplicitato da entrambi i giudici di merito nella valutazione dell'elemento soggettivo.

Il ricorso pretende il riconoscimento del vizio totale di mente senza adeguati argomenti a supporto.

La pena è stata calcolata, infine, tenendo conto anche dei precedenti penali del ricorrente.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della C/v causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 13/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di AVELLINO, in data 08/01/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56-629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge quanto alla celebrazione del rito camerale, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, alla responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. La questione in ordine alla nullità del rito camerale non è stata dedotta nel procedimento di appello nonostante la correttezza degli avvisi per le celebrate udienze del 13 luglio del 2021 nel rispetto della legislazione emergenziale da Covid 19, in assenza di alcuna richiesta di trattazione orale. Il rispetto delle garanzie del contraddittorio escludono che si possa paventare una lesione di principi costituzionali, peraltro dedotta in termini estremamente generici. Quanto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento, la Corte ha ampiamente motivato sul punto, rilevando la genericità della richiesta e la completezza del quadro probatorio, attraverso le dichiarazioni della persona offesa giudicate attendibili sulla base di riscontri esterni dei quali il ricorso non tiene conto. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo', cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, F.v. 265104). Le condizioni mentali del ricorrente, del resto, erano state vagliate da apposita perizia che ha riconosciuto il vizio parziale di mente senza incorrere in incertezze _siccome esplicitato da entrambi i giudici di merito nella valutazione dell'elemento soggettivo. Il ricorso pretende il riconoscimento del vizio totale di mente senza adeguati argomenti a supporto. La pena è stata calcolata, infine, tenendo conto anche dei precedenti penali del ricorrente. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della C/v causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa
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