CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 17671/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1588/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 125, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2420/2019 depositata il05/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: § 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo – nei limiti di quanto già stabilito dai primi giudici - l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Vanzago (MI) in recupero di Ici 2010, con sanzioni, su taluni terreni ritenuti edificabili. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - infondati erano i motivi di appello dedotti dalla Fondazione per far valere vizi formali dell'avviso, nonché l'asserita decadenza dell'Ufficio; - gravava sulla Fondazione l'obbligo di presentare la dichiarazione Ici in presenza dei requisiti di edificabilità dei terreni; - l'avviso era adeguatamente motivato in ordine sia alla identificazione dei terreni tassati sia ai criteri di determinazione del loro valore venale secondo la destinazione del PRG 2009; - in assenza di incertezza normativa, sussistevano altresì i presupposti sanzionatori. Ha resistito con controricorso il Comune di Vanzago. § 2. Con i cinque motivi di ricorso la Fondazione ha dedotto, ex art.360, co. 1^ nn.3 e 5, cod.proc.civ.: - la natura non edificabile delle aree; - la carente motivazione dell'avviso di accertamento; - la violazione da parte del Comune del regime di esternalizzazione del servizio di riscossione dei tributi; - l'erronea esclusione della decadenza nell'accertamento; - l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni. § 3.Con nota 5 luglio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato “ atto di rinuncia agli atti del ricorrente con accettazione del resistente”, riferendo che tra le parti era intervenuta conciliazione relativamente all'intero contenzioso Ici sulle aree in questione per le annualità dal 2009 al 2018, come da allegato verbale 30 giugno 2021 di conciliazione giudiziale ex articolo 48 d.lgs. 546/92. In conseguenza di ciò, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente ricorso, e tale dichiarazione di rinuncia è stata contestualmente accettata dal Comune di Vanzago tramite sottoscrizione dei difensori. In ragione di quanto, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere; le spese di lite vengono compensate come da concorde istanza delle parti. L’esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere; - compensa le spese di lite. Così deciso nella camer