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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 32854/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 10 maggio 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bergamo il 14 gennaio 2021 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen. per aver cagionato con colpa, in violazione delle norme dettate in materia di circolazione stradale e mediante la collisione con un ciclomotore, gravi lesioni personali alla persona offesa che viaggiava a bordo del detto ciclomotore, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida a tre motivi.

Con i primi due motivi il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato: il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento deve considerarsi interrotto in quanto la persona offesa non poteva essere trasportata sul sedile posteriore del velocipede e lo stato dei luoghi impediva di avvistare i veicoli che procedevano in senso opposto.

Con il terzo motivo l'imputato lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non contenuto nel minimo edittale.

In data 27.04.2023 sono stati formulati motivi nuovi, con i quali si deduce difetto di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e si evidenzia l'assenza di querela della persona offesa, quale condizione di procedibilità per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. a seguito della riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), oltre che di una costituzione di parte civile in sede penale.

In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto si è ritenuto estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto della richiamata novella ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto enunciato già da Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, con riferimento al reato di appropriazione indebita («In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela») ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso per l'eventuale esercizio del diritto di querela.

Si è, infatti, affermato che «Nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva» (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, dep. 23/01/2023, Saitta, Rv. 284155).

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 5-9), rappresentati: dai rilievi svolti dal consulente tecnico nominato dal P.M. e non contestati; dall'impossibilità di invocare, nel caso in esame, il principio dell'affidamento, idoneo ad escludere la responsabilità penale soltanto laddove la condotta altrui esuli dal novero dei comportamenti scorretti ma prevedibili da parte dell'utente della strada; dalle condizioni dell'autovettura dell'imputato e dalle modalità di condotta dello stesso, particolarmente grave e pericolosa oltre che in concreto foriera di gravi conseguenze lesive.

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 10 maggio 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bergamo il 14 gennaio 2021 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen. per aver cagionato con colpa, in violazione delle norme dettate in materia di circolazione stradale e mediante la collisione con un ciclomotore, gravi lesioni personali alla persona offesa che viaggiava a bordo del detto ciclomotore, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a tre motivi. Con i primi due motivi il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato: il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento deve considerarsi interrotto in quanto la persona offesa non poteva essere trasportata sul sedile posteriore del velocipede e lo stato dei luoghi impediva di avvistare i veicoli che procedevano in senso opposto. Con il terzo motivo l'imputato lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non contenuto nel minimo edittale. In data 27.04.2023 sono stati formulati motivi nuovi, con i quali si deduce difetto di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e si evidenzia l'assenza di querela della persona offesa, quale condizione di procedibilità per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. a seguito della riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), oltre che di una costituzione di parte civile in sede penale. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto si è ritenuto estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto della richiamata novella ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto enunciato già da Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, con riferimento al reato di appropriazione indebita («In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela») ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso per l'eventuale esercizio del diritto di querela. Si è, infatti, affermato che «Nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva» (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, dep. 23/01/2023, Saitta, Rv. 284155). Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 5-9), rappresentati: dai rilievi svolti dal consulente tecnico nominato dal P.M. e non contestati; dall'impossibilità di invocare, nel caso in esame, il principio dell'affidamento, idoneo ad escludere la responsabilità penale soltanto laddove la condotta altrui esuli dal novero dei comportamenti scorretti ma prevedibili da parte dell'utente della strada; dalle condizioni dell'autovettura dell'imputato e dalle modalità di condotta dello stesso, particolarmente grave e pericolosa oltre che in concreto foriera di gravi conseguenze lesive. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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