Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09480/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA SUI ricorso 25955/2020 proposto da: N'AI i OZZI ; 1 LISI 1311 rappresentato e difeso dall'avv.

Fr MINANDO 1)11.

MONDO e con domicilio eletto in Afragola, via della Repubblica 26/1) - ricorrente - contro ([OSCURATO:PERSONA] A 1)1 NAPOLI, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] M \RSICO e 1):\NI11-1 NI 1: R111.1 .0 ed elettivamente domiciliata in Roma presso la CANC11.1.11ZIA D11.1_1 [OSCURATO:PERSONA]/IONE - C017 troricorrente- e fr MINIST1',R0 Dl 1i\ GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA],E DI'l,L0 STATO e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi 12 - conton.corrente- avverso la sentenza n. 1207/2020 della CORTE D'APPELLO di N A P01,1, depositata il 4/3/2020, NRG 2629/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] • la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e del Ministero della Giustizia, volto ad ottenere, previo accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento) delle differenze retributive fra quanto spettante in base all'inquadramento in ct. — ausiliario, asserito come coerente con le mansioni svolte e quanto ricevuto) a titolo di sussidio per I.s.u.;

2. il giudice d'appello ha evidenziato che l'orientamento di questa Corte, secondo cui il lavoratore socialmente utile può invocare la tutela prevista dall'art. 2126 cod. civ. qualora venga impiegato per finalità diverse rispetto al progetto originario, è applicabile a condizione che risulti instaurato, in via di mero fatto, un rapporto di impiego, e quindi Ric. 2020 n. 25955 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2- che emerga la prova dell'inserimento nell'organizzazione dell'ente, dell'adibizione a servizio rientrante nei fini istituzionali della P.A., dell'assunzione di responsabilità amministrativa e disciplinare;

3. ha escluso che l'appellante avesse assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante ed ha rilevato la carenza c la genericità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo quanto agli elementi di fatto caratterizzanti il rapporto, indispensabili per valutare l'assenta difformità rispetto al progetto;

4. la Corte territoriale ha ritenuto che non fossero sufficienti a dimostrare l'instaurazione di un rapporto di impiego l'identità delle mansioni rispetto a quelle previste per i dipendenti pubblici e la durata temporale dell'utilizzazione e, quanto a quest'ultimo aspetto, ha rilevato che il legislatore ha consentito la proroga dell'attività socialmente utile e, comunque, non ha mai sanzionato con la conversione in rapporto a tempo indeterminato la prosecuzione del progetto oltre i limiti temporali originariamente stabiliti; • perla cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali hanno resistito con la Città \letropolitana di Napoli ed il Ministero della Giustizia;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., e stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

7. il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., denuncia «eiolaione e ,falsa applica,-ione di norme di legge,- omesso esame Ric. 2020 n. 25955 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -3- circa un punto decisivo della controversia; omessa motivazione; arti. 1 e 36 Cost.; art. 11 preleggi; art. 14 del 16 maggio 1994 n. 299, coni', in 1. 19 luglio 1994 n. 431; art. 1 d. lvo 468/97,' art. 4 del divo 28/ 2/ 2000 n. 81; clausola 2 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP lavoro a tempo determinato alleo 11 alla direttiva 28 giugno 1999 n. 1999/ 70/ CB:» <' 5 ° < <5 e addebita in sintesi, alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che l'utilizzazione in lavori socialmente utili possa essere prorogata oltre i limiti massimi previsti dalla legge;

1.1. il ricorrente insiste nel sostenere l'assoluta difformità rispetto al progetto) delle modalità di svolgimento della prestazione e deduce che non poteva essere esclusa l'applicazione della direttiva perché l'attivazione di un progetto per I SLJ è assimilabile al contratto di apprendistato che nella seconda fase, ove non intervenga il recesso, realizza il normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione;

2. con la seconda censura, egualmente ricondotta ai nn. 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., si denuncia «viola,-ione e fa /sa applUnione di norme di legge; vi:zio di motivaione; omesso esame circa un punto decisivo della controversia; artt. 3 e 36 Cosi.; arti, comma 1, direttiva 1999/ 70/ CE; ad. 12 preleggi; arti. 2126 e 2697 divo n. 468/1997 arti. 1, co. 1, 2 e 8, ad. 3 d.

Ivo 28.2.2000 n.

SI» perché la Corte territoriale non ha esaminato i documenti prodotti, sufficienti a dimostrare che l'utilizzazione presso il Centro per l'Impiego non poteva essere in alcun modo essere ricondotta al Progetto di "censimento dei fattori di degrado ambientale - bonifica territoriale ambientale - recupero territoriale e rimboschimento" e, dal 31.3.2009 al progetto "supporto ai centri per l'impiego", rimarcando come il ricorrente sia stato utilizzato dal Ministero resistente dall'anno 2011 quale ausiliari() presso uffici giudiziari, mentre la convenzione tra i resistenti per l'utilizzo è del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2020 n. 25955 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -4-

2.1. il ricorrente aggiunge che dovevano essere accolte le richieste istruttorie finalizzate a dimostrare la diversità delle mansioni svolte rispetto a cluelle previste dal progetto e che i compiti assegnati, C( mportanti all'evidenza inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente, erano indicati nei vari documenti della Provincia di Napoli ed afferenti al Ministero della Giustizia prodotti agli atti;

3. il ricorso è inammissibile in entrambe le sue articolazioni; 3.1 la Corte territoriale ha richiamato in premessa l'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, poi riprodotto dall'art. 4 del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, l'utilizzazione di tali lavoratori non detettnina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione; 3.2 ciò, peraltro, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 cod. civ., ma a tal fine è necessario che risultino) provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (cfr. fra le più recenti Cass. n. 17101/2017 e Cass.n. 6155/2018); Ric. 2020 n. 25955 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -5- 3.3 il giudice d'appello ha, quindi, fondato il rigetto della domanda innanzitutto sull'assenza di allegazione di elementi di fatto da cui poter affermare la difformità del concreto atteggiarsi del rapporto rispetto allo schema formale, mancando altresì specifici elementi atti a chiarire le ragioni per le quali i compiti descritti in ricorso e riferiti alla categoria dell'ausiliario ) non sarebero riconducibili al progetto comunque approvato ed ha aggiunto che la durata dell'utilizzazione, in ipotesi dovuta all'illegittimità della proroga di esso non poteva dirsi sanzionata con conversione in rapporto a tempo indeterminato e che anzi la normativa implicitamente ammetteva la possibilità di proroga e comunque lo svolgimento) dell'attività di 1.s.u. per periodi tutt'altro che circoscritti;

4. il primo motivo non coglie pienamente l'effettiva ratio decidendi perché le considerazioni svolte sulla difformità rispetto al progetto e sull'illegittimità delle proroghe, ribadite anche nella memoria ex art.380 bis cod. proc. civ., a prescindere dalla loro fondatezza, non appaiono decisive ai tini dell'applicazione dell'art. 2126 cod. civ. una volta che, all'esito dell'accertamento di fatto riservato al giudice del merito, quest'ultimo abbia escluso che la prestazione sia stata resa nelle forme tipiche del lavoro subordinato;

4.1. l'esclusione dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego pubblico rende, altresì, inapplicabile alla fattispecie la direttiva 1999/70/C1', perché «i lavoratori socialmente utili, non beneficiando di un rapporto) di lavoro corrispondente a quello definito dalla legislazione, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore in Italia, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro» salvo che non risulti accertato che la «qualifica formale è solamente fittizia e nasconde un reale rapporto di lavoro » Corte di Giustizia 15.3.2012, causa C- -157/1. l, Sibilo); Ric. 2020 n. 25955 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -6-

5. si deve poi aggiungere che entrambi i motivi, oltre a denunciare inammissibilmente il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. al di fuori dei limiti indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014, vengono sviluppati sovrapponendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa e profili giuridici sicché finiscono per assegnare inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse ( Cass. n. 26790/2018);

6. infine il ricorso, nella parte in cui si duole dell'omesso esame di documenti rilevanti ai fini della decisione e della mancata ammissione delle richieste istruttorie, è formulato senza il necessario rispetto dell'onere imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.;

6.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di completezza e di specificità imposti dall'art. 366 cod. proc. cív. perseguono la finalità di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto, mediante la trascrizione delle parti rilevanti;

6.2. occorre poi che la parte assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 n. 4 cod. proc. civ., perché l'art. 366 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda le condizioni di ammissibilità del ricorso mentre la produzione è finalizzata a permettere l'agevole reperibilità del documento, sempre che lo stesso sia stato specificamente indicato nell'impugnazione (Cass. n. 19048/2016); Ric. 2020 n. 25955 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -7-

6.3. i richiamati principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite in recente decisione con la quale si è affermato che «in tema di ricorso P'-' r cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma , n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» ( Cass.

S.U. n. 34469/2019);

6.4. il ricorso, sia con riguardo alle produzioni, sia con riguardo alle prove di cui si lamenta la mancata ammissione, è tutto incentrato sul contenuto di atti e documenti richiamati per relationem o mera sintesi narrativa, il che impedisce alla Corte di valutare ex actis la fondatezza e la decisività delle censure; 6.5 la formulazione si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., SU.. 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili P.c. 2020 n. 25955 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -8- ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.L., 27 dicembre 2019, n. 34469);

7. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle controparti, liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento) in favore delle controparti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in curo 2.500 ,00 per compensi oltre, quanto al Ministero, il rimborso delle spese prenotate a debito e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], curo 200,00 per esborsi ed il rimborso delle spese generali in misura del 15%, con accessori di legge. \i sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA SUI ricorso 25955/2020 proposto da: N'AI i OZZI ; 1 LISI 1311 rappresentato e difeso dall'avv. Fr MINANDO 1)11. MONDO e con domicilio eletto in Afragola, via della Repubblica 26/1) - ricorrente - contro ([OSCURATO:PERSONA] A 1)1 NAPOLI, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] M \RSICO e 1):\NI11-1 NI 1: R111.1 .0 ed elettivamente domiciliata in Roma presso la CANC11.1.11ZIA D11.1_1 [OSCURATO:PERSONA]/IONE - C017 troricorrente- e fr MINIST1',R0 Dl 1i\ GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA],E DI'l,L0 STATO e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi 12 - conton.corrente- avverso la sentenza n. 1207/2020 della CORTE D'APPELLO di N A P01,1, depositata il 4/3/2020, NRG 2629/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] • la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e del Ministero della Giustizia, volto ad ottenere, previo accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento) delle differenze retributive fra quanto spettante in base all'inquadramento in ct. — ausiliario, asserito come coerente con le mansioni svolte e quanto ricevuto) a titolo di sussidio per I.s.u.; 2. il giudice d'appello ha evidenziato che l'orientamento di questa Corte, secondo cui il lavoratore socialmente utile può invocare la tutela prevista dall'art. 2126 cod. civ. qualora venga impiegato per finalità diverse rispetto al progetto originario, è applicabile a condizione che risulti instaurato, in via di mero fatto, un rapporto di impiego, e quindi Ric. 2020 n. 25955 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- che emerga la prova dell'inserimento nell'organizzazione dell'ente, dell'adibizione a servizio rientrante nei fini istituzionali della P.A., dell'assunzione di responsabilità amministrativa e disciplinare; 3. ha escluso che l'appellante avesse assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante ed ha rilevato la carenza c la genericità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo quanto agli elementi di fatto caratterizzanti il rapporto, indispensabili per valutare l'assenta difformità rispetto al progetto; 4. la Corte territoriale ha ritenuto che non fossero sufficienti a dimostrare l'instaurazione di un rapporto di impiego l'identità delle mansioni rispetto a quelle previste per i dipendenti pubblici e la durata temporale dell'utilizzazione e, quanto a quest'ultimo aspetto, ha rilevato che il legislatore ha consentito la proroga dell'attività socialmente utile e, comunque, non ha mai sanzionato con la conversione in rapporto a tempo indeterminato la prosecuzione del progetto oltre i limiti temporali originariamente stabiliti; • perla cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali hanno resistito con la Città \letropolitana di Napoli ed il Ministero della Giustizia; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., e stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., denuncia «eiolaione e ,falsa applica,-ione di norme di legge,- omesso esame Ric. 2020 n. 25955 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- circa un punto decisivo della controversia; omessa motivazione; arti. 1 e 36 Cost.; art. 11 preleggi; art. 14 del 16 maggio 1994 n. 299, coni', in 1. 19 luglio 1994 n. 431; art. 1 d. lvo 468/97,' art. 4 del divo 28/ 2/ 2000 n. 81; clausola 2 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP lavoro a tempo determinato alleo 11 alla direttiva 28 giugno 1999 n. 1999/ 70/ CB:» <' 5 ° < <5 e addebita in sintesi, alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che l'utilizzazione in lavori socialmente utili possa essere prorogata oltre i limiti massimi previsti dalla legge; 1.1. il ricorrente insiste nel sostenere l'assoluta difformità rispetto al progetto) delle modalità di svolgimento della prestazione e deduce che non poteva essere esclusa l'applicazione della direttiva perché l'attivazione di un progetto per I SLJ è assimilabile al contratto di apprendistato che nella seconda fase, ove non intervenga il recesso, realizza il normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione; 2. con la seconda censura, egualmente ricondotta ai nn. 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., si denuncia «viola,-ione e fa /sa applUnione di norme di legge; vi:zio di motivaione; omesso esame circa un punto decisivo della controversia; artt. 3 e 36 Cosi.; arti, comma 1, direttiva 1999/ 70/ CE; ad. 12 preleggi; arti. 2126 e 2697 divo n. 468/1997 arti. 1, co. 1, 2 e 8, ad. 3 d. Ivo 28.2.2000 n. SI» perché la Corte territoriale non ha esaminato i documenti prodotti, sufficienti a dimostrare che l'utilizzazione presso il Centro per l'Impiego non poteva essere in alcun modo essere ricondotta al Progetto di "censimento dei fattori di degrado ambientale - bonifica territoriale ambientale - recupero territoriale e rimboschimento" e, dal 31.3.2009 al progetto "supporto ai centri per l'impiego", rimarcando come il ricorrente sia stato utilizzato dal Ministero resistente dall'anno 2011 quale ausiliari() presso uffici giudiziari, mentre la convenzione tra i resistenti per l'utilizzo è del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2020 n. 25955 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- 2.1. il ricorrente aggiunge che dovevano essere accolte le richieste istruttorie finalizzate a dimostrare la diversità delle mansioni svolte rispetto a cluelle previste dal progetto e che i compiti assegnati, C( mportanti all'evidenza inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente, erano indicati nei vari documenti della Provincia di Napoli ed afferenti al Ministero della Giustizia prodotti agli atti; 3. il ricorso è inammissibile in entrambe le sue articolazioni; 3.1 la Corte territoriale ha richiamato in premessa l'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, poi riprodotto dall'art. 4 del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, l'utilizzazione di tali lavoratori non detettnina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione; 3.2 ciò, peraltro, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 cod. civ., ma a tal fine è necessario che risultino) provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (cfr. fra le più recenti Cass. n. 17101/2017 e Cass.n. 6155/2018); Ric. 2020 n. 25955 sez. ML - ud. 23-11-2021 -5- 3.3 il giudice d'appello ha, quindi, fondato il rigetto della domanda innanzitutto sull'assenza di allegazione di elementi di fatto da cui poter affermare la difformità del concreto atteggiarsi del rapporto rispetto allo schema formale, mancando altresì specifici elementi atti a chiarire le ragioni per le quali i compiti descritti in ricorso e riferiti alla categoria dell'ausiliario ) non sarebero riconducibili al progetto comunque approvato ed ha aggiunto che la durata dell'utilizzazione, in ipotesi dovuta all'illegittimità della proroga di esso non poteva dirsi sanzionata con conversione in rapporto a tempo indeterminato e che anzi la normativa implicitamente ammetteva la possibilità di proroga e comunque lo svolgimento) dell'attività di 1.s.u. per periodi tutt'altro che circoscritti; 4. il primo motivo non coglie pienamente l'effettiva ratio decidendi perché le considerazioni svolte sulla difformità rispetto al progetto e sull'illegittimità delle proroghe, ribadite anche nella memoria ex art.380 bis cod. proc. civ., a prescindere dalla loro fondatezza, non appaiono decisive ai tini dell'applicazione dell'art. 2126 cod. civ. una volta che, all'esito dell'accertamento di fatto riservato al giudice del merito, quest'ultimo abbia escluso che la prestazione sia stata resa nelle forme tipiche del lavoro subordinato; 4.1. l'esclusione dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego pubblico rende, altresì, inapplicabile alla fattispecie la direttiva 1999/70/C1', perché «i lavoratori socialmente utili, non beneficiando di un rapporto) di lavoro corrispondente a quello definito dalla legislazione, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore in Italia, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro» salvo che non risulti accertato che la «qualifica formale è solamente fittizia e nasconde un reale rapporto di lavoro » Corte di Giustizia 15.3.2012, causa C- -157/1. l, Sibilo); Ric. 2020 n. 25955 sez. ML - ud. 23-11-2021 -6- 5. si deve poi aggiungere che entrambi i motivi, oltre a denunciare inammissibilmente il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. al di fuori dei limiti indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014, vengono sviluppati sovrapponendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa e profili giuridici sicché finiscono per assegnare inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse ( Cass. n. 26790/2018); 6. infine il ricorso, nella parte in cui si duole dell'omesso esame di documenti rilevanti ai fini della decisione e della mancata ammissione delle richieste istruttorie, è formulato senza il necessario rispetto dell'onere imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; 6.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di completezza e di specificità imposti dall'art. 366 cod. proc. cív. perseguono la finalità di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto, mediante la trascrizione delle parti rilevanti; 6.2. occorre poi che la parte assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 n. 4 cod. proc. civ., perché l'art. 366 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda le condizioni di ammissibilità del ricorso mentre la produzione è finalizzata a permettere l'agevole reperibilità del documento, sempre che lo stesso sia stato specificamente indicato nell'impugnazione (Cass. n. 19048/2016); Ric. 2020 n. 25955 sez. ML - ud. 23-11-2021 -7- 6.3. i richiamati principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite in recente decisione con la quale si è affermato che «in tema di ricorso P'-' r cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma , n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» ( Cass. S.U. n. 34469/2019); 6.4. il ricorso, sia con riguardo alle produzioni, sia con riguardo alle prove di cui si lamenta la mancata ammissione, è tutto incentrato sul contenuto di atti e documenti richiamati per relationem o mera sintesi narrativa, il che impedisce alla Corte di valutare ex actis la fondatezza e la decisività delle censure; 6.5 la formulazione si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., SU.. 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili P.c. 2020 n. 25955 sez. ML - ud. 23-11-2021 -8- ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.L., 27 dicembre 2019, n. 34469); 7. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle controparti, liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento) in favore delle controparti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in curo 2.500 ,00 per compensi oltre, quanto al Ministero, il rimborso delle spese prenotate a debito e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], curo 200,00 per esborsi ed il rimborso delle spese generali in misura del 15%, con accessori di legge. \i sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
Sentenza Cassazione n. 09480/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris