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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 maggio 2023

Cassazione n. 38956/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 064P55R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06G3PPD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Esaminate le conclusioni di YILDIRIM MazIum, difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Potenza il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Imperia ricorre avverso il provvedimento pronunciato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Imperia che non ha convalidato l'arresto in flagranza di YILDIRIM Mazlum e di CIHANGELIK [OSCURATO:PERSONA], indiziati del reato di tentato furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, reati accertati in Ventimiglia il 20 Maggio 2023.

Il giudice ha escluso lo stato di flagranza in quanto vi era stato uno iato temporale tra la commissione della condotta furtiva, denunciata da alcuni passanti, rispetto all'intervento delle forze dell'ordine, che avevano proceduto all'arresto solo a seguito dell'assunzione delle sommarie informazioni dai denuncianti e, al contempo non ricorreva, in relazione al reato di furto, una immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro inequivocabile collegamento con gli indiziati.

Quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, in presenza di arresto facoltativo,)tssuriAche non ricorressero i presupposti della gravità della condotta e della pericolosità dell'indagato, che era incensurato.

2. Il ricorrente assume violazione di legge e difetto motivazionale in ordine alla omessa convalida dell'arresto per violazione dei principi interpretativi fissati dal giudice di legittimità in ordine all'art.382 cod.proc.pen., atteso che l'arresto era intervenuto senza soluzione di continuità tra l'allontanamento dei due indagati (che si erano spostati nei pressi di distributore di benzina nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale dinanzi al quale erano stati notati armeggiare con oggetto idoneo all'effrazione) e l'intervento delle forze dell'ordine mentre i testimoni, rimasti in loco, non avevano mai perso di vista i fuggitivi, i quali erano stati inseguiti e fermati nel possesso di oggetti idonei allo scasso.

Sostiene pertanto il ricorrente che l'intera vicenda si era svolta sotto la diretta percezione degli operanti e dei testimoni senza che vi sia stata, a parte la segnalazione del commesso reato, alcuna attività investigativa o di ricerca della prova, che non si risolvesse nell'inseguimento e nel fermo degli autori del reato, i quali conservavano tracce del reato commesso immediatamente prima.

Assume inoltre che la mancata convalida in relazione al reato di resistenza non si era fondata su un giudizio postumo di mera ragionevolezza sulla legittimità dell'operato delle forze dell'ordine intervenute, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ma su una inammissibile rivalutazione sul grado di coercizione esercitata dagli indagati per sottrarsi alla cattura e sui precedenti penali del reo, valutazioni che non avrebbero potuto essere svolte dai verbalizzanti all'atto dell'adozione della misura pre-cautelare ai sensi dell'art.381 comma 4 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al reato di tentato furto aggravato in concorso di persone.

Invero costituisce principio pacifico della Suprema Corte che il giudizio di convalida si risolva in una valutazione di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi disponibili al momento del fatte/erano idonei per procedere all'arresto, in relazione alla qualificazione giuridica, alla gravità del fatto e alla pericolosità del reo, esclusa ogni valutazione sui presupposti per il riconoscimento di responsabilità; il giudice pertanto deve valutare la legittimità dell'operato della PG in relazione allo stato di flagranza e in relazione alla ricorrenza di un titolo di reato che giustifichi il provvedimento precautelare posto in essere dalla polizia giudiziaria, apprezzamento che non si estende né alla gravità indiziaria né alle esigenze cautelari, che afferiscono a tutt'altro ambito di valutazione, eventualmente demandato al giudice su richiesta dell'ufficio del PM (cfr sez. 6 n. 8341 del 12/02/2015, PM in proc.Ahmad, Rv.262502; sez.6, n.15427 del 31/01/2023, PMT/Bezzari, Rv.284596).

2. Nel caso in specie il giudice non ha proceduto ad una corretta sussunzione giuridica della sequenza fattuale che aveva condotto all'arresto degli indiziati in relazione al reato di tentato furto aggravato, laddove dall'esame del verbale di arresto risulta sussistere, in chi vi ha proceduto, la immediata e autonoma percezione degli elementi del reato e l'immediato collegamento con chi risultava esserne stato l'autore, atteso che l'arresto è stato eseguito all'esito di ricerche condotte dalle forze dell'ordine non appena acquisita la notizia del reato, anche se non concluse subito ma protratte senza soluzione di continuità (sez.1, n.6919 del 24/11/2011, Vinetti, Rv. 252919; sez.6, n.17709 del 12/04/2016, PM in proc.Baicu ed altro, Rv.267127).

In tema di arresto in flagranza, la c.d.

"quasi flagranza" presuppone che l'inseguimento dell'indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all'arresto.

Il requisito della "quasi flagranza" presuppone l'autonoma e immediata percezione da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (sez.4, n.36169 del 22/09/2021, PMT/Martone, Rv.281887; n.1797 del 18/10/2018, PMT C/Avorgna, Rv.274909); n.38404 del 19/06/2019, Rencricca, Rv.277187) ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all'arresto (sez. 5, n.12767 del 17/01/2020, PMT/Starzynski, Rv.279023-01, sez.5, n.34326 del 12/10/2020, PMT/Ritacca, Rv.280247). 2.1 Orbene, nella fattispecie, all'intervento delle forze dell'ordine sul luogo del commesso reato è subito seguita l'acquisizione della notizia di reato, nonché l'allontanamento dei prevenuti, che avevano percepito il suono della sirena, s;1 cui aveva fatto seguito l'inseguimento fino all'interno dell'area destinata a distributore e il fermo dei fuggitivi che avevano ancora con loro tracce del reato commesso immediatamente prima (un "trofeo" utilizzato per lo scasso e due coltelli), nel rispetto pertanto dei criteri interpretativi della "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata percezione da parte di chi procede all'arresto delle tracce di reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (sez.U, n.39131 del 24/11/2015, PM in peoc.Ventrice, Rv.267591), tenuto altresì conto del costante monitoraggio degli autori del reato da parte dei passanti che avevano assistito alla condotta furtiva e ne avevano denunciato la commissione.

3. Infondata è invece la doglianza concernente il reato di resistenza a pubblico ufficiale laddove, trattandosi di reato per il quale l'arresto è facoltativo, il giudice della convalida, in termini del tutto logici e coerenti con le operazioni descritte nel verbale di arresto, ha escluso le condizioni legittimanti, in ragione della non particolare gravità della condotta tenuta dall'YILDIRIM tesa ad ostacolare l'arresto (strattonamento di uno degli operanti intervenuti) e dell'assenza di profili di pericolosità dell'arrestato desumibile dalla sua personalità, sulla base dei criteri riconducibili all'art.133 cod.pen., tenuto conto dello stato di incensuratezza del prevenuto (sez.3, n.35304 del 11/05/2016, PMT/Cobuccio, Rv.267999; n. 4700 del 28/06/2000, PM in proc.Mao, Rv. 217166- 01).

4. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio limitatamente al reato di cui agli art.110, 56, 624, 625 n.2 cod.pen. in quanto l'arresto di YILDIRIM Mazlum e di CIHANGELIK [OSCURATO:PERSONA] è stato eseguito nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, mentre va rigettato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero limitatamente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.337 cod.pen., stante la infondatezza del motivo di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui agli art.110, 56, 624, 625 n.2 cod.pen. perchè l'arresto di YILDIRIM Mazlum e di CIHANGELIK [OSCURATO:PERSONA] è stato legittimamente eseguito.

Rigetta il ricorso limitatamente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.337 cod.pen.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 064P55R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06G3PPD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Esaminate le conclusioni di YILDIRIM MazIum, difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Potenza il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Imperia ricorre avverso il provvedimento pronunciato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Imperia che non ha convalidato l'arresto in flagranza di YILDIRIM Mazlum e di CIHANGELIK [OSCURATO:PERSONA], indiziati del reato di tentato furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, reati accertati in Ventimiglia il 20 Maggio 2023. Il giudice ha escluso lo stato di flagranza in quanto vi era stato uno iato temporale tra la commissione della condotta furtiva, denunciata da alcuni passanti, rispetto all'intervento delle forze dell'ordine, che avevano proceduto all'arresto solo a seguito dell'assunzione delle sommarie informazioni dai denuncianti e, al contempo non ricorreva, in relazione al reato di furto, una immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro inequivocabile collegamento con gli indiziati. Quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, in presenza di arresto facoltativo,)tssuriAche non ricorressero i presupposti della gravità della condotta e della pericolosità dell'indagato, che era incensurato. 2. Il ricorrente assume violazione di legge e difetto motivazionale in ordine alla omessa convalida dell'arresto per violazione dei principi interpretativi fissati dal giudice di legittimità in ordine all'art.382 cod.proc.pen., atteso che l'arresto era intervenuto senza soluzione di continuità tra l'allontanamento dei due indagati (che si erano spostati nei pressi di distributore di benzina nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale dinanzi al quale erano stati notati armeggiare con oggetto idoneo all'effrazione) e l'intervento delle forze dell'ordine mentre i testimoni, rimasti in loco, non avevano mai perso di vista i fuggitivi, i quali erano stati inseguiti e fermati nel possesso di oggetti idonei allo scasso. Sostiene pertanto il ricorrente che l'intera vicenda si era svolta sotto la diretta percezione degli operanti e dei testimoni senza che vi sia stata, a parte la segnalazione del commesso reato, alcuna attività investigativa o di ricerca della prova, che non si risolvesse nell'inseguimento e nel fermo degli autori del reato, i quali conservavano tracce del reato commesso immediatamente prima. Assume inoltre che la mancata convalida in relazione al reato di resistenza non si era fondata su un giudizio postumo di mera ragionevolezza sulla legittimità dell'operato delle forze dell'ordine intervenute, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ma su una inammissibile rivalutazione sul grado di coercizione esercitata dagli indagati per sottrarsi alla cattura e sui precedenti penali del reo, valutazioni che non avrebbero potuto essere svolte dai verbalizzanti all'atto dell'adozione della misura pre-cautelare ai sensi dell'art.381 comma 4 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al reato di tentato furto aggravato in concorso di persone. Invero costituisce principio pacifico della Suprema Corte che il giudizio di convalida si risolva in una valutazione di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi disponibili al momento del fatte/erano idonei per procedere all'arresto, in relazione alla qualificazione giuridica, alla gravità del fatto e alla pericolosità del reo, esclusa ogni valutazione sui presupposti per il riconoscimento di responsabilità; il giudice pertanto deve valutare la legittimità dell'operato della PG in relazione allo stato di flagranza e in relazione alla ricorrenza di un titolo di reato che giustifichi il provvedimento precautelare posto in essere dalla polizia giudiziaria, apprezzamento che non si estende né alla gravità indiziaria né alle esigenze cautelari, che afferiscono a tutt'altro ambito di valutazione, eventualmente demandato al giudice su richiesta dell'ufficio del PM (cfr sez. 6 n. 8341 del 12/02/2015, PM in proc.Ahmad, Rv.262502; sez.6, n.15427 del 31/01/2023, PMT/Bezzari, Rv.284596). 2. Nel caso in specie il giudice non ha proceduto ad una corretta sussunzione giuridica della sequenza fattuale che aveva condotto all'arresto degli indiziati in relazione al reato di tentato furto aggravato, laddove dall'esame del verbale di arresto risulta sussistere, in chi vi ha proceduto, la immediata e autonoma percezione degli elementi del reato e l'immediato collegamento con chi risultava esserne stato l'autore, atteso che l'arresto è stato eseguito all'esito di ricerche condotte dalle forze dell'ordine non appena acquisita la notizia del reato, anche se non concluse subito ma protratte senza soluzione di continuità (sez.1, n.6919 del 24/11/2011, Vinetti, Rv. 252919; sez.6, n.17709 del 12/04/2016, PM in proc.Baicu ed altro, Rv.267127). In tema di arresto in flagranza, la c.d. "quasi flagranza" presuppone che l'inseguimento dell'indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all'arresto. Il requisito della "quasi flagranza" presuppone l'autonoma e immediata percezione da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (sez.4, n.36169 del 22/09/2021, PMT/Martone, Rv.281887; n.1797 del 18/10/2018, PMT C/Avorgna, Rv.274909); n.38404 del 19/06/2019, Rencricca, Rv.277187) ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all'arresto (sez. 5, n.12767 del 17/01/2020, PMT/Starzynski, Rv.279023-01, sez.5, n.34326 del 12/10/2020, PMT/Ritacca, Rv.280247). 2.1 Orbene, nella fattispecie, all'intervento delle forze dell'ordine sul luogo del commesso reato è subito seguita l'acquisizione della notizia di reato, nonché l'allontanamento dei prevenuti, che avevano percepito il suono della sirena, s;1 cui aveva fatto seguito l'inseguimento fino all'interno dell'area destinata a distributore e il fermo dei fuggitivi che avevano ancora con loro tracce del reato commesso immediatamente prima (un "trofeo" utilizzato per lo scasso e due coltelli), nel rispetto pertanto dei criteri interpretativi della "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata percezione da parte di chi procede all'arresto delle tracce di reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (sez.U, n.39131 del 24/11/2015, PM in peoc.Ventrice, Rv.267591), tenuto altresì conto del costante monitoraggio degli autori del reato da parte dei passanti che avevano assistito alla condotta furtiva e ne avevano denunciato la commissione. 3. Infondata è invece la doglianza concernente il reato di resistenza a pubblico ufficiale laddove, trattandosi di reato per il quale l'arresto è facoltativo, il giudice della convalida, in termini del tutto logici e coerenti con le operazioni descritte nel verbale di arresto, ha escluso le condizioni legittimanti, in ragione della non particolare gravità della condotta tenuta dall'YILDIRIM tesa ad ostacolare l'arresto (strattonamento di uno degli operanti intervenuti) e dell'assenza di profili di pericolosità dell'arrestato desumibile dalla sua personalità, sulla base dei criteri riconducibili all'art.133 cod.pen., tenuto conto dello stato di incensuratezza del prevenuto (sez.3, n.35304 del 11/05/2016, PMT/Cobuccio, Rv.267999; n. 4700 del 28/06/2000, PM in proc.Mao, Rv. 217166- 01). 4. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio limitatamente al reato di cui agli art.110, 56, 624, 625 n.2 cod.pen. in quanto l'arresto di YILDIRIM Mazlum e di CIHANGELIK [OSCURATO:PERSONA] è stato eseguito nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, mentre va rigettato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero limitatamente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.337 cod.pen., stante la infondatezza del motivo di impugnazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui agli art.110, 56, 624, 625 n.2 cod.pen. perchè l'arresto di YILDIRIM Mazlum e di CIHANGELIK [OSCURATO:PERSONA] è stato legittimamente eseguito. Rigetta il ricorso limitatamente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.337 cod.pen. C
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