CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41032/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE_ APPELLO dì NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere detenuto illegalmente una pistola cal. 38 special, rinvenuta all'interno della sua abitazione, occultata in bagno, all'interno di un cesto portabiancheria; che il primo motivo, vertente sulla funzionalità dell'arma, è manifestamente infondato in quanto imperniato sulla mera confutazione — non supportata dal benché minimo elemento di riscontro — degli esiti, dei quali la Corte di appello dà conto in termini scevri da qualsivoglia frattura razionale, degli accertamenti balistici effettuati dalla Polizia scientifica, dai quali si evince che la pistola era efficiente ed idonea a cagionare lo sparo e la proiezione delle munizioni; che non meno infondato è il secondo motivo, con il quale Marfella eccepisce di avere detenuto l'arma per legittima difesa, almeno putativa, così reiterando un argomento che i giudici di merito, con argomentazioni logicamente ineccepibili, hanno disatteso, avuto riguardo, innanzitutto, alla genericità delle dichiarazioni rese dall'imputato in ordine alla situazione di pericolo nella quale egli riteneva di versare; che del tutto aspecifiche sono, d'altro canto, le doglianze formulate con il residuo motivo, afferenti, per un verso, al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, si sostiene, avrebbero dovuto essere concesse in ragione dell'atteggiamento collaborativo da lui serbato all'atto del controllo e della episodicità della violazione contestata, profili già vagliati dai giudici di merito, che hanno giustificato la decisione rilevando come Marfella sia stato autore, piuttosto, di una condotta che, anche per le accertate modalità della detenzione, si connotata/perché di notevole allarme sociale e, senz'altro, non occasionale; che la decisione impugnata è, dunque, supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettìnelli, Rv. 271269); ritenuto che, quanto alla misura della sanzione irrogata, il ricorrente ripropone, in sede di legittimità, censure che, già avanzate nella competente sede di merito, sono state disattese dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia e sollecita una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato e, specificamente, la riduzione della pena in considerazione del comportamento da lui tenuto dopo la commissione del reato, che evoca in termini di tangibile ed insuperabile aspecificità; che l'iter argonnentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene, anche sotto questo profilo, all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali; che pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C