CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 marzo 2025
Cassazione n. 27686/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 661/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12272/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06SH61X), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata; lette le memorie depositate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vallo della Lucania, che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27686/2025 Roma, lì, 28/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 marzo 2025 il Tribunale di Salerno, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo della Lucania aveva applicato, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità dell’ordinanza di custodia cautelare poiché non tradotta, per iscritto, in lingua nota all’indagato, con conseguente vulnus alle garanzie difensive. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale: secondo il ricorrente la mancata traduzione scritta dell'ordinanza cautelare non determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, quantomeno nelle ipotesi, come quella in esame, in cui la traduzione sia stata effettuata oralmente, nel corso dell'udienza di convalida. Il ricorrente deduce, quindi, che in tal caso non è possibile ipotizzare alcun vulnus al diritto di difesa, sia perché in sede di convalida gli indagati hanno avuto contezza degli elementi emersi a loro carico, sia per l’avvenuta traduzione orale, sia per l’avvenuta proposizione della richiesta di riesame, per ragioni inerenti al merito della vicenda. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, per le ragioni e nei limiti che si vanno esponendo, è fondato. 1.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere in fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono tratti in arresto perché colti nella flagranza del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Essendo emerso che gli indagati non conoscevano la lingua italiana, l'udienza di convalida dell'arresto fu tenuta con l’ausilio di un interprete di lingua araba. Quindi, nel corso dell’udienza gli indagati negarono gli addebiti; lo [OSCURATO:PERSONA], in particolare, affermò di aver ricevuto lo stupefacente, di averlo detenuto per cinque giorni, ma con il solo intento di restituirlo ai fornitori, e non invece di cederlo a terzi (p. 2 ordinanza impugnata). All’esito, convalidato l’arresto, fu emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, immediatamente letta e tradotta oralmente in lingua araba. L'interprete fu inoltre incaricato di effettuare la traduzione scritta nei 10 giorni successivi; traduzione che, invece, fu depositata soltanto domenica 16 marzo 2025, ovvero il giorno precedente l’udienza dinanzi al Tribunale del riesame. Il Tribunale, ritenendo non congruo il termine concesso (coincidente appunto con quello per proporre riesame), e la lesione delle prerogative difensive, ha annullato l'ordinanza cautelare, disponendo la liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa. 1.2. Ciò posto, il Collegio, in primo luogo, ritiene di non poter condividere l’interpretazione offerta dal ricorrente secondo cui la traduzione orale, disposta ex art. 51-bis, disp. att. cod. proc. pen., rappresenta “un livello minimo ma sufficiente di garanzia”, per come dovrebbe desumersi dalla possibilità, prevista dalla stessa disposizione, di rinunciare alla traduzione scritta (p. 3 ricorso). Introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129, l'art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen. ha ampliato in maniera significativa i diritti dell’imputato alloglotta, in relazione all'assistenza gratuita dell'interprete ai colloqui difensivi (comma 1). Il comma 2 della disposizione, invece, codifica una inedita procedura d'urgenza per i casi in cui, appunto, non è possibile avere prontamente la traduzione scritta degli atti di cui all'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (ad esempio, per la complessità del provvedimento da tradurre): in tali ipotesi l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, può disporre che la traduzione dell’atto avvenga in forma orale, ma solo se ciò non arreca pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato, e sempre che ne sia effettuata la riproduzione fonografica (come previsto dal comma 4). Tuttavia, la lettura congiunta anche dei commi successivi induce a ritenere che le ragioni di urgenza non legittimano, in alcun modo, il ricorso esclusivo alla traduzione orale, anziché a quella scritta, cui invece fa riferimento, in termini generali, la disposizione fondamentale di cui all’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. Particolarmente significativa al riguardo – ma nel senso opposto a quello prospettato dal ricorrente - deve ritenersi la previsione di cui al successivo comma 3 del citato art. 51-bis, che ammette la rinuncia alla traduzione scritta, anche a mezzo di procuratore speciale, ma solo se espressa, e se consapevole delle relative implicazioni (anche a seguito della consultazione del difensore), pena la sua inefficacia (“la rinuncia produce effetti solo se…”). La previsione di tali particolari cautele, cui è pure condizionata l’efficacia della rinuncia, testimonia l’importanza attribuita alla traduzione scritta quale strumento elettivo per garantire una partecipazione consapevole al processo dello straniero che non conosce la lingua italiana; inoltre, è funzionale a dare piena attuazione all'art. 3, par. 8, della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, che riconosce una tale facoltà a condizione che «gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria». Oltre alla matrice convenzionale appena richiamata, deve certamente ricordarsi che il diritto alla traduzione trova il suo fondamento sistematico proprio nell'art. 24, comma 2, Cost., che assicura la difesa come «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», come riconosciuto dal giudice delle leggi, con la conseguenza che «il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il [...] diritto dell'imputato» (cfr., Corte cost., sent. n. 10 del 1993). Pertanto, anche considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che, in assenza di una valida rinuncia, il diritto alla traduzione scritta entro in termine congruo, che si fonda sulla previsione generale dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., non può subire una compressione sine die per le ragioni d’urgenza individuate dall’autorità giudiziaria. La conclusione, del resto, sembra al Collegio non solo necessitata, alla luce della matrice convenzionale e costituzionale del diritto alla traduzione, ma anche coerente con la stessa individuazione del presupposto per procedere alla traduzione orale, con particolare riferimento alla impossibilità di avere “prontamente” la traduzione scritta. Preziose indicazioni in tal senso possono rinvenirsi anche nel recente intervento delle Sezioni Unite: nell’affermare il principio per cui deve ritenersi affetta da nullità a regime intermedio l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, se non tradotta in un termine congruo, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha sottolineato come il ricorso agli strumenti previsti dall'art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen., debba avvenire “nelle more della traduzione dell'ordinanza cautelare”, e comunque per “ammortizzare i tempi della traduzione dell'atto” (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 – 01, pp. 19, 20 e 22 del considerato in diritto); traduzione scritta che, dunque, in tali casi deve ritenersi ugualmente dovuta. 1.3. Il ricorso è invece fondato nel resto. Secondo un risalente orientamento di questa Corte regolatrice, l'indagato alloglotta non può semplicemente limitarsi a dolersi della mancata traduzione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv. 285186 - 01; Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 – 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 - 01). Orientamento oggi confermato nel citato intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, Niecko, cit.), con cui si è ribadita la necessità, per chi deduce il vizio dell’atto, di allegare in che termini, rispetto alla motivazione del provvedimento non tradotto, la mancata tempestiva conoscenza avrebbe influito sulle proprie strategie difensive (p. 26); principio poi ulteriormente confermato dalle Sezioni semplici (Sez. 6, n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025, Medina, Rv. 287455 – 01; Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282 – 01). Naturalmente, all’onere di allegazione, in capo a colui il quale deduce la nullità, fa riscontro l’onere di motivazione del giudice. Nella specie, dal tenore del provvedimento impugnato non risulta intanto quale sia stata la concreta allegazione del ricorrente. Inoltre, il Tribunale, pur dando atto delle dichiarazioni rese in sede di convalida, dell’intervenuta traduzione orale del provvedimento cautelare, e della proposizione dei motivi di riesame (non limitati al profilo processuale di cui si discute), ha poi evidenziato, in termini del tutto generici, che “per approntare una difesa adeguata innanzi a questo Tribunale, il ricorrente avrebbe dovuto conoscere in lingua araba il contenuto dell'ordinanza cautelare al fine di fornire una propria prospettazione alternativa” (p. 7). Si tratta, come è evidente, della descrizione di pregiudizio astratto o potenziale, senza alcun ancoraggio alla specifica vicenda processuale, con le viste peculiarità - di cui è mancata la pur necessaria analisi - e quindi senza l’indicazione concreta del modo in cui l’omessa traduzione ha influenzato le prerogative difensive, tenendo conto della sequenza procedimentale nella quale si è inserito l’atto non tradotto. 2. Segue pertanto l’annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che si atterrà ai principi enunciati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso in Roma, 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]