CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG . ÉRjr.‹. ( ci-A.Q_ ti—Q. C-cpU_C.1 U t,e_cc-o './Le-4...titTo &Q( ..x.i.c_0,-v>0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Piacenza - quale giudice della esecuzione penale - con ordinanza resa in data 27 luglio 2020 ha respinto la domanda in opposizione proposta, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n.159 del 2011, da [OSCURATO:PERSONA] spa in tema di tutela del credito. 1.1 Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] spa ha agito per canoni di locazione non corrisposti in relazione a un contratto di leasing (posizione [OSCURATO:SOCIETA]). Il Tribunale osserva che, pur dovendosi superare la ragione ostativa alla tutela del credito individuata dal giudice delegato, l'opponente non ha congruamente dimostrato la condizione di buona fede al momento della conclusione del contratto. In particolare si osserva che non è stata documentata l'istruttoria svolta all'epoca, sì da poter escludere la consapevolezza da parte della società di leasing della 'opacità' del contraente. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è affidato a due motivi, qui esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la domanda di tutela per una diversa ragione, superata dal Tribunale a seguito degli argomenti introdotti in sede di opposizione. In sede di decisione, tuttavia, il Tribunale ha variato il motivo del diniego - mancata dimostrazione della buona fede - in modo, si afferma, non consentito, in rapporto all'effetto devolutivo della impugnazione. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione per incompletezza. Era stata oggetto di puntuale dimostrazione, secondo il ricorrente, l'avvenuta istruttoria (all'epoca della contrattazione) in chiave dimostrativa della condizione soggettiva di buona fede. Il contratto è stato stipulato nel 2007 ed il sequestro penale è intervenuto nel 2016. Al di là del dato cronologico era stata offerta ampia produzione documentale circa le modalità di contrattazione, ignorata dal Tribunale. Non vi è motivazione alcuna circa la strumentalità della erogazione del credito rispetto alla prosecuzione della attività illecita, né il G.D. aveva rilevato ragioni di non ammissibilità, sotto tale profilo, della domanda. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 E' fondato, con carattere assorbente, il secondo motivo. Ed invero, se da un lato la dimostrazione dell'affidamento incolpevole e della condizione soggettiva di buona fede è sempre valutabile nella procedura di verifica del credito - trattandosi del presupposto essenziale del riconoscimento di tutela - è fondata la deduzione in punto di apparenza della motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto non tutelabile la posizione creditoria. Non vi è, invero, alcuna specifica argomentazione circa la strumentalità del credito rispetto alla prosecuzione di attività illecite, né è stata data dimostrazione della consultazione della documentazione prodotta dalla parte circa le modalità di contrattazione. La motivazione si limita ad illustrare un 'risultato' del ragionamento, senza far emergere i dati fattuali a supporto della tesi esposta. Va pertanto disposta nuova valutazione della opposizione, previo annullamento della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Piacenza. Così deciso in data