CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2025
Cassazione n. 40727/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bari avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 giugno 2025 il Tribunale di Bari ha accolto l'appello del Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bari in data 24 luglio 2024, ripristinando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio dei pubblici uffici e servizi, unitamente al divieto di esercitare l'attività professionale, per dodici mesi. 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.310 e 127 cod. proc. pen. In violazione del contraddittorio il Tribunale aveva valutato documenti estratti da fonti aperte, reperiti online, senza consentire alla difesa di confutarne previamente la concreta incidenza. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale aveva dato rilievo al [OSCURATO:PERSONA] di Gestione, non considerando che lo stesso non indica nominativamente i responsabili, individuandoli in base alle funzioni, il che non contraddiceva l'assetto stabilito con i provvedimenti sulla cui base era stata ravvisata dal G.i.p. la mancanza di residue esigenze cautelari, dovendosi ribadire che il ricorrente non aveva più la gestione dei capitoli di entrata-spesa del III Settore, men che mai quelli afferenti all'[OSCURATO:PERSONA], ambito espunto dal III Settore. Quanto al [OSCURATO:PERSONA] delle Attività e Organizzazione, in cui vengono indicati gli obiettivi assegnati a ciascun dirigente, il ricorrente continuava ad occuparsi dei procedimenti amministrativi afferenti l'area [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno con un proprio responsabile del procedimento, senza conflitti di interesse, mentre i provvedimenti implicanti gestione del budget del Settore erano adottati da altri dirigenti dell'Ente. In tal modo era assicurata la diversificazione delle competenze al fine di non creare interferenze ed eliminare rischi di reiterazione delle condotte ritenute inadeguate, non potendo il ricorrente entrare in contatto con soggetti contraenti con la P.A. Inoltre, la modalità organizzativa era soggetta a capillare controllo, eseguito trimestralmente, prendendo in considerazione gli atti amministrativi adottati dai dirigenti, potendosi evidenziare come in relazione al III Settore il report del quarto trimestre del 2024 non avesse segnalato anomalie. Ed ancora si aggiunge che all'attestazione del Segretario Generale del Comune, relativa alla pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali avrebbe dovuto attribuirsi pieno valore, quale riscontro della mancanza di determinazioni dirigenziali riferibili al ricorrente, desumibile dalla mancanza di pubblicazione nell'albo pretorio. Conseguentemente il provvedimento sindacale del 5 agosto 2024 e le procedure operative del Segretario Generale del 9 settembre 2024 avrebbero dovuto intendersi come misure idonee a ridimensionare l'incarico dirigenziale del ricorrente, limitandolo alla sfera di azione delle materie oggetto delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con esclusione di provvedimenti di affidamento di lavori/servizi/forniture di qualsiasi genere, nonché degli atti di liquidazione e gestione del budget. Né avrebbe potuto darsi rilievo al fatto che il ricorrente avesse assunto l'incarico di supporto al R.U.P. presso l'Azienda dei [OSCURATO:PERSONA], in quanto detto incarico era stato dismesso dopo che era divenuta definitiva l'originaria misura per effetto del rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione. Quanto all'ulteriore misura applicata al ricorrente, documentata dal Pubblico ministero prima dell'udienza camerale, avrebbe dovuto considerarsi che la stessa era basata comunque su condotte non successive al 2023, non idonee a smentire gli argomenti valorizzati per escludere l'attualità di esigenze cautelari sulla base del sopravvenuto quadro provvedimentale. [OSCURATO:PERSONA] Deve darsi atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso, peraltro motivata dalla sopravvenuta revoca della misura interdittiva applicata. Su tali basi risulta assorbente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, che impone di dichiararne l'inammissibilità, peraltro senza pronunce accessorie. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per soprav