CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino, investito della richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all'ammissione alle misure alternative della detenzione domiciliare o della semilibertà in relazione all'esecuzione della pena di un arino di reclusione e trecento euro di multa, inflittale con sentenza del Tribunale di Torino del 20 marzo 2018, la ha rigettata. Ha, a tal fine, evidenziato, tra l'altro, che la semilibertà è preclusa dall'assenza di un'opportunità di inserimento lavorativo e che la detenzione domiciliare trova ostacolo nell'inidoneità dell'abitazione indicata, non conforme alla normativa urbanistica. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso la richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare indebitamente assegnando portata radicalmente ostativa all'irregolarità, sotto il profilo urbanistico, dell'immobile in cui ella vive insieme al marito ed a tre nipoti, in relazione al quale pende, ormai da diciassette anni, richiesta di condono, che la competente autorità amministrativa non risulta avere ancora vagliato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. È pacifico, nell'esperienza giurisprudenziale, che l'ammissione alla detenzione domiciliare postula che sia accertata la concreta a:titudine dell'istituto a contribuire da un canto, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, alla risocializzazione del condannato ed a prevenire, dall'altro, il pericolo di nuove manifestazioni criminali (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, dunque, mediante una misura dal carattere marcatamente contenitivo, che si salda alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata.Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza — pur al cospetto di una pena detentiva la cui modesta entità avrebbe consigliato, in linea di principio, di evitare l'esecuzione in forma inframuraria — ha ritenuto l'inidoneità della invocata misura alternativa alla detenzione sul rilievo che la Dragutinovic, gravata da un unico precedente definitivo, oltre che da pendenze relative a fatti antecedenti alla condanna alla pena della cui espiazione si discute, ha indicato, quale domicilio, un'abitazione, nella quale risiede con la famiglia, abusivamente costruita su terreno a destinazione agricola ed inevitabilmente destinata, pertanto, alla demolizione. Il ragionamento sotteso alla decisione appare, come segnalato in ricorso e ritenuto anche dal Procuratore generale, tutt'altro che convincente e frutto di una illogica sopravvalutazione di un dato — quello connesso all'assenza di titolo abilitativo alla costruzione dell'immobile — che deve essere vagliato unitamente alle evidenze ulteriormente acquisite, che attestano la presentazione, nel 2004, in relazione a quel fabbricato, di domanda di condono, sulla quale gli uffici comunali non risultano ancora essersi pronunziati, sicché la permanenza della condannata e dei suoi familiari in quella abitazione si palesa, allo stato, legittima. Il Tribunale di sorveglianza, in proposito, ha pronosticato il rigetto dell'istanza sul postulato dell'impossibilità di mutare la destinazione urbanistica del lotto, così sovrapponendo — in difetto, peraltro, di più precise informazioni — la propria valutazione a quella spettante all'autorità competente, che dovrà determinarsi sull'istanza di regolarizzazione illo tempore presentata dal proprietario dell'immobile. La circoscritta durata della pena in esecuzione, da stimarsi in rapporto alla persistente pendenza della richiesta di condono, concorre, per altro verso, a dimostrare l'irrazionalità della decisione impugnata che, nell'assegnare valenza ostativa all'assenza di regolarità urbanistica del fabbricato, omette di combinare, doverosamente, il dato con quelli al contempo disponibili, afferenti alla concreta ed effettiva idoneità dell'alloggio a consentire l'esecuzione della pena in forma alternativa e, più in generale, all'apprezzamento, alla luce del curriculum giudiziario della Dragutinovic e di quanto emerso dall'indagine svolta dall'UEPE, della sussistenza e della pregnanza del rischio di recidiva. 4. Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia esente dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio