CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01228/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che deposita conclusioni e nota spese cui si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto l'annullamento della sentenza n. 39804 emessa dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione in data 23 settembre 2022, depositata il 20 ottobre 2022, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 gennaio 2021. Con quest'ultima sentenza, in parziale riforma di quella del Tribunale di Roma in data 2 febbraio 2017, il reato di falso ideologico ascritto agli imputati era stato dichiarato estinto per prescrizione ed erano state confermate le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della Regione Lazio. 2. I ricorrenti hanno articolato un unico motivo con il quale hanno dedotto l'errore di fatto percettivo avente ad oggetto le doglianze difensive sviluppate con il ricorso e, ancor prima, con l'atto di appello che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di cassazione con la sentenza impugnata, conteneva la devoluzione ai giudici di merito della questione oggetto di ricorso per cassazione. La contestazione originaria riguardava il reato di falso ideologico relativamente a un verbale nel quale si dava atto di avere operato la scelta tra più società proponenti il servizio di balneazione per un determinato stabilimento, oltre al delitto di concussione contestata per avere costretto il precedente esercente il predetto servizio a rilasciare lo stabilimento balneare. Il tema oggetto della (affermata) mancata devoluzione riguardava il reato di falso (essendo intervenuta per la concussione sentenza di assoluzione definitiva). L'oggetto riguardava l'atto amministrativo relativo all'affidamento a seguito della verifica delle domande pervenute. Il ricorso per cassazione aveva evidenziato come la falsità fosse stata ritenuta non per l'assenza di più offerte di comparazione, ma per la preferenza accordata all'aggiudicataria con valutazione ex ante. L'atto, però, avrebbe potuto essere considerato falso (non veritiero) solo se ci fosse stata una sola concorrente; unico caso in cui si sarebbe potuta ipotizzare la natura mendace della procedura selettiva. Tale motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la relativa censura non era stata sollevata con l'atto di appello.2.1. Allo scopo di dimostrare l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la sentenza impugnata, è stato interamente trascritto il contenuto del Motivo III dell'atto di appello proposto nell'interesse dei ricorrenti. Tale motivo aveva ad oggetto sia il delitto di falso ideologico che quello, connesso, di tentata concussione contestati, rispettivamente, ai capi 2) e 3) dell'originaria rubrica imputativa. Le censure ivi sviluppate sono state riprodotte in ricorso e ciò in funzione anche dell'illustrazione delle ragioni proposte con il ricorso per cassazione giudicato inammissibile. In sede di legittimità era stato evidenziato come la Corte di appello di Roma avesse ritenuto l'affidamento effettuato sulla scorta di una valutazione comparativa delle offerte meramente apparente e non effettiva. Tanto alla luce di una pluralità di indizi attestanti la circostanza che l'affidamento dello stabilimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stato praticamente deciso ex ante e che la concorrente offerta della società [OSCURATO:PERSONA] era stata di mera facciata. Nel ricorso, pertanto, era stato messo in evidenza come proprio la presenza di due istanze di aggiudicazione fosse idonea ad escludere il profilo di falsità rilevato dai giudici di merito che, invece, avrebbero potuto pervenire alla predetta conclusione nel solo caso in cui le offerte in comparazione fossero state mancanti. 3. Il difensore del ricorrente ha formulato tempestiva richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il complesso motivo assume, quale unico presupposto, l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la sentenza oggetto di impugnazione nel dichiarare l'inammissibilità di un motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. L'affermazione della mancata devoluzione, con l'atto di appello, del tema successivamente oggetto di ricorso per cassazione sarebbe stata frutto di un errore percettivo in quanto quello stesso motivo era stato, in realtà, sottoposto alla cognizione del giudice di merito. Risulta dalla sentenza oggetto di impugnazione che il delitto di falso riguarda la redazione del verbale prot. 79416 del 6 agosto 2012, richiamato nella determinazione dirigenziale [OSCURATO:PERSONA] XIII U.O.A.L. [OSCURATO:PERSONA] n. 2027 del 6 agosto 2012, contenente l'attestazione della selezione effettuata per l'aggiudicazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della gestione dei servizi di balneazione per lo stabilimento "[OSCURATO:PERSONA]". Il reato è stato contestato a Magni quale socio dell'aggiudicataria ed all'Appeso come socia di fatto della stessa società. La Corte di appello di Roma ha ritenuto il reato estinto per prescrizione e confermato le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Regione Lazio. Nel riassumere i motivi di ricorso per cassazione, la sentenza impugnata, ha evidenziato, fra l'altro, per quanto qui rileva, la proposizione, comune ai ricorrenti e ad altro coimputato (Colloca), di una prima censura con la quale è stato eccepito come «il contenuto della determina, in tesi ideologicamente falso, sia stato ritenuto non già in riferimento all'assenza di più offerte in comparazione, effettivamente sussistenti, bensì alla stregua della ritenuta preferenza già assegnata ex ante all'aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], con conseguente carenza del profilo di falsità, in quanto l'atto sarebbe stato non veritiero solo in caso di unicità del concorrente, in tal modo sovrapponendosi l'illegittimità della scelta con la mendace attestazione della procedura selettiva». Il motivo è stato ritenuto proposto, per la prima volta, con i ricorsi in sede di legittimità e, quindi, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., essendo stato il motivo di appello incentrato sulla natura dell'atto di cui si assumeva la falsità. Lo stesso motivo di ricorso, inoltre, è stato ritenuto inammissibile anche per la ragione che i ricorrenti non hanno considerato come il delitto di falso ideologico sia configurabile anche nell'ambito delle valutazioni discrezionali, formulate in un «contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, qualora il giudizio contraddica tali parametri ovvero si fondi su premesse contenenti false attestazioni». A tale proposito, ha citato precedenti conformi alla luce dei quali ha ritenuto aspecifiche le censure. 3. La disamina del motivo di impugnazione trascritto nel ricorso straordinario non consente di individuare il profilo sollevato con il ricorso per cassazione e ritenuto inammissibile per la duplice ragione indicata. Infatti, non risulta essere stata affrontata la questione della sussistenza della falsità ideologica solo nel caso in cui il concorrente fosse stato uno. Né è stato affrontato, neppure superficialmente/il tema relativo all'effettiva valutazione di congruità delle due "concorrenti" e la configurabilità oggettiva del falso ideologico.Ciò, di per sé, rende manifestamente infondato il ricorso straordinario che si fonda su una premessa non verificata. A ciò si aggiunga che il ricorso in decisione non attinge, in alcun modo, l'ulteriore considerazione che ha concorso alla declaratoria di inammissibilità con la sentenza oggetto di impugnazione. Si tratta del profilo illustrato al punto 2.2.2. (pag. 9) della sentenza della Quinta Sezione laddove è stata affermata la configurabilità del delitto di falso ideologico anche nel caso di valutazioni discrezionali; argomentazione che appare idonea a supportare autonomamente la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione. Deve essere ricordato e ribadito che «in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato» (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503). Nel caso di specie il motivo di ricorso per cassazione sul quale sarebbe caduto l'errore è stato ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e per aspecificità. Il ricorso straordinario ha riguardato solo il primo profilo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. I ricorrenti, inoltre, devono essere condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in com