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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 17608/2023

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21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18463/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato, presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 61; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CACCAVALE, rappresentat a e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine delcontroricorso, domiciliata per legge presso la [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Cavour; -controricorrente - C.C. 5.04.2023 n.

R.G. 18463/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi nonché nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] TAGLIAFIERRO -intimata – avverso la sentenza n. 6635 /20 20 della Corte di appello di Salerno , pubblicatail 21 . 1 2 .20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] a veva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno avverso l’esecuzione immobiliare n. 312/2008,da lui stesso promossa contro [OSCURATO:PERSONA] , deduce ndo che con testamento pubblico del 16marzo 1987, lo zio, [OSCURATO:PERSONA] , suo omonimo,aveva devoluto l’usufrutto dell’intero suo patrimonio sito in Italia alla moglie,la predetta [OSCURATO:PERSONA], e a lui stesso, quale nipote, la nuda proprietà del medesimo; deduceva che il pignoramento era stato eseguito erroneamente ed era affetto da nullità per carenza di jus postulandidel difensore e, stante la rinuncia agli atti, da parte sua , quale creditore pignorante, il giudizio esecutivo doveva essere estinto, a nulla rilevando l’intervento nella procedura spiegato da [OSCURATO:PERSONA], avvocatessa,in forza di un titolo ottenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA] e del de cuius [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva [OSCURATO:PERSONA] la quale eccepiva che per testamento il de cuius non avrebbe potuto disporre della quota di proprietà dell’immobile spettante alla coniuge e chiedeva il rigetto dell’opposizione; C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.

R.G. 18463/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi il Tribunale di Salerno con sentenza n. 42 del 201 4 qualificava l’opposizione come opposizione di terzo e la rigettava integralmente , con condanna dell’opponente alle spese di lite;

2. a vverso la sentenza del Tribunale proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costituivaMaddalena Caccavale chiedendo il rigetto del gravame, restavacontumace [OSCURATO:PERSONA] ; la Corte d’appello di Salerno rigetta va il gravame con sentenza n.6635 del 2020, con condanna alle spese dell’appellante; 3.ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] illustrato da due motivi ; h a resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; sebbene intimata, [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di svolgere difesenel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria e ha depositato memoria anche parte resistente; considerato che

1. c on il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione degli artt. 116 e 180, 184 e 590 c.p.c. con riferimento al primo comma dell’art. 360 n. 4 c.p.c.; nello specifico, contesta le affermazioni del giudice di appello come erronee nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ave sse acquistato per atto pubblico,in comunione legale dei beni con il coniuge [OSCURATO:PERSONA],l’immobile de quo e che , non avend o ella trasferit o al coniuge la sua quota di proprietà , questi non era legittimato a disporre dei beni rientranti nell’altrui sfera giuridica; contesta inoltre che la Corte abbia ritenutonon provato sulla base degli atti processuali un possesso pacifico, continuo, pubblico ed indisturbato del compendio pignorato;invoca la giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra comunione legale dei coniugi e comunione ordinaria (Cass.C.C. 5.04.2023 n.

R.G. 18463/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 4890), secondo cui la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.

Ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 cod. civ. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall'art.184 cod. civ.; per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, l'art. 184, terzo comma, cod. civ. non prevede detto consenso, limitandosi a porre a carico del coniuge che ha effettuato l'atto in questione l'obbligo di ricostituire, ad istanza dell'altro, la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace; 2.con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento.

Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1158, 1159, 1165, 2943 c.c. e 111 Cost. con riferimento al primo comma dell’art. 360 n.4 c.p.c.; in particolare , contesta la parte della motivazione della sentenza impugnata ove la Corte d’appello ha ritenuto non provato l’acquistoa titolo originario del bene a norma degli artt. 1158 e 1159 C.C. 5.04.2023 n.

R.G. 18463/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 5 c.c. non sussistendo un possesso pacifico, continuo, pubblico ed indisturbato del compendio pignoratoda parte dell’appellante; sostiene sul punto di aver provato che l’esecutata Amodio non aveva esercitato mai il possesso giuridico sui beni oggetto del pignoramento e che non erano inte r venuti atti o fatti idonei a interrompere il corso dell’usucapione; contesta infine come sproporzionata l’entità del credito preteso da parte resistente a titolo di compenso professionale nei confronti della Amodio, quale compenso per l’attività di difensore, per cui ha ottenuto decreto ingiuntivo; 3.i motivi – da esaminarsi congiuntamente stante la connessione –sono entrambi inammissibili per una duplice ragion e; in primo luogo, perché prospettatiin violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto difettano di specificità e non deduc ono nell’illustrazione sufficienti elementi per individuare il contenuto degli atti richiamati; in secondo luogo, perché sollecitano, mediante una prospettazione fattuale, un apprezzamento che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione dell’atto di gravame, del tutto inammissibile in sede di legittimità, anche tenuto conto dell’ampiezza delle contestazioni comunque svolte dall’odierno ricorrente in quel grado di lite; il ricorrente insiste nel contestare la valutazione compiuta dalla Corte d’appello sul possesso ultraventennale e continua a richiam are circostanze e documenti (contratto di locazione di fondo rustico stipulato dall’Amodio e corrispondenza intercorsa tra i difensori delle parti, citata pure dall’ausiliare nominato della Corte d’appello) ma in modo generico,senza precisare come sono stati acquisiti al giudizio, in quale guisa egli stesso abbia sollevato delle eccezioni al riguardo , deducendo circostanze, aggiungendone delle altre anche nella C.C. 5.04.2023 n.

R.G. 18463/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi memoria,che pretende essere accadute tra la defunta Amodio e la sua creditrice Caccavale, senza documentare come, quando e se, tali circostanze abbiano avuto ingresso in giudizio; in sostanza,parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte di appello e omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte dichiara inammissibileil ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della part e resistente che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18463/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato, presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 61; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CACCAVALE, rappresentat a e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine delcontroricorso, domiciliata per legge presso la [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Cavour; -controricorrente - C.C. 5.04.2023 n. R.G. 18463/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonché nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] TAGLIAFIERRO -intimata – avverso la sentenza n. 6635 /20 20 della Corte di appello di Salerno , pubblicatail 21 . 1 2 .20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] a veva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno avverso l’esecuzione immobiliare n. 312/2008,da lui stesso promossa contro [OSCURATO:PERSONA] , deduce ndo che con testamento pubblico del 16marzo 1987, lo zio, [OSCURATO:PERSONA] , suo omonimo,aveva devoluto l’usufrutto dell’intero suo patrimonio sito in Italia alla moglie,la predetta [OSCURATO:PERSONA], e a lui stesso, quale nipote, la nuda proprietà del medesimo; deduceva che il pignoramento era stato eseguito erroneamente ed era affetto da nullità per carenza di jus postulandidel difensore e, stante la rinuncia agli atti, da parte sua , quale creditore pignorante, il giudizio esecutivo doveva essere estinto, a nulla rilevando l’intervento nella procedura spiegato da [OSCURATO:PERSONA], avvocatessa,in forza di un titolo ottenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA] e del de cuius [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva [OSCURATO:PERSONA] la quale eccepiva che per testamento il de cuius non avrebbe potuto disporre della quota di proprietà dell’immobile spettante alla coniuge e chiedeva il rigetto dell’opposizione; C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. R.G. 18463/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi il Tribunale di Salerno con sentenza n. 42 del 201 4 qualificava l’opposizione come opposizione di terzo e la rigettava integralmente , con condanna dell’opponente alle spese di lite; 2. a vverso la sentenza del Tribunale proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costituivaMaddalena Caccavale chiedendo il rigetto del gravame, restavacontumace [OSCURATO:PERSONA] ; la Corte d’appello di Salerno rigetta va il gravame con sentenza n.6635 del 2020, con condanna alle spese dell’appellante; 3.ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] illustrato da due motivi ; h a resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; sebbene intimata, [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di svolgere difesenel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria e ha depositato memoria anche parte resistente; considerato che 1. c on il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione degli artt. 116 e 180, 184 e 590 c.p.c. con riferimento al primo comma dell’art. 360 n. 4 c.p.c.; nello specifico, contesta le affermazioni del giudice di appello come erronee nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ave sse acquistato per atto pubblico,in comunione legale dei beni con il coniuge [OSCURATO:PERSONA],l’immobile de quo e che , non avend o ella trasferit o al coniuge la sua quota di proprietà , questi non era legittimato a disporre dei beni rientranti nell’altrui sfera giuridica; contesta inoltre che la Corte abbia ritenutonon provato sulla base degli atti processuali un possesso pacifico, continuo, pubblico ed indisturbato del compendio pignorato;invoca la giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra comunione legale dei coniugi e comunione ordinaria (Cass.C.C. 5.04.2023 n. R.G. 18463/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 4890), secondo cui la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 cod. civ. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall'art.184 cod. civ.; per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, l'art. 184, terzo comma, cod. civ. non prevede detto consenso, limitandosi a porre a carico del coniuge che ha effettuato l'atto in questione l'obbligo di ricostituire, ad istanza dell'altro, la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace; 2.con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento. Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1158, 1159, 1165, 2943 c.c. e 111 Cost. con riferimento al primo comma dell’art. 360 n.4 c.p.c.; in particolare , contesta la parte della motivazione della sentenza impugnata ove la Corte d’appello ha ritenuto non provato l’acquistoa titolo originario del bene a norma degli artt. 1158 e 1159 C.C. 5.04.2023 n. R.G. 18463/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 5 c.c. non sussistendo un possesso pacifico, continuo, pubblico ed indisturbato del compendio pignoratoda parte dell’appellante; sostiene sul punto di aver provato che l’esecutata Amodio non aveva esercitato mai il possesso giuridico sui beni oggetto del pignoramento e che non erano inte r venuti atti o fatti idonei a interrompere il corso dell’usucapione; contesta infine come sproporzionata l’entità del credito preteso da parte resistente a titolo di compenso professionale nei confronti della Amodio, quale compenso per l’attività di difensore, per cui ha ottenuto decreto ingiuntivo; 3.i motivi – da esaminarsi congiuntamente stante la connessione –sono entrambi inammissibili per una duplice ragion e; in primo luogo, perché prospettatiin violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto difettano di specificità e non deduc ono nell’illustrazione sufficienti elementi per individuare il contenuto degli atti richiamati; in secondo luogo, perché sollecitano, mediante una prospettazione fattuale, un apprezzamento che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione dell’atto di gravame, del tutto inammissibile in sede di legittimità, anche tenuto conto dell’ampiezza delle contestazioni comunque svolte dall’odierno ricorrente in quel grado di lite; il ricorrente insiste nel contestare la valutazione compiuta dalla Corte d’appello sul possesso ultraventennale e continua a richiam are circostanze e documenti (contratto di locazione di fondo rustico stipulato dall’Amodio e corrispondenza intercorsa tra i difensori delle parti, citata pure dall’ausiliare nominato della Corte d’appello) ma in modo generico,senza precisare come sono stati acquisiti al giudizio, in quale guisa egli stesso abbia sollevato delle eccezioni al riguardo , deducendo circostanze, aggiungendone delle altre anche nella C.C. 5.04.2023 n. R.G. 18463/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi memoria,che pretende essere accadute tra la defunta Amodio e la sua creditrice Caccavale, senza documentare come, quando e se, tali circostanze abbiano avuto ingresso in giudizio; in sostanza,parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte di appello e omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte dichiara inammissibileil ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della part e resistente che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-
Sentenza Cassazione n. 17608/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris