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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 50255/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 giugno 2023 il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli< per il reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 416-bis cod. pen. (capo A) e per il reato di detenzioni di armi (capo C12), annullando l'ordinanza con riferimento al delitto di tentata estorsione (capo B9).

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo deduce inosservanza e/o erronea applicazione di legge nonché vizi della motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria in quanto il provvedimento impugnato, e prima ancora il capo di incolpazione provvisoria, non ha considerato che nel territorio di Caivano e zone limitrofe ha sempre operato il clan camorristico Ciccarelli-Sautto, come risulta dalla sentenza di condanna del Tribunale di Napoli n. 1340 del 2021 che lo ritiene operativo dal dicembre 2014 al febbraio 2020, così da rendere illogica la compresenza, nello stesso ambito e in via esclusiva, del clan Gallo-Angelino dal 2017 al febbraio 2020 in forza delle dichiarazioni, lette però in modo parziale, dEi collaboratori di giustizia Iuorio, Cocci e [OSCURATO:PERSONA], e in evidente contrasto con l'ordinanza cautelare n. 450 del 2019 in cui il sodalizio in esame si ferma al maggio 2017.

La gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente all'associazione è stata fondata solo sul legame di parentela e su contatti telefonici, in assenza di identificazione vocale, non considerando che: a) i citati collaboratori e [OSCURATO:PERSONA] non lo citano mai; b) il clan Gallo-Angelino aveva gestito il traffico di stupefacenti nel [OSCURATO:PERSONA] dal maggio del 2020 per fatti già giudicati; c) le poche intercettazioni citate dall'ordinanza, sullo smartphone in uso a Gallo, non danno prova che il Gaetano menzionato sia il ricorrente (si veda in particolare allegato 1141 all'informativa), che questi abbia avuto contatti con l'imprenditore Cilento e con Gallo o che sia coinvolto nelle attività illecite degli interlocutori; d) l'episodio dell'11 dicembre 2019 - in cui [OSCURATO:PERSONA] invita tale Gaetano a chiudere il cancello ed andare via per evitare di essere fermato dai carabinieri - non è confermato da servizi di osservazione o dall'identificazione del ricorrente; e) [OSCURATO:PERSONA], in base agli stessi elementi, è stato ritenuto estraneo alla tentata estorsione di cui al capo B9).

Con specifico riferimento alla contestazione di detenzione di armi di cui al capo C12), il Giudice per le indagini preliminari ha emesso il provvedimento in assenza di richiesta del Pubblico ministero (pagina 221 della richiesta di misura cautelare) e in base alla conversazione numero 9133545, riportata in modo parziale nell'allegato numero 136 all'informativa, senza chiarire perché l'interlocutore di Gallo fosse il ricorrente.Non costituiscono riscontro all'identificazione del Gaetano nominato nelle intercettazioni con l'odierno ricorrente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sino a settembre 2019 e nuovamente arrestato a novembre dello stesso anno, che lo riconosce operativo solo nel settore della droga e, comunque, non dimostra l'affectio societatis.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizi della motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura applicata fondate solo sulla gravità dei fatti contestati e sull'operatività dell'associazione camorristica senza tenere conto non solo della giurisprudenza di legittimità, ma anche dell'estraneità del ricorrente dai procedimenti richiamati dall'ordinanza impugnata.

A ciò si aggiunge che mancano contatti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] successivamente al dicembre 2019 e dalla sua dissociazione di fatto, così da rendere adeguata la misura degli arresti donniciliari da eseguirsi a Torino presso la figlia a fronte di un delitto connotato dal contesto territoriale di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al capo C12), ritenendosi per il resto inammissibile.

2. Il ricorrente, attraverso argomentazioni di merito, volte ad una lettura alternativa dei fatti e delle intercettazioni, insiste con la proposizione di temi e argomenti già considerati e disattesi dal Tribunale del riesame in termini logici e coerenti.

Costituisce, infatti, principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia rispettato i canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze.

Da ciò consegue che sono inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa di ciascun elemento di fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato e ne contesti nel merito la valenza.

Inoltre, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).3.

Con la prima censura, riguardante la gravità indiziaria, articolata con un unico generico e confuso motivo di ricorso, si focalizza l'attenzione sull'impossibilità di convivenza territoriale tra clan camorristici e sulla mancata identificazione di "Gaetano" nell'odierno ricorrente, senza peraltro contestarsi il fatto per come emerso dal contenuto delle intercettazioni.

3.1. Il Tribunale, con un corretto iter logico-giuridico, ha confutato la versione difensiva.

Innanzitutto, ha dato puntualmente atto che nel contesto territoriale di Caivano e zone limitrofe esiste una realtà criminale composita, costituita da diversi clan in lotta per il controllo egemonico che, al di là degli scontri armati che hanno portato alla decimazione della cosca Sautto-Ciccarelli, non esclude la compresenza, anche parziale e di alcuni soggetti per determinati ambiti di affari illeciti, del clan Gallo-Angelino, per come accertato dalla presente indagine, dai diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, specificamente riportate e riscontrate, rispetto alle cui lamentate parti mancanti non è stata operata la cosiddetta prova di resistenza per dimostrarne l'influenza.

3.2. Con riguardo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione camorristica armata capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e dal cugino [OSCURATO:PERSONA] (detto Tibiuccio), il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi consolidatisi da decenni nella giurisprudenza di questa Corte.

Le Sezioni unite hanno affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Gli indicatori fattuali della partecipazione sono desumibili da attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, da cui possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi, precisi e idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione e senza alcun automatismo probatorio (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670).

Ciò che rileva, dunque, è che il partecipe sia stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione; sia riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine; sia disponibile per le specifiche esigenze del caso concreto a prescindere dai singoli reati e per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889).Il Tribunale del riesame di Napoli, dopo avere descritto la compagine criminale e i rapporti tra i vari soggetti, ha acclarato il ruolo di collegamento del ricorrente tra il cugino e capo clan, [OSCURATO:PERSONA], e gli altri appartenenti alla cosca; la sua messa a disposizione del vertice, compreso [OSCURATO:PERSONA]; il coinvolgimento in condotte estorsive ai danni degli imprenditori locali e a prescindere dalla mancata prova nell'estorsione di cui al capo B9.

Con un'analitica disamina del materiale investigativo, costituito essenzialmente dalle numerose intercettazioni (riportate alle pagine da 26 a 37 dell'ordinanza) per come comprovate dai servizi di controllo, dalle geolocalizzazioni sulle celle di aggancio e dai tabulati relativi all'utenza in uso al ricorrente, e non anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il Tribunale ha offerto argomenti puntuali e coerenti in ordine alla condotta partecipativa del ricorrente.

A prescindere dalle relazioni di parentela con il capo clan e dal non essere stato direttamente intercettato, risulta che Gaetano, identificato nell'odierno ricorrente per le ragioni di seguito indicate, ha svolto le seguenti attività: ha partecipato alle riunioni degli appartenenti al clan o a summit con i capi avvenute anche nella sua abitazione (il 9 dicembre 2019 come risulta dei tabulati telefonici dell'utenza a lui in uso e dalle intercettazioni captate in ambientale oltre che sul telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA], così a pagg. 31 e 32); ha preso parte a discussioni che vertevano sulle attività illecite del gruppo criminale e, in particolare, a quelle in cui si discuteva delle armi di cui l'organizzazione disponeva e come egli vi portasse un'arma (progressivi n. 9133545 e n. 913227 riportate alle pagg. 27- 29); conosce il luogo in cui vengono custoditi gli arsenali del clan; è stato sollecitato e richiesto da [OSCURATO:PERSONA] sia per questioni di interesse del gruppo in ordine alla gestione dei rifiuti e a diverse attività imprenditoriali della zona tra cui quella della [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 36 e 37) sia per contattare il cugino [OSCURATO:PERSONA] (progressivo n. 887365); è stato controllato dai carabinieri 1'11 dicembre 2019 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in cui questi aveva dato ordini ai vari appartenenti al clan di provvedere all'occultamento di tutto il materiale detenuto (droga, armi, appunti) e di non farsi vedere in giro perché c'era stato un controllo nei confronti di alcuni di loro da parte degli operanti.

Con specifico riferimento alla questione relativa all'identificazione del Gaetano, nominativo continuamente citato nelle conversazioni intercettate, con l'odierno ricorrente il Tribunale fornisce elementi di assoluta logica e coerenza quali: è l'unico soggetto con questo nome, ampiamente coinvolto nelle investigazioni; viene contattato dai coindagati nell'utenza a lui intestata numero 3295871640; è chiamato cugino mentre [OSCURATO:PERSONA] parla con [OSCURATO:PERSONA] che infatti è legato da questo titolo di parentela con il ricorrente; le celle del suo telefono agganciano la sua abitazione dove avvenivano i summit.A fronte di questo apparato argomentativo il ricorso propone censure volte soltanto ad ipotizzarne una diversa lettura, anche prospettando elementi del tutto residuali, senza riuscire a mettere minimamente in discussione la tenuta logica dell'ordinanza, ribadendosi anche che la prospettazione di un'interpretazione delle intercettazioni ambientali diversa da quella proposta dal giudice di merito non è ammissibile in assenza di travisamento della prova e stante l'espressione di mere critiche alla corretta e plausibile valenza attribuita dal Tribunale del riesame alle emergenze investigative.

3. La seconda censura, anch'essa espressa in termini generici, riguarda le esigenze cautelari.

La previsione di reiterazione del reato è puntualmente argomentata nell'ordinanza sia con riferimento al pericolo di recidiva, sia con riguardo all'idoneità e all'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.

Invero, qualificata l'associazione dell'indagato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. ed il suo come un ruolo attivo, il Tribunale ha valorizzato i plurimi e gravi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA]; l'assenza di elementi per ritenere l'avvenuta rescissione di legami con il contesto camorrista di riferimento o dell'abbandono di logiche associative tali da superare le presunzioni di legge; le allarmanti modalità delle condotte contestate in cui si ha riguardo alla detenzione di veri e propri arsenali di armi di tipo micidiale, cioè tutti presupposti che legittimano l'applicazione della misura massimamente restrittiva, con prognosi di recidiva, ed adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.

4. È fondato, invece, il motivo di ricorso relativo al capo C12) in quanto sebbene il ricorrente avesse già posto al Tribunale del riesame la questione dell'assenza della richiesta cautelare del Pubblico ministero per questo titolo di provvisoria incolpazione, anche citando la pagina 221 che la comprova, il provvedimento ha omesso su questo la necessaria motivazione.

4. Alla stregua di tali argomenti l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al capo C12) per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente, ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. mentre per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, limitatamente al capo C12), per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente, ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Manda alla Canc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 giugno 2023 il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli< per il reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 416-bis cod. pen. (capo A) e per il reato di detenzioni di armi (capo C12), annullando l'ordinanza con riferimento al delitto di tentata estorsione (capo B9). 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce inosservanza e/o erronea applicazione di legge nonché vizi della motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria in quanto il provvedimento impugnato, e prima ancora il capo di incolpazione provvisoria, non ha considerato che nel territorio di Caivano e zone limitrofe ha sempre operato il clan camorristico Ciccarelli-Sautto, come risulta dalla sentenza di condanna del Tribunale di Napoli n. 1340 del 2021 che lo ritiene operativo dal dicembre 2014 al febbraio 2020, così da rendere illogica la compresenza, nello stesso ambito e in via esclusiva, del clan Gallo-Angelino dal 2017 al febbraio 2020 in forza delle dichiarazioni, lette però in modo parziale, dEi collaboratori di giustizia Iuorio, Cocci e [OSCURATO:PERSONA], e in evidente contrasto con l'ordinanza cautelare n. 450 del 2019 in cui il sodalizio in esame si ferma al maggio 2017. La gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente all'associazione è stata fondata solo sul legame di parentela e su contatti telefonici, in assenza di identificazione vocale, non considerando che: a) i citati collaboratori e [OSCURATO:PERSONA] non lo citano mai; b) il clan Gallo-Angelino aveva gestito il traffico di stupefacenti nel [OSCURATO:PERSONA] dal maggio del 2020 per fatti già giudicati; c) le poche intercettazioni citate dall'ordinanza, sullo smartphone in uso a Gallo, non danno prova che il Gaetano menzionato sia il ricorrente (si veda in particolare allegato 1141 all'informativa), che questi abbia avuto contatti con l'imprenditore Cilento e con Gallo o che sia coinvolto nelle attività illecite degli interlocutori; d) l'episodio dell'11 dicembre 2019 - in cui [OSCURATO:PERSONA] invita tale Gaetano a chiudere il cancello ed andare via per evitare di essere fermato dai carabinieri - non è confermato da servizi di osservazione o dall'identificazione del ricorrente; e) [OSCURATO:PERSONA], in base agli stessi elementi, è stato ritenuto estraneo alla tentata estorsione di cui al capo B9). Con specifico riferimento alla contestazione di detenzione di armi di cui al capo C12), il Giudice per le indagini preliminari ha emesso il provvedimento in assenza di richiesta del Pubblico ministero (pagina 221 della richiesta di misura cautelare) e in base alla conversazione numero 9133545, riportata in modo parziale nell'allegato numero 136 all'informativa, senza chiarire perché l'interlocutore di Gallo fosse il ricorrente.Non costituiscono riscontro all'identificazione del Gaetano nominato nelle intercettazioni con l'odierno ricorrente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sino a settembre 2019 e nuovamente arrestato a novembre dello stesso anno, che lo riconosce operativo solo nel settore della droga e, comunque, non dimostra l'affectio societatis. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizi della motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura applicata fondate solo sulla gravità dei fatti contestati e sull'operatività dell'associazione camorristica senza tenere conto non solo della giurisprudenza di legittimità, ma anche dell'estraneità del ricorrente dai procedimenti richiamati dall'ordinanza impugnata. A ciò si aggiunge che mancano contatti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] successivamente al dicembre 2019 e dalla sua dissociazione di fatto, così da rendere adeguata la misura degli arresti donniciliari da eseguirsi a Torino presso la figlia a fronte di un delitto connotato dal contesto territoriale di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al capo C12), ritenendosi per il resto inammissibile. 2. Il ricorrente, attraverso argomentazioni di merito, volte ad una lettura alternativa dei fatti e delle intercettazioni, insiste con la proposizione di temi e argomenti già considerati e disattesi dal Tribunale del riesame in termini logici e coerenti. Costituisce, infatti, principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia rispettato i canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze. Da ciò consegue che sono inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa di ciascun elemento di fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato e ne contesti nel merito la valenza. Inoltre, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).3. Con la prima censura, riguardante la gravità indiziaria, articolata con un unico generico e confuso motivo di ricorso, si focalizza l'attenzione sull'impossibilità di convivenza territoriale tra clan camorristici e sulla mancata identificazione di "Gaetano" nell'odierno ricorrente, senza peraltro contestarsi il fatto per come emerso dal contenuto delle intercettazioni. 3.1. Il Tribunale, con un corretto iter logico-giuridico, ha confutato la versione difensiva. Innanzitutto, ha dato puntualmente atto che nel contesto territoriale di Caivano e zone limitrofe esiste una realtà criminale composita, costituita da diversi clan in lotta per il controllo egemonico che, al di là degli scontri armati che hanno portato alla decimazione della cosca Sautto-Ciccarelli, non esclude la compresenza, anche parziale e di alcuni soggetti per determinati ambiti di affari illeciti, del clan Gallo-Angelino, per come accertato dalla presente indagine, dai diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, specificamente riportate e riscontrate, rispetto alle cui lamentate parti mancanti non è stata operata la cosiddetta prova di resistenza per dimostrarne l'influenza. 3.2. Con riguardo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione camorristica armata capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e dal cugino [OSCURATO:PERSONA] (detto Tibiuccio), il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi consolidatisi da decenni nella giurisprudenza di questa Corte. Le Sezioni unite hanno affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Gli indicatori fattuali della partecipazione sono desumibili da attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, da cui possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi, precisi e idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione e senza alcun automatismo probatorio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Ciò che rileva, dunque, è che il partecipe sia stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione; sia riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine; sia disponibile per le specifiche esigenze del caso concreto a prescindere dai singoli reati e per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889).Il Tribunale del riesame di Napoli, dopo avere descritto la compagine criminale e i rapporti tra i vari soggetti, ha acclarato il ruolo di collegamento del ricorrente tra il cugino e capo clan, [OSCURATO:PERSONA], e gli altri appartenenti alla cosca; la sua messa a disposizione del vertice, compreso [OSCURATO:PERSONA]; il coinvolgimento in condotte estorsive ai danni degli imprenditori locali e a prescindere dalla mancata prova nell'estorsione di cui al capo B9. Con un'analitica disamina del materiale investigativo, costituito essenzialmente dalle numerose intercettazioni (riportate alle pagine da 26 a 37 dell'ordinanza) per come comprovate dai servizi di controllo, dalle geolocalizzazioni sulle celle di aggancio e dai tabulati relativi all'utenza in uso al ricorrente, e non anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il Tribunale ha offerto argomenti puntuali e coerenti in ordine alla condotta partecipativa del ricorrente. A prescindere dalle relazioni di parentela con il capo clan e dal non essere stato direttamente intercettato, risulta che Gaetano, identificato nell'odierno ricorrente per le ragioni di seguito indicate, ha svolto le seguenti attività: ha partecipato alle riunioni degli appartenenti al clan o a summit con i capi avvenute anche nella sua abitazione (il 9 dicembre 2019 come risulta dei tabulati telefonici dell'utenza a lui in uso e dalle intercettazioni captate in ambientale oltre che sul telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA], così a pagg. 31 e 32); ha preso parte a discussioni che vertevano sulle attività illecite del gruppo criminale e, in particolare, a quelle in cui si discuteva delle armi di cui l'organizzazione disponeva e come egli vi portasse un'arma (progressivi n. 9133545 e n. 913227 riportate alle pagg. 27- 29); conosce il luogo in cui vengono custoditi gli arsenali del clan; è stato sollecitato e richiesto da [OSCURATO:PERSONA] sia per questioni di interesse del gruppo in ordine alla gestione dei rifiuti e a diverse attività imprenditoriali della zona tra cui quella della [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 36 e 37) sia per contattare il cugino [OSCURATO:PERSONA] (progressivo n. 887365); è stato controllato dai carabinieri 1'11 dicembre 2019 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in cui questi aveva dato ordini ai vari appartenenti al clan di provvedere all'occultamento di tutto il materiale detenuto (droga, armi, appunti) e di non farsi vedere in giro perché c'era stato un controllo nei confronti di alcuni di loro da parte degli operanti. Con specifico riferimento alla questione relativa all'identificazione del Gaetano, nominativo continuamente citato nelle conversazioni intercettate, con l'odierno ricorrente il Tribunale fornisce elementi di assoluta logica e coerenza quali: è l'unico soggetto con questo nome, ampiamente coinvolto nelle investigazioni; viene contattato dai coindagati nell'utenza a lui intestata numero 3295871640; è chiamato cugino mentre [OSCURATO:PERSONA] parla con [OSCURATO:PERSONA] che infatti è legato da questo titolo di parentela con il ricorrente; le celle del suo telefono agganciano la sua abitazione dove avvenivano i summit.A fronte di questo apparato argomentativo il ricorso propone censure volte soltanto ad ipotizzarne una diversa lettura, anche prospettando elementi del tutto residuali, senza riuscire a mettere minimamente in discussione la tenuta logica dell'ordinanza, ribadendosi anche che la prospettazione di un'interpretazione delle intercettazioni ambientali diversa da quella proposta dal giudice di merito non è ammissibile in assenza di travisamento della prova e stante l'espressione di mere critiche alla corretta e plausibile valenza attribuita dal Tribunale del riesame alle emergenze investigative. 3. La seconda censura, anch'essa espressa in termini generici, riguarda le esigenze cautelari. La previsione di reiterazione del reato è puntualmente argomentata nell'ordinanza sia con riferimento al pericolo di recidiva, sia con riguardo all'idoneità e all'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere. Invero, qualificata l'associazione dell'indagato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. ed il suo come un ruolo attivo, il Tribunale ha valorizzato i plurimi e gravi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA]; l'assenza di elementi per ritenere l'avvenuta rescissione di legami con il contesto camorrista di riferimento o dell'abbandono di logiche associative tali da superare le presunzioni di legge; le allarmanti modalità delle condotte contestate in cui si ha riguardo alla detenzione di veri e propri arsenali di armi di tipo micidiale, cioè tutti presupposti che legittimano l'applicazione della misura massimamente restrittiva, con prognosi di recidiva, ed adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. 4. È fondato, invece, il motivo di ricorso relativo al capo C12) in quanto sebbene il ricorrente avesse già posto al Tribunale del riesame la questione dell'assenza della richiesta cautelare del Pubblico ministero per questo titolo di provvisoria incolpazione, anche citando la pagina 221 che la comprova, il provvedimento ha omesso su questo la necessaria motivazione. 4. Alla stregua di tali argomenti l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al capo C12) per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente, ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. mentre per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, limitatamente al capo C12), per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente, ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Manda alla Canc
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