CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 06711/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato che con argomentazioni logiche e coerenti, la Corte di appello ha respinto la tesi, riproposta nel ricorso, della mancanza di una identificazione certa dell'imputata, invece, riconosciuta con certezza dall'operante, che la vide affacciata alla finestra dell'abitazione di un noto spacciatore, accertando, inoltre, che non si era presenta al Sert; considerato che anche il secondo motivo è stato respinto con adeguata motivazione, attribuendo rilievo all'estemporaneità dell'episodio in esame e all'assenza di collegamento con gli altri reati, riuniti in sede esecutiva (tutti successivi a quello in oggetto, sicché dovrebbe ritenersi che al momento del fatto in esame la ricorrente avesse già deliberato di commettere un furto e ulteriori evasioni, il che è stato correttamente escluso in sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estpnsore [OSCURATO:PERSONA] 'dente