CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brindisi sezione per il riesame delle misure cautelari reali rigettava la richiesta di dissequestro dei beni aziendali della Badigas s.r.I., indagata per responsabilità amministrativa degli enti vincolati nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri per associazione a delinquere e per i reati previsti dagli artt. 646, 515 e 517 cod. pen. relativo ad illegittimo imbottigliamento di bombole di gas 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che non sarebbe stato considerato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto e che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dismesso l'attività oggetto di contestazione in vista del mutamento della sua destinazione economica. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto allega un vizio di motivazione, non consentito nella materia delle cautele reali. Il collegio ribadisce che, secondo la Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando, che in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Nel caso in esame la motivazione censurata non è affatto apparente. Veniva infatti rilevato (a) che l'incolpazione elevata nei confronti della società ricorrente concerneva condotte consumate oltre che da [OSCURATO:PERSONA], anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori di fatto, e che, pertanto, l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dai reati fine non escludeva la responsabilità dell'Ente; (b) a ciò si aggiungeva che l'asserito smantellamento dell'impianto di imbottigliamento sarebbe stato effettuato mediante il posizionamento delle valvole del GPL in posizione di chiusura e che non era stata provata alcuna modifica irreversibile dell'impianto. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delkicorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 2 nove