CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 23358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o , giusta procura speciale in atti, da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Tacito, n. 90, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- per la cassazione deldecreto del 13 giugno 2019 del tribunale di Trento; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 15 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perrino. Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA]-Vendita senza incanto. Annullamento delle operazioni di gara dopo l’aggiudicazione.RG n. 22550/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] di causa Emerge dal decreto impugnato che, su istanza di [OSCURATO:SOCIETA], il giudice delegato al [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] annullò l’aggiudicazione disposta dal curatore in esito a procedura competitiva, disponendo lo svolgimento di nuova gara, in quanto ritenne che illegittimamente fosse stato escluso il delegato della [OSCURATO:SOCIETA] dalla partecipazione ai rilanci successivi all’apertura delle buste. La [OSCURATO:SOCIETA]., che si era resa aggiudicataria dei beni e nei confronti della quale nessun contraddittorio era stato instaurato, propose reclamo contro il provvedimento del giudice delegato. Il reclamo è stato respinto dal [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 13 giugno 2019. Il giudice, ha ritenuto ininfluente la violazione del contraddittorio, in considerazione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, nonché della sommarietà e della deformalizzazione del procedimento, preordinate ad assicurare la speditezza delle attività del curatore;nel merito, ha ritenuto idonea la procura rilasciata al delegato dall’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]; ha escluso la rilevanza della contestazione della genuinità della firma apposta in calce alla delega, in considerazione della successiva ratifica dell’operato del delegato, scaturente giustappunto dalla presentazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], del reclamo al giudice per contestare l’esclusione dalla gara del proprio delegato;ha osservato che l’annullamento delle operazioni ha travolto l’aggiudicazione a [OSCURATO:SOCIETA]., che non può autonomamente sopravvivere. Contro questo decreto propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui non v’è replica. Motivi della decisione 1.-Il primo motivo di ricorso, col quale [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., nonché, in via analogica, dell’art. 354 c.p.c., là dove il tribunale, pur avendo RG n. 22550/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore riscontrato la violazione del contraddittorio, non ha dichiarato la nullità del giudizio e del provvedimento emesso in esito a questo, senza alcuna possibilità di sanatoria, è fondato. 1.1.- Non trova applicazione nel caso in esame il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 2461/09), secondo il quale è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione della parte soccombente contro il provvedimento reso in esito al giudizio in cui il giudice non abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli aggiudicatari pretermessi, se dalla conseguente partecipazione la parte ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse, e non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che la predetta partecipazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diversoe favorevole alla stessa parte soccombente. Anzitutto il principio è stato affermato in relazione a un giudizio in cui erano i debitori esecutati a lamentare la violazione del contraddittorio per la pretermissione dell’aggiudicatario. 2.- Ma, e soprattutto, va ribadito che il contraddittorio, del quale è espressione il diritto di difesa, è il principio cardine del processo, e non può e non deve soffrire di limitazione alcuna per effetto dell’applicazione del diverso canone di economia processuale. Mai è dato al giudice, in nome dell’economia processuale, eludere la garanzia del contraddittorio, (anche) mediante la quale si sostanzia il processo equo, che è tale se assicura il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di inter l oquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola(Cass., sez. un., n. 36596/21, punto XIII). L’importanza del principio s’impone anche nel procedimento camerale come quello di reclamo ex art. 26 l. fall., in relazione al quale, in difetto di diversa previsione di legge, opera la regola per cui il giudice del reclamo deve decidere nel merito, pure se riscontri vizi nel procedimento, in ossequio al principio di conversione delle RG n. 22550/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore nullità in motivi di impugnazione, fatte salve appunto le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., tra cui, appunto, quella di violazione del contraddittorio (Cass. n. 4037/2001, resa in relazione a un procedimento di correzione di un errore materialecontenuto in un decreto di trasferimento). 2.1.- Il che acquista ancor maggiore pregnanza in considerazione dell’ulteriore principio di trasparenza delle operazioni di vendita, che si annovera tra quelli portanti delle riforme del processo esecutivo a partire dal 2006, fino, in specie, a quelle del 2014 e del 2015, così come del 2016, ed è ribadito anche dall’art.107, comma 1, l. fall., nel testo novellato dalla riforma del 2006 (ribadisce, da ultimo, la rilevanza del principio di trasparenza Cass.n. 6083/23). 3.- Il motivo va, quindi, accolto, e l’accoglimento determina l’assorbimento degli ulteriori motivi, coi quali si denuncia, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1418 e 1399 c.c., quanto alla statuizione concernente la ratifica di [OSCURATO:SOCIETA] (secondo motivo), la violazione o falsa applicazione dell’art.107 l. fall., in ragione della definitività dell’aggiudicazione a [OSCURATO:SOCIETA].(terzo motivo), nonché la nullità del decreto per motivazione contraddittoria, illogica o del tutto carente (quarto motivo). 3.1.- Il decreto è cassato, con rimessione degli atti al giudice delegato, e il fallimento va condannato a pagare le spese alla ricorrente.L’esito del giudizio comporta, invece, l’irripetibilità delle spese in relazione alle altre parti. Per questi motivi La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, dichiara la nullità del procedimento di reclamo, cassa il decreto impugnato,e rimette gli atti al giudice delegato.Condanna il fallimento a pagare le spese alla ricorrente, che liquida in euro 3500,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, 15%a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.Dichiara irripetibili le altre voci di spesa.RG n. 22550/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il15 giugno 2023 . Lapresidente