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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15934/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TA' di TarantoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità del ricorso;Letta la memoria del difensore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA], in funzione cautelare, con la quale era stato dichiarato inammissibilel’appello, ex art. 322 bis cod.proc.pen., avverso l’ordinanza del Tribunale diTaranto di rigetto dell’istanza di autorizzazione alla bonifica e di dissequestrotemporaneo dell’area per il tempo necessario ad effettuare la bonifica.2.

Deduce quattro motivi di ricorso, così sintetizzati.- Violazione di legge in relazione agli artt. 322 bis cod.proc.pen. e 318 bisD.lgs n. 152 del 2006.

L’ordinanza impugnata avrebbe escluso la legittimazionead impugnare del ricorrente quale indagato dei reati e l’interesse ad impugnare.- Violazione di legge in relazione all’art. 325 cod.proc.pen. mancanza e/ocontraddittoria motivazione sui presupposti della misura e il fondamentosoggettivo della stessa nei confronti dell’indagato.

Motivazione contraddittoriacirca la necessità ed urgenza di procedere alla bonifica.- Violazione di legge per omesso esame della normativa ambientale cheimpone la bonifica non essendo incompatibile il sequestro con la bonificaambientale.

Compatibilità tra sequestro e bonifica e necessità di incentivare laprocedura estintiva, principi disattesi dall’ordinanza impugnata.- Violazione di legge ex art. 325 cod.proc.pen. e artt. 24 e 111 Cost.

Lesionedi diritto di difesa e del principio della leale collaborazione per il diniego immotivatoa consentire all’imputato la bonifica.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha contestato leconclusioni del P.G., in primo luogo. perché assume come pacifica unaqualificazione della domanda che, invece, andava verificata alla luce del suocontenuto sostanziale e della sua finalità ripristinatoria; in secondo luogo perché,anche a voler condividere la lettura della vicenda in termini di modalità esecutivedel sequestro, non considera adeguatamente il dovere del giudice di privilegiare,ove possibile, la conservazione dell’atto e l’accesso al rimedio corretto, soprattuttoin un ambito nel quale la stessa giurisprudenza mostra linee interpretative nonperfettamente sovrapponibili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, èinammissibile sulla base delle seguenti ragioni.Va rilevato che, come emerge dall’impugnata ordinanza, il ricorrente avevapresentato istanza al Tribunale volta all’autorizzazione al dissequestro funzionalealla bonifica con accesso al sito per la sua esecuzione secondo la normativaambientale e finalizzato all’estinzione del reato contravvenzionale ai sensi degliartt. 318 bis e ss. del d.lgs n. 152 del 2006.

Testualmente chiedeva “di autorizzarecon provvedimento motivato la bonifica dell’area e di disporre il dissequestrotemporaneo o condizionato dell’area in sequestro limitatamente al temponecessario per l’esecuzione della bonifica”.

Il Tribunale di Taranto aveva rigettatol’istanza ritenendo orami preclusa nella fase dibattimentale la procedura diestinzione delle contravvenzioni ex art. 318 bis del d.lgs n. 152 del 2006.Il ricorrente proponeva appello ex art. 322 bis cod.proc.pen. al Tribunale diTaranto che lo dichiarava inammissibile.L’ordinanza impugnata, dopo avere ricordato il perimetro del giudiziocautelare e il suo effetto devolutivo che, quanto al caso in esame, non si estendevaai presupposti della misura e del periculum in mora, ha dichiarato inammissibilel’appello rilevando che l’istanza era volta al dissequestro temporaneo e che lequestioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo – deltipo di quelle denunciate nel caso di specie - non possono essere fatte valerepropriamente con una richiesta di riesame, né tanto meno con una istanza didissequestro, e tanto meno sono appellabili ex art. 322-bis o ricorribili percassazione ex art. 325 cod. proc. pen., atteso che le ordinanze che il giudice cheprocede dovesse eventualmente adottare in merito al mantenimento della misura,devono essere portate all'attenzione del giudice competente con la distintaprocedura dell'incidente di esecuzione.Come correttamente ricordato dal PG, i provvedimenti riguardanti lemodalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili néricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno propostein sede di incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, Sforza, Rv.280604 - 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265103 -01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769 - 01; Sez. 3, n. 26729del 23/03/2011, Lannino, Rv. 250637 – 01).Con riguardo al cd.

"dissequestro temporaneo", al pari dell'autorizzazionetemporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria,si è chiarito che non attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni perl'applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimentocautelare, consentendo esclusivamente l'ingresso momentaneo nel bene secondorigorose modalità prestabilite, con la conseguenza che eventuali questioni ad essorelative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 3, n. 39275 del12/06/2018, Cacciapuoti, Rv. 273753; 01; Sez. 3, n. 29828 del 16/03/2023,Dellagaren, nn mass. sul punto; Sez. 3, n. 39085 del 07/06/2022, Manganiello,non mass.; Sez. 3, n. 3277 del 01/12/2021, dep. 2022, non mass.).Ne consegue che le censure svolte dal ricorrente che, avendo ad oggettoprofili di legittimazione del ricorrente, i presupposti e modalità dell’esecuzionedella bonifica (che potranno essere fatte valere nel giudizio di esecuzione), sonoestranee alla ratio decidenti e come tali inammissibili per difetto di specificità.

Népuò operarsi alcuna conversione dell’impugnazione del ricorrente, il quale haimpugnato con il ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione previsto dallalegge, l’ordinanza di inammissibilità pronunciata ex art. 322 bis cod.proc.pen., népuò la Corte di cassazione convertire l’originario atto di appello proposto alTribunale di Taranto in incidente di esecuzione.5.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle speseprocessuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA' di TarantoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità del ricorso;Letta la memoria del difensore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA], in funzione cautelare, con la quale era stato dichiarato inammissibilel’appello, ex art. 322 bis cod.proc.pen., avverso l’ordinanza del Tribunale diTaranto di rigetto dell’istanza di autorizzazione alla bonifica e di dissequestrotemporaneo dell’area per il tempo necessario ad effettuare la bonifica.2. Deduce quattro motivi di ricorso, così sintetizzati.- Violazione di legge in relazione agli artt. 322 bis cod.proc.pen. e 318 bisD.lgs n. 152 del 2006. L’ordinanza impugnata avrebbe escluso la legittimazionead impugnare del ricorrente quale indagato dei reati e l’interesse ad impugnare.- Violazione di legge in relazione all’art. 325 cod.proc.pen. mancanza e/ocontraddittoria motivazione sui presupposti della misura e il fondamentosoggettivo della stessa nei confronti dell’indagato. Motivazione contraddittoriacirca la necessità ed urgenza di procedere alla bonifica.- Violazione di legge per omesso esame della normativa ambientale cheimpone la bonifica non essendo incompatibile il sequestro con la bonificaambientale. Compatibilità tra sequestro e bonifica e necessità di incentivare laprocedura estintiva, principi disattesi dall’ordinanza impugnata.- Violazione di legge ex art. 325 cod.proc.pen. e artt. 24 e 111 Cost. Lesionedi diritto di difesa e del principio della leale collaborazione per il diniego immotivatoa consentire all’imputato la bonifica.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha contestato leconclusioni del P.G., in primo luogo. perché assume come pacifica unaqualificazione della domanda che, invece, andava verificata alla luce del suocontenuto sostanziale e della sua finalità ripristinatoria; in secondo luogo perché,anche a voler condividere la lettura della vicenda in termini di modalità esecutivedel sequestro, non considera adeguatamente il dovere del giudice di privilegiare,ove possibile, la conservazione dell’atto e l’accesso al rimedio corretto, soprattuttoin un ambito nel quale la stessa giurisprudenza mostra linee interpretative nonperfettamente sovrapponibili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, èinammissibile sulla base delle seguenti ragioni.Va rilevato che, come emerge dall’impugnata ordinanza, il ricorrente avevapresentato istanza al Tribunale volta all’autorizzazione al dissequestro funzionalealla bonifica con accesso al sito per la sua esecuzione secondo la normativaambientale e finalizzato all’estinzione del reato contravvenzionale ai sensi degliartt. 318 bis e ss. del d.lgs n. 152 del 2006. Testualmente chiedeva “di autorizzarecon provvedimento motivato la bonifica dell’area e di disporre il dissequestrotemporaneo o condizionato dell’area in sequestro limitatamente al temponecessario per l’esecuzione della bonifica”. Il Tribunale di Taranto aveva rigettatol’istanza ritenendo orami preclusa nella fase dibattimentale la procedura diestinzione delle contravvenzioni ex art. 318 bis del d.lgs n. 152 del 2006.Il ricorrente proponeva appello ex art. 322 bis cod.proc.pen. al Tribunale diTaranto che lo dichiarava inammissibile.L’ordinanza impugnata, dopo avere ricordato il perimetro del giudiziocautelare e il suo effetto devolutivo che, quanto al caso in esame, non si estendevaai presupposti della misura e del periculum in mora, ha dichiarato inammissibilel’appello rilevando che l’istanza era volta al dissequestro temporaneo e che lequestioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo – deltipo di quelle denunciate nel caso di specie - non possono essere fatte valerepropriamente con una richiesta di riesame, né tanto meno con una istanza didissequestro, e tanto meno sono appellabili ex art. 322-bis o ricorribili percassazione ex art. 325 cod. proc. pen., atteso che le ordinanze che il giudice cheprocede dovesse eventualmente adottare in merito al mantenimento della misura,devono essere portate all'attenzione del giudice competente con la distintaprocedura dell'incidente di esecuzione.Come correttamente ricordato dal PG, i provvedimenti riguardanti lemodalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili néricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno propostein sede di incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, Sforza, Rv.280604 - 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265103 -01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769 - 01; Sez. 3, n. 26729del 23/03/2011, Lannino, Rv. 250637 – 01).Con riguardo al cd. "dissequestro temporaneo", al pari dell'autorizzazionetemporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria,si è chiarito che non attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni perl'applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimentocautelare, consentendo esclusivamente l'ingresso momentaneo nel bene secondorigorose modalità prestabilite, con la conseguenza che eventuali questioni ad essorelative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 3, n. 39275 del12/06/2018, Cacciapuoti, Rv. 273753; 01; Sez. 3, n. 29828 del 16/03/2023,Dellagaren, nn mass. sul punto; Sez. 3, n. 39085 del 07/06/2022, Manganiello,non mass.; Sez. 3, n. 3277 del 01/12/2021, dep. 2022, non mass.).Ne consegue che le censure svolte dal ricorrente che, avendo ad oggettoprofili di legittimazione del ricorrente, i presupposti e modalità dell’esecuzionedella bonifica (che potranno essere fatte valere nel giudizio di esecuzione), sonoestranee alla ratio decidenti e come tali inammissibili per difetto di specificità. Népuò operarsi alcuna conversione dell’impugnazione del ricorrente, il quale haimpugnato con il ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione previsto dallalegge, l’ordinanza di inammissibilità pronunciata ex art. 322 bis cod.proc.pen., népuò la Corte di cassazione convertire l’originario atto di appello proposto alTribunale di Taranto in incidente di esecuzione.5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle speseprocessuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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