CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 40736/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5J Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. Ritenuto che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo, idoneo a rendere conto del decisum e immune dai vizi lamentati. Ritenuto che le argomentazioni a sostegno del ricorso, oltre a prospettare una non consentita diversa interpretazione dei fatti, sono prive di specificità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Il ricorso, invero, non si confronta con le puntuali argomentazioni illustrate in sentenza, in cui si pone in rilievo la circostanza che il ricorrente fu visto dagli operanti abbandonare una busta contenente sostanza stupefacente dello stesso tipo di quella rinvenuta nell'alloggio vuoto, contiguo all'abitazione dell'imputato, nel quale questi accedeva agevolmente. Ritenuto che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. in ragione di argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il