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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 26277/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 21 settembre 2021, il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Paolo BONNINI, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione fra reati giudicati con dodici sentenze irrevocabili di condanna, commessi dal 1997 al 2015.

Il Tribunale di Piacenza fondava la sua decisione reiettiva sulla base dei seguenti elementi: a) la vistosa distanza temporale che separava le condotte delittuose (ben diciotto anni); b) la prospettazione esposta nell'istanza introduttiva dallo stesso interessato, che, nel giustificare il ricorso al delitto con la necessità di procurarsi il denaro per far fronte a contingenti, sempre nuove, esigenze economiche, smentiva, per ciò solo, l'esistenza di un unitario disegno criminoso; c) la circostanza che talune condanne, relative ai reati commessi tra il 1997 e al 2000, fossero antecedenti alla perpetrazione degli altri delitti; d) il mancato assolvimento dell'onere di allegazione da parte dell'interessato; e) la macroscopica insussistenza dei requisiti di contiguità spaziale e omogeneità dei reati, dal che derivava la superfluità dell'acquisizione delle sentenze di cui ai nn. 1) e 3) dell'istanza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 81, cpv., cod. pen. e vizio di motivazione.

In sintesi, il difensore del ricorrente rivendica di aver assolto, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, all'onere di allegazione a lui incombente, mediante la produzione di quasi tutte le sentenze indicate nell'istanza e attraverso la richiesta rivolta al predetto giudice di acquisire le rimanenti, anche ai fini dell'accoglimento della richiesta subordinata, limitata alle decisioni indicate ai numeri 2) e 4), aventi ad oggetto reati commessi in tempi ravvicinati.

L'omessa acquisizione di questi ultimi provvedimenti avrebbe determinato un difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, soprattutto con riguardo a due separati "gruppi" di reati: da un lato, quelli di cui alle sentenze sub nn. 2) e 4); dall'altro, quelli di cui alle sentenze sub nn. 3), 10), 11) e 12).

3. Il Procuratore generale della sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, richiamando Sez. 1, n. 14822 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281185, secondo la quale è affetto da vizio di motivazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione pronunciato sulla base delle sole risultanze del certificato del casellario giudiziale anziché dell'esame delle decisioni di condanna, acquisibili d'ufficio ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2.

Come noto, il procedimento camerale di esecuzione, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., essendo essenziale l'accertamento dei fatti nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contraddittorio (Sez. 1, n. 2510 del 27/4/1995, P.M. in proc.

Esposito, Rv. 202141).

L'ampia latitudine di poteri istruttori riconosciuta dal disposto dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. ("Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio"), con riferimento alla procedura attivata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., impedisce di affermare che, ai fini del decidere sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati, il giudice dell'esecuzione debba basarsi solo ed esclusivamente sulle sentenze in discussione (che deve acquisire d'ufficio, a norma dell'art.186 disp. att. cod. proc. pen.), potendo egli assumere, come detto, su richiesta di parte o ex officio, tutti i documenti e le prove di cui abbia bisogno, comprese la testimonianza e la perizia (vedi l'art. 185 disp. att. cod. proc. pen.: sul punto, Sez. 1, n. 17020 del 9/1/2015, Zampaglione, Rv. 263363).

Proprio per l'ampiezza di tali poteri istruttori in capo al giudice, l'onere incombente all'interessato di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto citato è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante (o delle sentenze rilevanti) ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa (o di esse): in tale ipotesi, infatti, l'acquisizione del documento ben può essere disposta - come detto - dallo stesso giudice, ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36289 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Malich, Rv. 265011).

3. Venendo agli indicatori sintomatici dell'unico disegno criminoso, questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide e ribadisce, secondo il quale l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, Sentenza n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale).

4. Calando gli enunciati principi nel caso di specie, deve, anzitutto, rilevarsi che, diversamente da quanto prospettato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il Tribunale di Piacenza non è pervenuto alla sua decisione solo in base alle risultanze del certificato del casellario giudiziale, avendo esso avuto a disposizione, in quanto prodotte dalla difesa dell'interessato, dieci sulle dodici sentenze da esaminare.Ritiene, peraltro, il Collegio che l'iter argomentativo seguito dal giudice dell'esecuzione sia censurabile sotto il profilo della incompleta valutazione del dato temporale quale indicatore del medesimo progetto criminoso.

Ed invero, in difformità da quanto statuito da questa Corte, il giudice a quo ha apprezzato il fattore temporale prendendo, superficialmente, in considerazione solo le date del primo e dell'ultimo dei dodici episodi delittuosi, sottolineando l'estrema ampiezza del relativo intervallo (diciotto anni) e reputandolo logicamente inconciliabile con una matrice criminosa unitaria.

Tuttavia, nell'optare per tale metodo di valutazione, il giudice di merito ha trascurato, come pure richiestogli dall'interessato in via subordinata, la possibilità di applicare la disciplina della continuazione per "gruppi", sulla base degli indicatori della omogeneità dei reati e della loro contiguità spazio-temporale, con particolare riferimento, da un lato, ai reati di truffa e ricettazione, giudicati con le sentenze indicate ai nn. 2) e 4) dell'istanza introduttiva (commessi tra il 1997 e il 1998 in Emilia-Romagna), e, dall'altro, ai reati di bancarotta fraudolenta e tributari, giudicati con le sentenze indicate, rispettivamente, ai nn. 3), 11) e 12) (per i reati fallimentari) e al n. 10 (per i reati tributari) della medesima istanza.

In relazione a tale ultima richiesta subordinata, appare, tra l'altro, ingiustificato, refluendo in un ulteriore vizio di motivazione, il rifiuto opposto dal giudice dell'esecuzione all'acquisizione, sollecitata dalla difesa, della sentenza indicata al n. 3), avente ad oggetto i reati fallimentari già menzionati e necessaria, all'evidenza, per apprezzarne l'eventuale continuazione con gli omologhi reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 11) e 12) e con i reati tributari giudicati con la sentenza sub n. 10).

5. Le rilevate carenze motivazionali impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Piacenza, in diversa composizione, (C.

Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che rivaluterà l'istanza del BONNINI alla luce dei criteri enunciati, anche in relazione alle richieste subordinate, previa acquisizione dei provvedimenti necessari ai fini del decidere.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 21 settembre 2021, il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Paolo BONNINI, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione fra reati giudicati con dodici sentenze irrevocabili di condanna, commessi dal 1997 al 2015. Il Tribunale di Piacenza fondava la sua decisione reiettiva sulla base dei seguenti elementi: a) la vistosa distanza temporale che separava le condotte delittuose (ben diciotto anni); b) la prospettazione esposta nell'istanza introduttiva dallo stesso interessato, che, nel giustificare il ricorso al delitto con la necessità di procurarsi il denaro per far fronte a contingenti, sempre nuove, esigenze economiche, smentiva, per ciò solo, l'esistenza di un unitario disegno criminoso; c) la circostanza che talune condanne, relative ai reati commessi tra il 1997 e al 2000, fossero antecedenti alla perpetrazione degli altri delitti; d) il mancato assolvimento dell'onere di allegazione da parte dell'interessato; e) la macroscopica insussistenza dei requisiti di contiguità spaziale e omogeneità dei reati, dal che derivava la superfluità dell'acquisizione delle sentenze di cui ai nn. 1) e 3) dell'istanza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 81, cpv., cod. pen. e vizio di motivazione. In sintesi, il difensore del ricorrente rivendica di aver assolto, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, all'onere di allegazione a lui incombente, mediante la produzione di quasi tutte le sentenze indicate nell'istanza e attraverso la richiesta rivolta al predetto giudice di acquisire le rimanenti, anche ai fini dell'accoglimento della richiesta subordinata, limitata alle decisioni indicate ai numeri 2) e 4), aventi ad oggetto reati commessi in tempi ravvicinati. L'omessa acquisizione di questi ultimi provvedimenti avrebbe determinato un difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, soprattutto con riguardo a due separati "gruppi" di reati: da un lato, quelli di cui alle sentenze sub nn. 2) e 4); dall'altro, quelli di cui alle sentenze sub nn. 3), 10), 11) e 12). 3. Il Procuratore generale della sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, richiamando Sez. 1, n. 14822 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281185, secondo la quale è affetto da vizio di motivazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione pronunciato sulla base delle sole risultanze del certificato del casellario giudiziale anziché dell'esame delle decisioni di condanna, acquisibili d'ufficio ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2. Come noto, il procedimento camerale di esecuzione, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., essendo essenziale l'accertamento dei fatti nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contraddittorio (Sez. 1, n. 2510 del 27/4/1995, P.M. in proc. Esposito, Rv. 202141). L'ampia latitudine di poteri istruttori riconosciuta dal disposto dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. ("Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio"), con riferimento alla procedura attivata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., impedisce di affermare che, ai fini del decidere sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati, il giudice dell'esecuzione debba basarsi solo ed esclusivamente sulle sentenze in discussione (che deve acquisire d'ufficio, a norma dell'art.186 disp. att. cod. proc. pen.), potendo egli assumere, come detto, su richiesta di parte o ex officio, tutti i documenti e le prove di cui abbia bisogno, comprese la testimonianza e la perizia (vedi l'art. 185 disp. att. cod. proc. pen.: sul punto, Sez. 1, n. 17020 del 9/1/2015, Zampaglione, Rv. 263363). Proprio per l'ampiezza di tali poteri istruttori in capo al giudice, l'onere incombente all'interessato di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto citato è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante (o delle sentenze rilevanti) ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa (o di esse): in tale ipotesi, infatti, l'acquisizione del documento ben può essere disposta - come detto - dallo stesso giudice, ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36289 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Malich, Rv. 265011). 3. Venendo agli indicatori sintomatici dell'unico disegno criminoso, questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide e ribadisce, secondo il quale l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, Sentenza n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale). 4. Calando gli enunciati principi nel caso di specie, deve, anzitutto, rilevarsi che, diversamente da quanto prospettato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il Tribunale di Piacenza non è pervenuto alla sua decisione solo in base alle risultanze del certificato del casellario giudiziale, avendo esso avuto a disposizione, in quanto prodotte dalla difesa dell'interessato, dieci sulle dodici sentenze da esaminare.Ritiene, peraltro, il Collegio che l'iter argomentativo seguito dal giudice dell'esecuzione sia censurabile sotto il profilo della incompleta valutazione del dato temporale quale indicatore del medesimo progetto criminoso. Ed invero, in difformità da quanto statuito da questa Corte, il giudice a quo ha apprezzato il fattore temporale prendendo, superficialmente, in considerazione solo le date del primo e dell'ultimo dei dodici episodi delittuosi, sottolineando l'estrema ampiezza del relativo intervallo (diciotto anni) e reputandolo logicamente inconciliabile con una matrice criminosa unitaria. Tuttavia, nell'optare per tale metodo di valutazione, il giudice di merito ha trascurato, come pure richiestogli dall'interessato in via subordinata, la possibilità di applicare la disciplina della continuazione per "gruppi", sulla base degli indicatori della omogeneità dei reati e della loro contiguità spazio-temporale, con particolare riferimento, da un lato, ai reati di truffa e ricettazione, giudicati con le sentenze indicate ai nn. 2) e 4) dell'istanza introduttiva (commessi tra il 1997 e il 1998 in Emilia-Romagna), e, dall'altro, ai reati di bancarotta fraudolenta e tributari, giudicati con le sentenze indicate, rispettivamente, ai nn. 3), 11) e 12) (per i reati fallimentari) e al n. 10 (per i reati tributari) della medesima istanza. In relazione a tale ultima richiesta subordinata, appare, tra l'altro, ingiustificato, refluendo in un ulteriore vizio di motivazione, il rifiuto opposto dal giudice dell'esecuzione all'acquisizione, sollecitata dalla difesa, della sentenza indicata al n. 3), avente ad oggetto i reati fallimentari già menzionati e necessaria, all'evidenza, per apprezzarne l'eventuale continuazione con gli omologhi reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 11) e 12) e con i reati tributari giudicati con la sentenza sub n. 10). 5. Le rilevate carenze motivazionali impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Piacenza, in diversa composizione, (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che rivaluterà l'istanza del BONNINI alla luce dei criteri enunciati, anche in relazione alle richieste subordinate, previa acquisizione dei provvedimenti necessari ai fini del decidere. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugn
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