CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 13871/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29709/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza n. 240 /20 2 2 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il4 ottobre 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marz o 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 29709/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso una cartella esattoriale notificatagli ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui, nelle more del giudizio, è succeduta ope legis Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]) su ruolo formato da Equitalia giustizia S.p.A. (affidataria del servizio di riscossione dei crediti di giustizia) in forza di decreto penale di condanna asseritamente passato in giudicato; a suffragio della opposizione addusse l’omessa notifica del decreto penale di condanna e, pertanto, il difetto di esecutività dello stesso; l’opposizione, disattesa in prime cure dal Tribunale di Campobasso, è stata poi accolta, su appello di [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione in epigrafe indicata; ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un motivo, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superflua l’illustrazione del motiv o di ricors o , palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo; [OSCURATO:SOCIETA]. impugna la sentenza n. 240/2022 della Corte d’appello di Campobasso pubblicata il 4 ottobre 2022 e, per dichiarazione delricorrente, notificata il giorno 11 ottobre 2022; la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazioneex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. r.g. n. 29709/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica , ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832); il descritto onere non risulta nella specie adempiuto; parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente o comunque acquisita agli atti del fascicolo di ufficio; ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza; invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 4 ottobre 2022 , la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 9 dicembre 2022 , elasso quindi il menzionato arco temporale; il ricorso è dichiarato improcedibile; il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione operata, in ragione della unitarietà dell’incarico, nella misura, complessiva e totale, specificata in dispositivo e distrazione in favore dei difensori di parte controricorrente, i quali hanno reso dichiarazione di anticipo; r.g. n. 29709/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara improcedibile il ricorso; condanna Equitalia G iustizia S. p. A . alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura, complessiva e totale, di euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione in favore dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione d’anticipo resa; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art