CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09411/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Messina avverso la sentenza del 29/11/2021 della Corte di Appello di Messina visti gli atti del procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Visto il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Messina, propone ricorso avverso la sentenza, emessa in data 29 novembre 2021, con la quale la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 1 dicembre 2020, ha condannato Santo [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 900,00 di multa e Giovanni MAIMONE alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 in relazione ai reati di ricettazione rispettivamente contestati. 2. Il Procuratore generale, con il primo motivo di ricorso, lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe apparente e contraddittoria in quanto i giudici di appello avrebbero fatto generico riferimento al «reale disvalore della condotta» senza esplicitare in alcun modo il senso di tale affermazione e così sfuggendo al proprio onere motivazionale. La motivazione sarebbe priva della necessaria valutazione della negativa personalità del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha già riportato trentacinque condanne per diverse tipologie di reato, anche della medesima indole, ed ha più volte violato le prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale. La motivazione sarebbe, altresì, contraddittoria in quanto i giudici di appello, dopo aver escluso la configurabilità della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. e la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. perché il valore del motociclo ricettato non era esiguo né il danno arrecato di speciale tenuità, hanno concesso le attenuanti generiche sulla base di una generica minor gravità del fatto. Il ricorrente lamenta, infine, l'erroneità della motivazione nella parte in cui è stata valorizzata, ai fini della concessione delle attenuanti, la disponibilità manifestata dal [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno; secondo il ricorrente tale circostanza sarebbe del tutto irrilevante in considerazione dell'assoluta tardività della proposta e della conseguente inidoneità della stessa a dimostrare la resipiscenza del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, con il secondo motivo di ricorso, lamenta l'assoluta carenza della motivazione in ordine ai motivi che avrebbero indotto i giudici di appello a ritenere le ritenute circostanze attenuanti generichevalla contestata recidiva. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, lamenta la mancanza ed insufficienza della motivazione in ordine alla concessione al MAIMONE delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe fondato il riconoscimento delle generiche esclusivamente sull'incensuratezza dell'imputato, senza tenere in considerazione che il MAIMONE, ricettando due motocicli, avrebbe mostrato di esser proclive alla commissione di reati di tale indole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e proposto per motivi non consentiti dalla legge. 2. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il giudizio di equivalenza con la recidiva contestata al solo [OSCURATO:PERSONA] sono fondati su motivazione coerente con le risultanze processuali ed esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno valorizzato la non particolare gravità del fatto, il corretto comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha ammesso gli addebiti e manifestato disponibilità a risarcire il danno nonché la giovane età e l'incensuratezza del MAIMONE - vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata-).[OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare in ordine alla riconoscibilità o meno delle circostanze attenuanti ed in ordine al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, il giudice può, infatti, limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 02; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) Ne discende che è inammissibile la censura che miri, come nel caso di specie, ad una rivalutazione degli elementi posti a fondamento di una deliberazione che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, costituendo esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, quando sia sorretta da congrua motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; da ultimo Sez. 2, n. 2125 del 18/11/2022, dep. 2023, Serretti, non massimata). 3. La censura con la quale il ricorrente lamenta la contraddittorietà tra la concessione delle attenuanti generiche ed il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma secondo e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è manifestamente infondata. Nel caso di specie la Corte territoriale ha valorizzato, per la concessione delle attenuanti generiche, la necessità di adeguare la pena al reale disvalore del fatto, alla personalità del MAIMONE ed alla condotta serbata dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del processo, la verifica della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. implica, invece, l'accertamento della particolare tenuità del fatto e della speciale tenuità del danno, che, all'evidenza, sono fattori non perfettamente coincidenti con quelli posti a fondamento della decisione impugnata. Deve esser, in proposito, sottolineato che i parametri di valutazione previsti dalle predette fattispecie hanno natura e struttura oggettive mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo con conseguente insussistenza dell'eccepita contraddittor