CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2021
Cassazione n. 34918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30960-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2030/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 07/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 30960 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg 30960/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] srl in liq. Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione di avviso di accertamento, emesso in applicazione della normativa sle cd società di comodo per l'anno 2010, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado. La CTR ha ritenuto sussistere la causa oggettiva di impedimento al conseguimento di ricavi minimi per il mancato perfezionamento della fondamentale commessa dell'Università della Calabria, ritenendo superata la presunzione posta a base dell'accertamento. La società contribuente è rimasta intimata. L'Agenzia delle entrate deposita memoria. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 comma 4 bis e 4 ter della L. 724/94 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto che sulla base della mancata assegnazione dell'unica commessa da parte dell'Università e dal contenzioso che ne è derivato, fosse stata provata l'oggettiva impossibilità al raggiungimento dei ricavi minimi. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Va sul punto preliminarmente ribadito che in tema di società di comodo, la presunzione relativa di non operatività, prevista dall'art. 30 della I. n. 724 del 1994, può essere superata dal contribuente mediante la prova dell'esistenza di situazioni oggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in termini assoluti, bensì economici (Cass. n. 16472/2022); 3.1.che nella fattispecie la CTR ha individuato, con congrua motivazione, tale situazione oggettiva di impedimento al conseguimento di ricavi minimi, per il mancato perfezionamento della fondamentale commessa dell'Università della Calabria, in relazione alla quale la società stessa era stata costituita, rappresentando ciò "elemento atto a vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative, posta a base dell'accertamento impugnato". 3.2. A fronte di tale accertamento, congruamente motivato, con l'indicato motivo si tende non a criticare l'interpretazione normativa seguita dalla CTR, ma a rimettere in discussione tale verifica in fatto, risultando pertanto inammissibile. 3.3.Come è noto (tra le molte si rimanda per tutte a Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017), con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità; né le argomentazioni della ricorrente, contenute anche nella memoria, sono idonee a superare la ricostruzione dei fatti come operata dalla CTR e la lori ricostruzione in termini di rilevanza al fine di escludere la presunta finalità elusiva. 4. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimata società contribuente; non sussistono i presupposti per il c.d. "raddoppio" del contributo unificato, in quanto parte soccombente è l'Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 13 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. Ant ni -