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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11801/2022

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-- ORDINANZA sul ricorso 29553/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Arezzo n.28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6297/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il lodo arbitrale reso a definizione della controversia insorta con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (hinc GLF), con la quale la Tecnimont si era costituita in associazione temporanea d'imprese per la realizzazione di opere relative a un lotto dell'interporto di Noia.

Tecnimont ricorre adesso per cassazione deducendo due motivi, illustrati da memoria.

GLF ha replicato con controricorso.

Ragioni della decisione

I. - Il ricorso è affidato a censure di diritto processuale.

Col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 cost., 101, 183, 816-bis e 829, nono comma, cod. proc. civ. per l'avvenuta ammissione, da parte del collegio arbitrale, di documentazione tardivamente prodotta dalla controparte durante l'espletamento di una consulenza tecnica.

Sottolinea che lo stesso collegio arbitrale, tenuto a operare in base alle norme del codice di procedura civile, aveva preventivamente assegnato alle parti dei termini precisi per il deposito di documenti; sicché, permettendo altre produzioni in violazione dei detti termini, quel collegio aveva concretato una manifesta violazione del principio del contraddittorio.

Poiché la doglianza era stata appositamente veicolata dinanzi alla corte d'appello quale motivo di nullità del lodo, la ricorrente lamenta che identica violazione abbia infine commesso la stessa corte nel rigettare il motivo di nullità.

II. - Il mezzo è inammissibile.

La corte d'appello ha respinto la doglianza, alla quale la ricorrente si riferisce, affermando, tra le altre cose, che Tecnimont "non [era] stata in grado di precisare quali, tra i documenti prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] (a suo dire) tardivamente [avessero] avuto una incidenza decisiva sulle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.".

Tale affermazione integra una ratio decidendi autonomamente incentrata sulla inammissibilità del motivo di impugnazione allora proposto contro il lodo, per genericità di formulazione.

Ed è essenziale constatare che codesta ratio non è stata fatta oggetto di censura.

Ciò assorbe ogni profilo e rende il motivo di ricorso non concludente anche prescindendo dal considerare che la corte d'appello ha comunque ampiamente motivato pure sull'esclusione di una violazione del contraddittorio lesiva dei diritti della ricorrente, in tal modo ponendosi nel solco della giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass. n. 18600-20).

A fronte di una tal motivazione nessun effettivo vulnus del diritto di difesa è stato dalla ricorrente allegato in questa sede.

III. - Col secondo mezzo Tecnimont censura la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 829, secondo comma, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. stante l'avvenuto riconoscimento di crediti in capo a GLF nonostante la specifica contestazione, con illegittima inversione dell'onere della prova.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

IV. - La corte d'appello ha affermato che l'allora proposto quinto motivo di impugnazione del lodo - nel quale era stata per l'appunto denunziata "la violazione dell'art. 2697 cc laddove il lodo assume come dimostrati fatti espressamente (..) contestati sulla scorta di elementi documentali di provenienza unilaterale e trasferendo su di essa impugnante l'onere della prova contraria" - era da intendere come "strumentale a perseguire una rivalutazione nel merito della decisione degli arbitri".

In questa prospettiva l'impugnata sentenza ha ritenuto che l'atto di impugnazione non consentisse di superare il vaglio di ammissibilità della censura.

Ciò ha fatto in esplicito riferimento alla giurisprudenza di questa Corte Suprema (vengono citate Cass. n. 19324-14, Cass. n. 18136-13 e altre).

V. - In effetti giova rammentare che, per costante insegnamento, la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita &legazione dell'erroneità del solo canone di diritto applicato rispetto ai detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e/o errori di motivazione, poiché - si dice - codeste lacune potrebbero evidenziare l'inosservanza do legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (v. oltre a quelle citate dalla corte d'appello anche la più recente Cass. n. 28997-18).

La ratio spesa dall'impugnata sentenza allude, in questo senso, a un confezionamento strumentale della censura, siccome in verità tesa a unicamente sindacare il merito della valutazione degli arbitri.

Nel dire il contrario, e cioè nel sostenere che invece oggetto della censura era un vizio prettamente di diritto, costituito dall'avvenuta t adozione, da parte degli arbitri, di un criterio di giudizio deformante la • disciplina dell'onere della prova, la ricorrente non ha riportato le parti salienti dell'atto di impugnazione del lodo, onde consentire a questa Corte un qualunque eventuale apprezzamento al riguardo.

La circostanza mina la specificità del ricorso, poiché notoriamente, quanto al giudizio di nullità del lodo, la Corte di cassazione non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, in rapporto alle censure a esso riservate, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo medesimo; con la conseguenza che il sindacato di legittimità può esser condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (v. tra le tante Cass. n. 10641-04, Cass. n. 10809-15, Cass. n. 25189-1, Cass. n. 2985-18).

VI. - Le spese seguono la soccombenza. p.q. m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 10 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-- ORDINANZA sul ricorso 29553/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Arezzo n.28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6297/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il lodo arbitrale reso a definizione della controversia insorta con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (hinc GLF), con la quale la Tecnimont si era costituita in associazione temporanea d'imprese per la realizzazione di opere relative a un lotto dell'interporto di Noia. Tecnimont ricorre adesso per cassazione deducendo due motivi, illustrati da memoria. GLF ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I. - Il ricorso è affidato a censure di diritto processuale. Col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 cost., 101, 183, 816-bis e 829, nono comma, cod. proc. civ. per l'avvenuta ammissione, da parte del collegio arbitrale, di documentazione tardivamente prodotta dalla controparte durante l'espletamento di una consulenza tecnica. Sottolinea che lo stesso collegio arbitrale, tenuto a operare in base alle norme del codice di procedura civile, aveva preventivamente assegnato alle parti dei termini precisi per il deposito di documenti; sicché, permettendo altre produzioni in violazione dei detti termini, quel collegio aveva concretato una manifesta violazione del principio del contraddittorio. Poiché la doglianza era stata appositamente veicolata dinanzi alla corte d'appello quale motivo di nullità del lodo, la ricorrente lamenta che identica violazione abbia infine commesso la stessa corte nel rigettare il motivo di nullità. II. - Il mezzo è inammissibile. La corte d'appello ha respinto la doglianza, alla quale la ricorrente si riferisce, affermando, tra le altre cose, che Tecnimont "non [era] stata in grado di precisare quali, tra i documenti prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] (a suo dire) tardivamente [avessero] avuto una incidenza decisiva sulle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.". Tale affermazione integra una ratio decidendi autonomamente incentrata sulla inammissibilità del motivo di impugnazione allora proposto contro il lodo, per genericità di formulazione. Ed è essenziale constatare che codesta ratio non è stata fatta oggetto di censura. Ciò assorbe ogni profilo e rende il motivo di ricorso non concludente anche prescindendo dal considerare che la corte d'appello ha comunque ampiamente motivato pure sull'esclusione di una violazione del contraddittorio lesiva dei diritti della ricorrente, in tal modo ponendosi nel solco della giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 18600-20). A fronte di una tal motivazione nessun effettivo vulnus del diritto di difesa è stato dalla ricorrente allegato in questa sede. III. - Col secondo mezzo Tecnimont censura la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 829, secondo comma, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. stante l'avvenuto riconoscimento di crediti in capo a GLF nonostante la specifica contestazione, con illegittima inversione dell'onere della prova. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. IV. - La corte d'appello ha affermato che l'allora proposto quinto motivo di impugnazione del lodo - nel quale era stata per l'appunto denunziata "la violazione dell'art. 2697 cc laddove il lodo assume come dimostrati fatti espressamente (..) contestati sulla scorta di elementi documentali di provenienza unilaterale e trasferendo su di essa impugnante l'onere della prova contraria" - era da intendere come "strumentale a perseguire una rivalutazione nel merito della decisione degli arbitri". In questa prospettiva l'impugnata sentenza ha ritenuto che l'atto di impugnazione non consentisse di superare il vaglio di ammissibilità della censura. Ciò ha fatto in esplicito riferimento alla giurisprudenza di questa Corte Suprema (vengono citate Cass. n. 19324-14, Cass. n. 18136-13 e altre). V. - In effetti giova rammentare che, per costante insegnamento, la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita &legazione dell'erroneità del solo canone di diritto applicato rispetto ai detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e/o errori di motivazione, poiché - si dice - codeste lacune potrebbero evidenziare l'inosservanza do legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (v. oltre a quelle citate dalla corte d'appello anche la più recente Cass. n. 28997-18). La ratio spesa dall'impugnata sentenza allude, in questo senso, a un confezionamento strumentale della censura, siccome in verità tesa a unicamente sindacare il merito della valutazione degli arbitri. Nel dire il contrario, e cioè nel sostenere che invece oggetto della censura era un vizio prettamente di diritto, costituito dall'avvenuta t adozione, da parte degli arbitri, di un criterio di giudizio deformante la • disciplina dell'onere della prova, la ricorrente non ha riportato le parti salienti dell'atto di impugnazione del lodo, onde consentire a questa Corte un qualunque eventuale apprezzamento al riguardo. La circostanza mina la specificità del ricorso, poiché notoriamente, quanto al giudizio di nullità del lodo, la Corte di cassazione non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, in rapporto alle censure a esso riservate, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo medesimo; con la conseguenza che il sindacato di legittimità può esser condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (v. tra le tante Cass. n. 10641-04, Cass. n. 10809-15, Cass. n. 25189-1, Cass. n. 2985-18). VI. - Le spese seguono la soccombenza. p.q. m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 10 novemb
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