Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 2020

Cassazione n. 41088/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. p;Li [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 15 dicembre 2020 la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha, in parziale accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto la continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 17 gennaio 2019, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce e, in data 30 maggio 2018, dalla Corte di appello di Lecce, respingendo l'ulteriore richiesta avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione anche con i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 30 marzo 1999 e 15 marzo 2007, dalla Corte di appello di Lecce, già tra loro uniti nel vincolo della continuazione con ordinanza pronunciata in data 15 luglio 2011 dalla Corte di appello di Lecce.

L'ordinanza, dato atto delle sentenze di condanna e dei dati relativi ai reati giudicati, ha rilevato che il reato di detenzione a fine di spaccio di una fornitura di marijuana, giudicato dalla sentenza pronunciata in data 17 gennaio 2019, rientrava nel programma criminoso del sodalizio oggetto della sentenza pronunciata il 30 maggio 2018 ed era stato commesso in prossimità cronologica e spaziale con la condotta associativa, elementi significativi dell'esistenza di un comune momento deliberativo.

La pena base - costituita dalla più grave condanna alla pena di anni dodici e mesi otto di reclusione - doveva essere aumentata nella misura di mesi dieci di reclusione, pena ritenuta congrua a fronte della pena applicata nella cognizione di anni uno e mesi otto di reclusione.

L'identità del disegno criminoso era invece da escludere con riguardo ai reati giudicati dalle sentenze più risalenti, commessi in epoca precedente di oltre dieci anni.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo e secondo motivo vengono denunciati la violazione dell'art.81 cod. pen. e il difetto di motivazione in relazione alla decisione con la quale era stata respinta la richiesta di riconoscimento della continuazione anche con i reati giudicati dalle sentenze pronunciate in data 30 marzo 1999 e 15 marzo 2007, fra i quali la continuazione era stata già riconosciuta con ordinanza pronunciata, in data 15 luglio 2011, dalla Corte di appello di Lecce.

Premesso che le sentenze di condanna da ultimo menzionate avevano riguardato condotte associative - ai sensi degli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990 - commesse sino all'aprile 2002, mentre la sentenza pronunciata in data 17 gennaio 2019 un reato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990 commesso il 10 dicembre 2015 e la sentenza pronunciata in data 30 maggio 2018 condotte associative commesse sino al maggio 2015, l'identità del disegno criminoso era desumibile dalla identità dei luoghi di consumazione dei reati - tutti commessi nel basso Salento -, e dalla omogeneità dei reati - riconducibili al traffico di stupefacenti.

La giurisprudenza ha evidenziato che la distanza cronologica tra i reati non è elemento ostativo al riconoscimento della continuazione, tanto più in relazione a reati associativi.

Le condotte di spaccio di stupefacenti, giudicate dalla sentenza 17 gennaio 2019, sono unite nel vincolo della continuazione con i reati associativi giudicati dalla sentenza 30 maggio 2018, a loro volta uniti con i reati associativi oggetto delle sentenze più risalenti.

La sentenza in data 30 maggio 2018 aveva espressamente riconosciuto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato per partecipazione all'associazione mafiosa denominata sacra corona unita.

Non vi è incompatibilità tra reato associativo e riconoscimento della continuazione tra reato associativo e reati-fine, sussistente qualora al momento dell'adesione al sodalizio il soggetto abbia aderito al programma criminoso e rappresentato la futura consumazione di delitti funzionali alla realizzazione del programma.

L'identità del disegno criminoso è compatibile anche con una rappresentazione generica caratterizzata dal perseguimento di un determinato fine.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla quantificazione - in mesi dieci di reclusione - dell'aumento di pena relativo alla riconosciuta continuazione.

Si trattava di aumento "eccessivo e sproporzionato", tenuto conto che nel processo di cognizione era stata applicata la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, e comunque non motivato con riferimento ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi infondati e va perciò respinto.

1. Con riguardo al diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati, da una parte, giudicati dalle sentenze pronunciate in data 17 gennaio 2019 e in data 30 maggio 2018 e, dall'altra, giudicati dalle sentenze pronunciate in data 30 marzo 1999 e 15 marzo 2007, l'ordinanza impugnata, dato atto che le condanne più risalenti erano relative a reati associativi, mentre quelle più recenti riguardavano reato associativo e reato di spaccio di stupefacenti, ha ritenuto decisivo il rilievo dell'"enorme distanza temporale tra i fatti" e dell'assenza di collegamenti "tra le diverse compagini".

A fronte di tale motivazione il ricorso denuncia che il primo giudice non avrebbe valutato, rendendo così motivazione solo apparente, alcuni dati fattuali evidenziati nell'originaria istanza e costituiti, in particolare, dalla identità del territorio dove i reati erano stati commessi, dalla omogeneità e dal persistente riferimento ad un contesto criminoso organizzato.

I motivi sono infondati.

L'ordinanza impugnata ha tenuto conto dei dati indicati dalla difesa, osservando, in particolare, che i riferimenti associativi erano diversi.

I dati disponibili, dunque, consentivano di ravvisare la riconducibilità di tutti i reati ad una capacità a delinquere specifica, ma non anche ad una deliberazione criminosa unitaria.

D'altra parte, anche il dato cronologico - i reati erano stati commessi a distanza di circa vent'anni - era stato ritenuto, con una valutazione logicamente incensurabile, talmente ampio da risultare incompatibile con una comune deliberazione criminosa.

2. Quanto alla commisurazione della pena, la Corte territoriale, individuato come più grave il reato giudicato dalla sentenza pronunciata in data 30 maggio 2018, ha determinato l'aumento per il reato satellite, giudicato dalla sentenza in data 17 gennaio 2019, in mesi dieci di reclusione.

Il secondo motivo di ricorso, definendo siffatto aumento come eccessivo e sproporzionato, ne ha denunciato l'assenza di motivazione.

2.1. Anche nella particolare procedura di cui all'art. 671 cod. proc. pen. la commisurazione della pena, da parte del giudice dell'esecuzione, costituisce esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 cod. pen. e quindi, è stato chiarito, "... il giudice dell'esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite" (Sez. 1, 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000).

In particolare, quanto ai reati che già nei giudizi di cognizione erano considerati come reati così detti satellite, il giudice dell'esecuzione non è tenuto a dare una specifica motivazione, in quanto, trattandosi di aumenti non superiori a quelli applicati dal giudice della cognizione, la motivazione resa in quella sede già fornisce adeguata contezza della decisione assunta.

Con riguardo ai reati che solo nella considerazione del giudice dell'esecuzione sono "satelliti" rispetto al reato più grave, in sede esecutiva va compiuta una autonoma commisurazione, della quale si deve dar conto in ragione dei criteri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.

In particolare, la motivazione specifica è dovuta qualora l'aumento venga commisurato in termini che risultano significativi vuoi in termini assoluti vuoi rispetto alla valutazione compiuta dal giudice della cognizione.

2.2. Il motivo è infondato.

L'ordinanza impugnata ha dato atto che nel giudizio di cognizione era stata applicata la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 4.000 di multa ed ha quindi ritenuto congruo, "applicati i criteri di cui all'art. 133 c.p. e già calcolata la diminuente per il rito", un aumento di pena pari a mesi dieci di reclusione.

Innanzitutto, l'aumento di pena risulta commisurato in misura pari alla metà di quanto applicato nel giudizio di cognizione e dunque non pare possa essere definito come eccessivo o sproporzionato.

Inoltre, la Corte di appello, nel motivare il riconoscimento della continuazione, aveva osservato che il reato era collegato al contesto associativo data la coincidenza tra il luogo di consumazione del reato (Matino) e il territorio che al Costa era stato assegnato nella ripartizione dei ruoli all'interno del sodalizio finalizzato allo spaccio di stupefacenti, e così aveva indicato in termini precisi il particolare disvalore del fatto, siccome significativo di spiccata capacità a delinquere.

Dunque, il riferimento compiuto ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. non pare nel caso in esame meramente di stile, risultando nella motivazione indicati i dati più significativi attinenti alla capacità a delinquere.

3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. *-----figetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. p;Li [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 15 dicembre 2020 la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha, in parziale accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto la continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 17 gennaio 2019, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce e, in data 30 maggio 2018, dalla Corte di appello di Lecce, respingendo l'ulteriore richiesta avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione anche con i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 30 marzo 1999 e 15 marzo 2007, dalla Corte di appello di Lecce, già tra loro uniti nel vincolo della continuazione con ordinanza pronunciata in data 15 luglio 2011 dalla Corte di appello di Lecce. L'ordinanza, dato atto delle sentenze di condanna e dei dati relativi ai reati giudicati, ha rilevato che il reato di detenzione a fine di spaccio di una fornitura di marijuana, giudicato dalla sentenza pronunciata in data 17 gennaio 2019, rientrava nel programma criminoso del sodalizio oggetto della sentenza pronunciata il 30 maggio 2018 ed era stato commesso in prossimità cronologica e spaziale con la condotta associativa, elementi significativi dell'esistenza di un comune momento deliberativo. La pena base - costituita dalla più grave condanna alla pena di anni dodici e mesi otto di reclusione - doveva essere aumentata nella misura di mesi dieci di reclusione, pena ritenuta congrua a fronte della pena applicata nella cognizione di anni uno e mesi otto di reclusione. L'identità del disegno criminoso era invece da escludere con riguardo ai reati giudicati dalle sentenze più risalenti, commessi in epoca precedente di oltre dieci anni. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo e secondo motivo vengono denunciati la violazione dell'art.81 cod. pen. e il difetto di motivazione in relazione alla decisione con la quale era stata respinta la richiesta di riconoscimento della continuazione anche con i reati giudicati dalle sentenze pronunciate in data 30 marzo 1999 e 15 marzo 2007, fra i quali la continuazione era stata già riconosciuta con ordinanza pronunciata, in data 15 luglio 2011, dalla Corte di appello di Lecce. Premesso che le sentenze di condanna da ultimo menzionate avevano riguardato condotte associative - ai sensi degli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990 - commesse sino all'aprile 2002, mentre la sentenza pronunciata in data 17 gennaio 2019 un reato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990 commesso il 10 dicembre 2015 e la sentenza pronunciata in data 30 maggio 2018 condotte associative commesse sino al maggio 2015, l'identità del disegno criminoso era desumibile dalla identità dei luoghi di consumazione dei reati - tutti commessi nel basso Salento -, e dalla omogeneità dei reati - riconducibili al traffico di stupefacenti. La giurisprudenza ha evidenziato che la distanza cronologica tra i reati non è elemento ostativo al riconoscimento della continuazione, tanto più in relazione a reati associativi. Le condotte di spaccio di stupefacenti, giudicate dalla sentenza 17 gennaio 2019, sono unite nel vincolo della continuazione con i reati associativi giudicati dalla sentenza 30 maggio 2018, a loro volta uniti con i reati associativi oggetto delle sentenze più risalenti. La sentenza in data 30 maggio 2018 aveva espressamente riconosciuto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato per partecipazione all'associazione mafiosa denominata sacra corona unita. Non vi è incompatibilità tra reato associativo e riconoscimento della continuazione tra reato associativo e reati-fine, sussistente qualora al momento dell'adesione al sodalizio il soggetto abbia aderito al programma criminoso e rappresentato la futura consumazione di delitti funzionali alla realizzazione del programma. L'identità del disegno criminoso è compatibile anche con una rappresentazione generica caratterizzata dal perseguimento di un determinato fine. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla quantificazione - in mesi dieci di reclusione - dell'aumento di pena relativo alla riconosciuta continuazione. Si trattava di aumento "eccessivo e sproporzionato", tenuto conto che nel processo di cognizione era stata applicata la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, e comunque non motivato con riferimento ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi infondati e va perciò respinto. 1. Con riguardo al diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati, da una parte, giudicati dalle sentenze pronunciate in data 17 gennaio 2019 e in data 30 maggio 2018 e, dall'altra, giudicati dalle sentenze pronunciate in data 30 marzo 1999 e 15 marzo 2007, l'ordinanza impugnata, dato atto che le condanne più risalenti erano relative a reati associativi, mentre quelle più recenti riguardavano reato associativo e reato di spaccio di stupefacenti, ha ritenuto decisivo il rilievo dell'"enorme distanza temporale tra i fatti" e dell'assenza di collegamenti "tra le diverse compagini". A fronte di tale motivazione il ricorso denuncia che il primo giudice non avrebbe valutato, rendendo così motivazione solo apparente, alcuni dati fattuali evidenziati nell'originaria istanza e costituiti, in particolare, dalla identità del territorio dove i reati erano stati commessi, dalla omogeneità e dal persistente riferimento ad un contesto criminoso organizzato. I motivi sono infondati. L'ordinanza impugnata ha tenuto conto dei dati indicati dalla difesa, osservando, in particolare, che i riferimenti associativi erano diversi. I dati disponibili, dunque, consentivano di ravvisare la riconducibilità di tutti i reati ad una capacità a delinquere specifica, ma non anche ad una deliberazione criminosa unitaria. D'altra parte, anche il dato cronologico - i reati erano stati commessi a distanza di circa vent'anni - era stato ritenuto, con una valutazione logicamente incensurabile, talmente ampio da risultare incompatibile con una comune deliberazione criminosa. 2. Quanto alla commisurazione della pena, la Corte territoriale, individuato come più grave il reato giudicato dalla sentenza pronunciata in data 30 maggio 2018, ha determinato l'aumento per il reato satellite, giudicato dalla sentenza in data 17 gennaio 2019, in mesi dieci di reclusione. Il secondo motivo di ricorso, definendo siffatto aumento come eccessivo e sproporzionato, ne ha denunciato l'assenza di motivazione. 2.1. Anche nella particolare procedura di cui all'art. 671 cod. proc. pen. la commisurazione della pena, da parte del giudice dell'esecuzione, costituisce esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 cod. pen. e quindi, è stato chiarito, "... il giudice dell'esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite" (Sez. 1, 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000). In particolare, quanto ai reati che già nei giudizi di cognizione erano considerati come reati così detti satellite, il giudice dell'esecuzione non è tenuto a dare una specifica motivazione, in quanto, trattandosi di aumenti non superiori a quelli applicati dal giudice della cognizione, la motivazione resa in quella sede già fornisce adeguata contezza della decisione assunta. Con riguardo ai reati che solo nella considerazione del giudice dell'esecuzione sono "satelliti" rispetto al reato più grave, in sede esecutiva va compiuta una autonoma commisurazione, della quale si deve dar conto in ragione dei criteri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. In particolare, la motivazione specifica è dovuta qualora l'aumento venga commisurato in termini che risultano significativi vuoi in termini assoluti vuoi rispetto alla valutazione compiuta dal giudice della cognizione. 2.2. Il motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha dato atto che nel giudizio di cognizione era stata applicata la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 4.000 di multa ed ha quindi ritenuto congruo, "applicati i criteri di cui all'art. 133 c.p. e già calcolata la diminuente per il rito", un aumento di pena pari a mesi dieci di reclusione. Innanzitutto, l'aumento di pena risulta commisurato in misura pari alla metà di quanto applicato nel giudizio di cognizione e dunque non pare possa essere definito come eccessivo o sproporzionato. Inoltre, la Corte di appello, nel motivare il riconoscimento della continuazione, aveva osservato che il reato era collegato al contesto associativo data la coincidenza tra il luogo di consumazione del reato (Matino) e il territorio che al Costa era stato assegnato nella ripartizione dei ruoli all'interno del sodalizio finalizzato allo spaccio di stupefacenti, e così aveva indicato in termini precisi il particolare disvalore del fatto, siccome significativo di spiccata capacità a delinquere. Dunque, il riferimento compiuto ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. non pare nel caso in esame meramente di stile, risultando nella motivazione indicati i dati più significativi attinenti alla capacità a delinquere. 3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. *-----figetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 41088/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris