CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dellapena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catania, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] PompeoCasesa, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione adiversi reati giudicati con le seguenti sentenze:a) Corte di appello di Catania del 10/11/2016, irrevocabile il 26/03/2017, per i reatidi cui agli artt. 416-bis, commi 1 e 4, e 56, 629 cod. pen. (pena complessiva inflitta: setteanni e due mesi di reclusione);b) Corte di appello di Catania del 04/11/2022, irrevocabile il 05/10/2023, per i reatidi cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6, cod. pen., estorsione aggravata, detenzioneillegale di armi e tre violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (pena complessiva inflitta:otto anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione);c) Corte di appello di Catania del 21/04/2023, irrevocabile il 05/10/2023, per i reatidi cui agli artt. 56, 81, 110, 416-bis.1 e 629 cod. pen., con riconoscimento dellacontinuazione con il reato di estorsione aggravata in concorso di cui alla sentenza dellaCorte di appello di Catania del 22/06/2020, irrevocabile il 16/11/2020 (pena complessivainflitta: cinque anni e due mesi di reclusione);d) Corte di appello di Catania del 30/11/2023, irrevocabile il 26/11/2024, per i reatidi estorsione aggravata in concorso (capi 3 e 4), con riconoscimento della continuazionecon il reato di estorsione aggravata in concorso di cui alla sentenza della Corte di appellodi Catania del 22/06/2020, irrevocabile il 16/11/2020 (pena complessiva inflitta: sette anni,due mesi e venti giorni di reclusione).La Corte, ritenuti i predetti reati avvinti dal vincolo della continuazione, haindividuato il reato più grave nel capo 1) della sentenza sub b), relativo all'art. 416-bis cod.pen., e, partendo dalla pena base di anni dieci di reclusione, ha rideterminato la penacomplessiva in anni diciassette di reclusione.2. Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], per mezzo deldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce, quale unico motivo, violazione di legge nelladeterminazione della pena.Deduce che la Corte ha errato nel determinare, quale aumento per il reatogiudicato con la sentenza della Corte di appello di Catania del 22/06/2020, irrevocabile il16/11/2020, la pena di due anni e sei mesi di reclusione, ridotta ad un anno e otto mesi pereffetto del rito abbreviato, dal momento che, in sede di cognizione, la sentenza sub c)aveva già riconosciuto la continuazione con il medesimo reato, determinando il relativoaumento in sei mesi di reclusione, ridotti a quattro mesi per il rito abbreviato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinviodell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L'ordinanza impugnata, infatti, è stata adottata - limitatamente allarideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento dellacontinuazione - in violazione dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui il giudicedell'esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato provvede determinando lapena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascundecreto penale di condanna. Tale principio, applicato al caso in cui in sede di esecuzione siriconosca il vincolo della continuazione tra più reati alcuni dei quali già posti incontinuazione in sede di cognizione, comporta che il giudice dell'esecuzione, nel procederealla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione delladisciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellitein misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabiledi condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01; Sez.3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, Ferrigno, Rv. 275187 - 01).La discrezionalità del giudice dell'esecuzione, infatti, «incontra un limite solo conriferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formatoil giudicato in favore del condannato» (Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021, Naddeo, Rv.281678-01).3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non si è attenuto a tali principi,poiché ha determinato l'aumento di pena in relazione al reato di estorsione aggravata inconcorso già giudicato con la sentenza della Corte di appello di Catania del 22/06/2020,irrevocabile il 16/11/2020, in misura superiore a quella già fissata dal giudice dellacognizione. La sentenza sub c) - Corte di appello di Catania del 21/04/2023, irrevocabile il05/10/2023 -, infatti, nel riconoscere la continuazione con detto reato, aveva quantificato ilrelativo aumento in sei mesi di reclusione, ridotti a quattro mesi per il rito abbreviato;viceversa, l'ordinanza impugnata ha assunto per quel medesimo reato un aumento di dueanni e sei mesi di reclusione, ridotti ad un anno e otto mesi per effetto del rito.Ne consegue la violazione del limite segnato dal giudicato, poiché, in tema diapplicazione della disciplina del reato continuato in executivis, il giudice dell'esecuzionenon può rideterminare in misura superiore l'aumento di pena relativo a un reato giàgiudicato con altra sentenza irrevocabile quando una successiva sentenza di cognizione,nel riconoscere la continuazione con quel fatto, ne abbia già quantificato l'aumento,essendo tale valutazione coperta da giudicato in favore del condannato.4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata relativamente allaquantificazione della pena in aumento per il reato di cui alla sentenza della Corte di appellodi Catania del 22/06/2020, come determinato dalla medesima Corte con sentenza del21/04/2023, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente all'aumento di pena in continuazioneper i reati accertati con la sentenza della Corte di appello di Catania del 22.06.2020,come determinato dalla Corte di appello di Catania con la sentenza del 21.04.2023, conrinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]