CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 46541/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 28/5/2015 del Tribunale di Foggia, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 6.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver detenuto a fine di spaccio 39,7 grammi di hashish, pari a 259 dosi medie singole). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto priva di reale considerazione delle doglianze sollevate con i motivi d'appello, sia in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente che deteneva (che aveva consegnato spontaneamente alla polizia giudiziaria), sia riguardo al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza in ordine alla affermazione di responsabilità, oltre che priva di considerazione sia della condotta sia della motivazione della sentenza impugnata, dunque della necessaria specificità, intrinseca ed estrinseca, è volta a conseguire una non consentita rilettura delle emergenze istruttorie, allo scopo di pervenire a una diversa valutazione delle stesse e alla riqualificazione della condotta, che sono state apprezzate in modo logico dai giudici di merito e correttamente considerate come dimostrative della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta dal ricorrente (in considerazione del quantitativo e della disponibilità di strumenti per la pesatura e la suddivisione in dosi di tale sostanza), con la conseguente inammissibilità dei rilievi formulati con il primo motivo, non consentiti nel giudizio di legittimità (v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Il trattamento sanzionatorio, determinato considerando quale base di computo una pena base inferiore alla media edittale, come tale non richiedente di specifica giustificazione, è stato comunque adeguatamente illustrato, attraverso la sottolineatura della quantità di sostanza detenuta e del fatto che la condotta è stata realizzata nella abitazione dell'imputato presso la quale lo stesso si trovava ristretto agli arresti domiciliari in relazione a un reato dello stesso genere: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli indici sulla base dei quali il fatto è stato ritenuto grave e la 1 51..i'L 9-12 personalità dell'imputato negativa, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito in sede di legittimità. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]