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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 06945/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6907-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022n. 6907sez.

S2 - ud. 08.02.2023 [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1355-2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23.08.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08.02.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Agrigento la società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. al fine di sentir accertare, per quel che ancora rileva nella presente sede di legittimità, la prescrizione del diritto della convenuta al trasferimento coattivo di un terreno in Canicattì, oggetto di precedente sentenzaex art. 2932 c.c.

A sostegno della domanda, gli attori deducevano che l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e ancor prima Raia e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) n el termine decennale dal passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 2932 c.c. non aveva versato il prezzo residuo dovuto in forza del preliminare , alla cui corresponsione la sentenza aveva condizionato l a produzione dell’effetto traslativo.

2. Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, resistendo alla domanda, eccepiva: a) che il trasferimento dell’immobile si era in realtà verificato in virtù di una transazione raggiunta dalle parti a seguito della definizione del precedente giudizio , in forza della quale i promittenti venditori avevano rinunciato al versamento del prezzo residuo, mentre la promissaria acquirente aveva rinunciato sia alle spese liquidate nei gradi di merito e di legittimità della causa presupposta, sia al risarcimento del danno.

Della dedotta transazione, affermava l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Ric. 2022n. 6907sez.

S2 - ud. 08.02.2023 CC avrebbe dovuto trarsi prova presuntiva dall’inerzia protratta nel tempo dalle parti, le quali non avevano assunto alcuna iniziativa per ottenere l’adempimento delle rispettive prestazioni; b) che, in ogni caso, l’offerta di pagamento del prezzo residuo, implicita nella proposizione della domanda ex art. 2932 c.c., doveva ancora considerarsi attuale, e dunque immediatamente esigibile, alla data di passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio; c) che, infine, il mancato pagamento da parte della convenuta doveva ritenersi giustificato, ai sensi dell’art. 1460 c.c., in ragione dell’inadempimento della contropar te alle proprie obbligazioni derivanti dalle pronunce rese nel precedente giudizio.

3. All’esito dell’istruttoria, assunto l’interpello di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava la prescrizione del diritto al trasferimento coattivo dell’immobile.

4. Sul gravame dell’odierna ricorrente, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1355/2021, confermava la pronuncia di primo grado, rilevando in particolare: a) che la transazione dedotta dalla convenuta - appellante non avrebbe potuto essere desunta tramite presunzioni, essendo richiesta la prova scritta dell’accordo ad probationem e ad substantiam , tra ttandosi di atto incidente sulla proprietà di bene immobile, ed essendo, comunque, l’inerzia delle parti un comportamento a valenza puramente neutra; b) che l’offerta di versamento del residuo prezzo, ritenuta implicita nella proposizione del precedente giudizio ex art. 2932 c.c., era del tutto irrilevante, perché a seguito del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., che aveva accolto la domanda condizionando l’effetto traslativo al versamento dell’importo ancora dovuto, solamente Ric. 2022n. 6907sez.

S2 - ud. 08.02.2023 CC l’avvenuto pagamento, e non la mera offerta, avrebbe potuto comportare l’avveramento della condizione sospensiva e, di conseguenza, il trasferimento della titolarità della res, essendo peraltro pacifico il decorso di più di dieci anni dalla definizione del precedente giudizio, senza che nelle more fossero stati compiuti atti interruttivi; c) che del pa ri infondata era l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., poiché volta ad introdurre questione irrilevante ai fini del giudizio, avente ad oggetto non l’accertamento delle caus e o del la gravità dei reciproci inadempimenti, ma solamente il riscontro del decorso del termine prescrizionale.

5. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso Europa costruzioni S.r.l., affidandosi a tre motivi.

6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

8. Le parti non hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: « I) Primo motivo: art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c. – travisamento delle prove, consistente nella valutazione di un solo (ininfluente) elemento di prova (interrogatorio formale dell’attore), pur in presenza di prove anche presuntive alternative, non prese in considerazione, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art.2729 c.c.».

La ricorrente lamenta che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito, la transazione non avrebbe dovuto essere provata per iscritto, poiché l’accordo non avrebbe avuto ad oggetto il trasferimento Ric. 2022n. 6907sez.

S2 - ud. 08.02.2023 CC della proprietà di un immobile, ma il pagamento del residuo prezzo; afferma, ancora, che dall’inerzia delle parti avrebbe dovuto «necessariamente» presumersi la conclusione dell’accordo transattivo, laddove alcun rilievo avrebbe invece potuto essere attribuito alle dichiarazioni - favorevoli a se medesimo - rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale. 1.2 La censura èin parte manifestamente infondata , in parte inammissibile.

1.3. Ai sensi dell’art. 1967 c.c. la transazione è soggetta a forma scritta ad probationem, a meno che l’accordo non abbia ad oggetto alcuno dei rapporti giuridici menzionati nell’art. 1350 c.c., nel qual caso il requisito formale è richiesto ad substantiam.

Ciò premesso, la pronuncia del giudice di merito risulta corretta e coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui, alla luce della norma sopra richiamata, della transazione non può essere data prova né per testi né per presunzioni , ma solamente per iscritto, ovvero con altri mezzi ( ma solamente nei casi diversi da quelli contemplati dal n. 12 dell’art. 1350 c.c.), quali la confessione, l’ interrogatorio formale o il giuramento (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 2681 del 23/04/1980, Rv. 406460; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1947 del 27/04/1989, Rv. 462581; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14469 del 30/05/2008, Rv. 603738).

1.4. Le superiori osservazioni assorbono le deduzioni della ricorrente relative all’oggetto dell’accordo transattivo, che avrebbe riguardato non il trasferimento della proprietà di un immobile, ma il pagamento di una somma di denaro: anche in tal caso, infatti, in assenza di confessione della controparte, Ric. 2022n. 6907sez.

S2 - ud. 08.02.2023 CC dell’accordo avrebbe comunque dovuto essere data prova per iscrittoex art. 1967 c.c.

Del pari assorbite risultano le deduzioni relative all a rilevanza, quale elemento indiziario dell’accordo, che nella fattispecieavrebbe avuto l’inerzia protratta nel tempo dalle parti : trattasi invero dielemento irrilevante, per quanto innanzi esposto, ai fini della prova della transazione.

1.5. Ad abundantiam, si deve rilevare che la Corte d’Appello non ha ignorato l’inattività delle parti , ma l’ ha piuttosto considerata quale circostanza di valore neutro , priv a dei requisi ti di precisione e concludenza richiesti ai fini de l ragionamento presuntivo:di talché, sotto questo profilo, le argomentazioni della ricorrente risultano comunque inammissibili, risolvendosi in una censura di merito sull’accertamento del fatto e sulla valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di merito , a cui la ricorrente mira a contrapporre la propria, alternativa, valutazione.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato « II) Secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c. per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che ai fini del trasferimento coattivo di cui all’art. 2932 c.c. la condizione sospensiva del pagamento del prezzo residuo si può considerare avverata solo con l’effettivo pagamento e non anche con l’offerta di pagamento».

La ricorrente afferma che l’offerta di pagamento, desumibile dalla proposizione della domanda ex art. 2932 c.c., sarebbe rilevante ai fini della produzione dell’effetto traslativo nel caso in cui, come nella fattispecie, la prestazione debba ancora Ric. 2022n. 6907sez.

S2 - ud. 08.02.2023 CC essere eseguita successivamente alla pronuncia della sentenza costitutiva.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: « III) Terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360, 1 co., n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che il mancato effettivo pagamento della somma stabilita dal Tribunale non possa comunque essere giustificata ai sensi dell’art. 1460 c.c.».

La ricorrente afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, ai sensi dell’art. 2932, comma secondo, c.c., il giudice di merito potrebbe sempre ritenere giustificato il mancato adempimento della prestazione dovuta, in applicazione del principio di autotutela ex art. 1460 c.c. 3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili.

Il ricorrente, infatti, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’Appello ha affermato l’assoluta irrilevanza dell’offerta di pagamento implicitamente contenuta nella domanda ex art. 2932 c.c. a suo tempo proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in quanto, all’esito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il precedente giudizio, il pagamento del prezzo residuo, cui la società era stata condannata, integrava una vera e propria condizione sospensiva dell’effetto traslativo, sicché l’unico evento idoneo a determinarne l’avveramentosarebbe stato il pagamento.

Del tutto inconferente, dunque , risulta il richiamo della ricorrente al comma secondo dell’art 2932 c.c., ritenuto che la Ric. 2022n. 6907sez.

S2 - ud. 08.02.2023 CC norma citata pone l’offerta di adempimento della prestazione quale condizione per l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, e nulla ha a che vedere, dunque, con l’effettivo adempimento della prestazione posto a carico della parte con la sentenza definitiva del giudizio ai fini della produzione dell’effetto traslativo.

Infine, la Corte d’Appello ha evidenziato che oggetto del presente giudizio non era l’accertamento dell’inadempimento dell’una o dell’altra parte, ma il solo riscontro della prescrizione dell’actio iudicati per effetto del decorso del tempo dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. e del mancato compimento di atti interruttivi, a nulla rilevando le ragioni dei reciproci inadempimenti.

4. Il ricorso è pertanto rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido tra lorodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 2500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; Ric. 2022n. 6907sez.

S2 - ud. 08.02.2023 CC ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei r icorrenti in solido tra loro di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6907-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022n. 6907sez. S2 - ud. 08.02.2023 [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1355-2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23.08.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08.02.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Agrigento la società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. al fine di sentir accertare, per quel che ancora rileva nella presente sede di legittimità, la prescrizione del diritto della convenuta al trasferimento coattivo di un terreno in Canicattì, oggetto di precedente sentenzaex art. 2932 c.c. A sostegno della domanda, gli attori deducevano che l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e ancor prima Raia e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) n el termine decennale dal passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 2932 c.c. non aveva versato il prezzo residuo dovuto in forza del preliminare , alla cui corresponsione la sentenza aveva condizionato l a produzione dell’effetto traslativo. 2. Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, resistendo alla domanda, eccepiva: a) che il trasferimento dell’immobile si era in realtà verificato in virtù di una transazione raggiunta dalle parti a seguito della definizione del precedente giudizio , in forza della quale i promittenti venditori avevano rinunciato al versamento del prezzo residuo, mentre la promissaria acquirente aveva rinunciato sia alle spese liquidate nei gradi di merito e di legittimità della causa presupposta, sia al risarcimento del danno. Della dedotta transazione, affermava l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Ric. 2022n. 6907sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC avrebbe dovuto trarsi prova presuntiva dall’inerzia protratta nel tempo dalle parti, le quali non avevano assunto alcuna iniziativa per ottenere l’adempimento delle rispettive prestazioni; b) che, in ogni caso, l’offerta di pagamento del prezzo residuo, implicita nella proposizione della domanda ex art. 2932 c.c., doveva ancora considerarsi attuale, e dunque immediatamente esigibile, alla data di passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio; c) che, infine, il mancato pagamento da parte della convenuta doveva ritenersi giustificato, ai sensi dell’art. 1460 c.c., in ragione dell’inadempimento della contropar te alle proprie obbligazioni derivanti dalle pronunce rese nel precedente giudizio. 3. All’esito dell’istruttoria, assunto l’interpello di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava la prescrizione del diritto al trasferimento coattivo dell’immobile. 4. Sul gravame dell’odierna ricorrente, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1355/2021, confermava la pronuncia di primo grado, rilevando in particolare: a) che la transazione dedotta dalla convenuta - appellante non avrebbe potuto essere desunta tramite presunzioni, essendo richiesta la prova scritta dell’accordo ad probationem e ad substantiam , tra ttandosi di atto incidente sulla proprietà di bene immobile, ed essendo, comunque, l’inerzia delle parti un comportamento a valenza puramente neutra; b) che l’offerta di versamento del residuo prezzo, ritenuta implicita nella proposizione del precedente giudizio ex art. 2932 c.c., era del tutto irrilevante, perché a seguito del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., che aveva accolto la domanda condizionando l’effetto traslativo al versamento dell’importo ancora dovuto, solamente Ric. 2022n. 6907sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC l’avvenuto pagamento, e non la mera offerta, avrebbe potuto comportare l’avveramento della condizione sospensiva e, di conseguenza, il trasferimento della titolarità della res, essendo peraltro pacifico il decorso di più di dieci anni dalla definizione del precedente giudizio, senza che nelle more fossero stati compiuti atti interruttivi; c) che del pa ri infondata era l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., poiché volta ad introdurre questione irrilevante ai fini del giudizio, avente ad oggetto non l’accertamento delle caus e o del la gravità dei reciproci inadempimenti, ma solamente il riscontro del decorso del termine prescrizionale. 5. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso Europa costruzioni S.r.l., affidandosi a tre motivi. 6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 8. Le parti non hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: « I) Primo motivo: art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c. – travisamento delle prove, consistente nella valutazione di un solo (ininfluente) elemento di prova (interrogatorio formale dell’attore), pur in presenza di prove anche presuntive alternative, non prese in considerazione, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art.2729 c.c.». La ricorrente lamenta che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito, la transazione non avrebbe dovuto essere provata per iscritto, poiché l’accordo non avrebbe avuto ad oggetto il trasferimento Ric. 2022n. 6907sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC della proprietà di un immobile, ma il pagamento del residuo prezzo; afferma, ancora, che dall’inerzia delle parti avrebbe dovuto «necessariamente» presumersi la conclusione dell’accordo transattivo, laddove alcun rilievo avrebbe invece potuto essere attribuito alle dichiarazioni - favorevoli a se medesimo - rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale. 1.2 La censura èin parte manifestamente infondata , in parte inammissibile. 1.3. Ai sensi dell’art. 1967 c.c. la transazione è soggetta a forma scritta ad probationem, a meno che l’accordo non abbia ad oggetto alcuno dei rapporti giuridici menzionati nell’art. 1350 c.c., nel qual caso il requisito formale è richiesto ad substantiam. Ciò premesso, la pronuncia del giudice di merito risulta corretta e coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui, alla luce della norma sopra richiamata, della transazione non può essere data prova né per testi né per presunzioni , ma solamente per iscritto, ovvero con altri mezzi ( ma solamente nei casi diversi da quelli contemplati dal n. 12 dell’art. 1350 c.c.), quali la confessione, l’ interrogatorio formale o il giuramento (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2681 del 23/04/1980, Rv. 406460; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1947 del 27/04/1989, Rv. 462581; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14469 del 30/05/2008, Rv. 603738). 1.4. Le superiori osservazioni assorbono le deduzioni della ricorrente relative all’oggetto dell’accordo transattivo, che avrebbe riguardato non il trasferimento della proprietà di un immobile, ma il pagamento di una somma di denaro: anche in tal caso, infatti, in assenza di confessione della controparte, Ric. 2022n. 6907sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC dell’accordo avrebbe comunque dovuto essere data prova per iscrittoex art. 1967 c.c. Del pari assorbite risultano le deduzioni relative all a rilevanza, quale elemento indiziario dell’accordo, che nella fattispecieavrebbe avuto l’inerzia protratta nel tempo dalle parti : trattasi invero dielemento irrilevante, per quanto innanzi esposto, ai fini della prova della transazione. 1.5. Ad abundantiam, si deve rilevare che la Corte d’Appello non ha ignorato l’inattività delle parti , ma l’ ha piuttosto considerata quale circostanza di valore neutro , priv a dei requisi ti di precisione e concludenza richiesti ai fini de l ragionamento presuntivo:di talché, sotto questo profilo, le argomentazioni della ricorrente risultano comunque inammissibili, risolvendosi in una censura di merito sull’accertamento del fatto e sulla valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di merito , a cui la ricorrente mira a contrapporre la propria, alternativa, valutazione. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato « II) Secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c. per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che ai fini del trasferimento coattivo di cui all’art. 2932 c.c. la condizione sospensiva del pagamento del prezzo residuo si può considerare avverata solo con l’effettivo pagamento e non anche con l’offerta di pagamento». La ricorrente afferma che l’offerta di pagamento, desumibile dalla proposizione della domanda ex art. 2932 c.c., sarebbe rilevante ai fini della produzione dell’effetto traslativo nel caso in cui, come nella fattispecie, la prestazione debba ancora Ric. 2022n. 6907sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC essere eseguita successivamente alla pronuncia della sentenza costitutiva. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: « III) Terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360, 1 co., n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che il mancato effettivo pagamento della somma stabilita dal Tribunale non possa comunque essere giustificata ai sensi dell’art. 1460 c.c.». La ricorrente afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, ai sensi dell’art. 2932, comma secondo, c.c., il giudice di merito potrebbe sempre ritenere giustificato il mancato adempimento della prestazione dovuta, in applicazione del principio di autotutela ex art. 1460 c.c. 3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili. Il ricorrente, infatti, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’Appello ha affermato l’assoluta irrilevanza dell’offerta di pagamento implicitamente contenuta nella domanda ex art. 2932 c.c. a suo tempo proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in quanto, all’esito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il precedente giudizio, il pagamento del prezzo residuo, cui la società era stata condannata, integrava una vera e propria condizione sospensiva dell’effetto traslativo, sicché l’unico evento idoneo a determinarne l’avveramentosarebbe stato il pagamento. Del tutto inconferente, dunque , risulta il richiamo della ricorrente al comma secondo dell’art 2932 c.c., ritenuto che la Ric. 2022n. 6907sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC norma citata pone l’offerta di adempimento della prestazione quale condizione per l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, e nulla ha a che vedere, dunque, con l’effettivo adempimento della prestazione posto a carico della parte con la sentenza definitiva del giudizio ai fini della produzione dell’effetto traslativo. Infine, la Corte d’Appello ha evidenziato che oggetto del presente giudizio non era l’accertamento dell’inadempimento dell’una o dell’altra parte, ma il solo riscontro della prescrizione dell’actio iudicati per effetto del decorso del tempo dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. e del mancato compimento di atti interruttivi, a nulla rilevando le ragioni dei reciproci inadempimenti. 4. Il ricorso è pertanto rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido tra lorodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 2500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; Ric. 2022n. 6907sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei r icorrenti in solido tra loro di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que