CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 09853/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n. sez. 612/2026 CC - 05/03/2026 R.G.N. 6657/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti gli atti del procedimento n. 35403/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che per mero errore materiale nel ruolo dell’udienza del 14 gennaio 2026 e nel dispositivo della sentenza emessa nei riguardi dello stesso è stata omessa l’indicazione della Corte di appello di Bologna quale giudice di rinvio P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con riferimento al Proc. RG n. 35403/2025 laddove, dopo le parole "annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.," prima delle parole "dichiara inammissibile il ricorso nel resto" sono state omesse le seguenti parole "con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna". [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9853/2026 Roma, lì, 13/03/2026 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Roma, 5 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]