CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 38746/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] di P.C. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA deposita conclusioni scritte, alle quali si riporta, unitamente a nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 7 luglio 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città - in composizione monocratica - che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582 (Capo A), 56 e 610 (Capo B) cod. pen., in rubrica ascrittigli, condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede assegnando una provvisionale di euro 10.000,00. Concedeva, inoltre, all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale in un mese. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento, deducendo con l'unico motivo articolato l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'inosservanza degli artt. 182, comma 2, e 552, comma 3, cod, proc. pen. In premessa, si evidenzia come l'imputato aveva già impugnato l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado ebbe a rigettare l'eccezione avanzata dalla difesa relativamente al mancato rispetto del termine minimo a comparire di giorni sessanta dì cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen. Invero, il Tribunale aveva rigettato tale eccezione poiché il pubblico ministero, all'udienza di prima comparizione del 30 aprile 2019, aveva prodotto la cartolina di ricevimento del decreto di citazione a giudizio da parte dell'imputato in data 13 febbraio 2019. Tuttavia, tale cartolina si riferiva alla ricezione del decreto di citazione a giudizio da parte della persona offesa, così come risultante sia dalla relata di notifica, sia dal numero della raccomandata spedita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. Premesso ciò, la difesa ritiene che la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, non ha fornito un'adeguata motivazione sul punto e che la decisione si riveli frutto di un'erronea lettura degli atti processuali: in particolare si ritiene che la Corte di appello abbia errato nel sostenere che l'eccezione non sia stata sollevata tempestivamente prima dell'apertura del dibattimento ovvero dopo che il PM aveva prodotto la nuova cartolina attestante la ricezione della citazione da parte dell'imputato per compiuta giacenza in data 16.4.2019. Si rende evidente, infatti, dalla lettura dei verbali delle due udienze dibattimentali - del 30 aprile 2019 e del 18 marzo 2021 - che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, l'eccezione riguardante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., venne sollevata dalla difesa all'udienza di prima comparizione delle parti svoltasi in data 30 aprile 2019, ed in questa, a seguito del rigetto, venne aperto il dibattimento a cui seguì l'ammissione dei mezzi di prova. Alla luce di ciò, a parere della difesa, è palese come la notifica per la prima udienza dibattimentale nei confronti dell'imputato sia stata effettuata nel mancato rispetto del termine imposto dall'art. 552, comma 3, cod. proc. pen, in quanto perfezionatasi per compiuta giacenza in data 16 aprile 2019 (come da nuova cartolina prodotta dal Pubblico Ministero in udienza). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. L'eccezione sollevata è manifestamente infondata. Ed invero, alla stregua degli atti processuali - ai quali si accede in virtù della natura processuale del vizio dedotto - risulta che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte del deposito da parte del P.M. della prova attestante la ricezione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nulla eccepiva la difesa presente, che faceva piuttosto rilevare la tardività di altra relata di notificazione recante la data del 26.3.2019; e all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva eccepita dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], l'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato, eccezione che veniva respinta perché il decreto risultava notificato per compiuta giacenza all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], come da cartolina depositata dai PM, e rispetto a tale decisione alcunché era osservato dalla difesa quanto al mancato rispetto del termine di comparizione né nell'immediato né fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Sicché correttamente la corte di appello ha rilevato la tardività dell'eccezione sollevata solo con l'atto di appello, non potendosi - si aggiunge - in alcun modo ritenere essa tempestiva per quanto rilevato dalla difesa - allora difensore di ufficio - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui l'eccezione della tardività era formulata con riferimento ad altra relata di notificazione recante la data del 26.3.2019, di cui peraltro i giudici non fanno cenno. L'eccezione di tardività in cui ora si insiste afferisce alla citazione notificata il 16.4.2019 rispetto alla quale però nulla si obbiettò nel momento in cui essa veniva ritenuta valida dal giudice, ossia all'udienza del 18.3.21, né successivamente. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare, condivisibilmente, questa Corte, la violazione del termine a comparire previsto dall'art. 429, comma 4, cod. proc. pen., conseguente alla intempestiva notifica del decreto di rinvio a giudizio determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 44109 del 26/09/2019, Rv. 277750 - 01; in motivazione la Corte ha, altresì, precisato che il rinvio della udienza dibattimentale, teso a concedere all'imputato il termine a comparire previsto dall'art. 429, comma 4, cod. proc. pen. non rispettato in fase di notifica, rende non necessaria la rinnovazione della notifica). Ne discende che l'eccezione del mancato rispetto del termine minimo a comparire sollevata solo in appello in relazione alla citazione ricevuta il 30.4.19 non può in alcun modo ritenersi tempestiva (né potrebbe essere ritenuta tale in virtù di precedente analoga eccezione formulata, tuttavia, in relazione ad una diversa relata che si assumeva tardiva senza neppure contestarsi quella sulla cui base il giudice aveva, invece, ritenuto corretta e tempestiva la citazione - quella del 13.2.19), 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 3000, 00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte