CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 giugno 2020
Cassazione n. 29378/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1685/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA n.3123/2020 depositata il 10/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1685/2021 Numero sezionale 3565/2025 Numero di raccolta generale 29378/2025 Data pubblicazione 06/11/2025 Ritenuti sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite, tenuto conto del successivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 29/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1685/2021 Numero sezionale 3565/2025 Numero di raccolta generale 29378/2025 Data pubblicazione 06/11/2025