CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 12590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione avverso il provvedimentocon cui il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, in data 16 luglio 2025 ha respinto la domandadi differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare.Con unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione. Il Tribunale si sarebbelimitato ad indicare gli esiti della relazione sanitaria (nonché a richiamare una precedentevalutazione sul tema) senza approfondire l’analisi delle condizioni patologiche del detenuto ela idoneità del trattamento terapeutico in atto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico.Vero è che il Tribunale di Sorveglianza realizza – in sostanza – una motivazione perrelationem ai contenuti dell’ultima relazione sanitaria, ma d’altra parte l’esito di tale attoprocedimentale (noto alla difesa) è nel senso della attuale compatibilità tra quadro clinico eprosecuzione della detenzione. A fronte di tale dato le doglianze difensive risultanogeneriche e del resto la stessa domanda introduttiva risulta formulata in modo astratto.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.