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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07921/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Tribunale di Foggia con ordinanza del 22/06/2021 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza 24 settembre 2019 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in sede di atti introduttivi al dibattimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]Addone, imputato dei reati di lesione personale e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], rilevava che quest'ultimo era tratto contemporaneamente a giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, per rispondere, anche in concorso con terzi, di analoghi e contestuali delitti, in forma aggravata e ai danni di D'Addone. [OSCURATO:PERSONA] di pace riteneva i procedimenti tra loro connessi e individuava nel Tribunale di Foggia il giudice competente a trattarli unitariamente, disponendo la trasmissione dei propri atti direttamente in suo favore.

2. I procedimenti erano quindi chiamati, alla medesima udienza, dinanzi al Tribunale di Foggia, il quale negava l'asserita connessione e deliberava la restituzione degli atti pervenuti all'Autorità mittente.

3. [OSCURATO:PERSONA] di pace elevava conflitto negativo di competenza e rimetteva gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dei procedimenti a carico di D'Addone consegue una stasi dei medesimi, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte, che invero già il Tribunale avrebbe dovuto sollecitare (essendo tenuto a sollevare conflitto il giudice che ricusi la competenza, attribuendola a giudice già spogliatosi della controversia: Sez. 1, n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, confl. comp. in proc.

S., Rv. 272290-01).

2. Il conflitto deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza del Giudice di pace in ordine ai procedimenti a lui inizialmente assegnati.

Si consideri, infatti, che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto nel caso, diverso da quello in esame, di procedimenti riguardanti unica persona, imputata di reati in concorso formale tra loro, dovendo escludersi l'operatività dell'istituto nelle altre ipotesi previste dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale (da ultimo, Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, Della Sala, Rv. 275911-01).

Tale rilievo sarebbe già dirimente, se non fosse che nella specie radicalmente non ricorre ipotesi alcuna di connessione.

Il fatto che i reati siano stati commessi gli uni in occasione degli altri non costituisce più ragione di connessione dei relativi procedimenti, dopo la modificazione apportata all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per effetto dell'art. 1, comma 1, legge 10 marzo 2001, n. 63.

Tale circostanza, qui eventualmente predicabile, può ora rilevare ai soli fini del collegamento investigativo previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., al pari di altre circostanze qui parimenti ravvisabili, quali l'essere i reati stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, o l'esistenza di interferenze probatorie ai fini del relativo accertamento.

E l'indicato collegamento investigativo tra reati non ha alcun effetto in ordine alla competenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 371, citato, potendo solo comportare la riunione dei processi che siano di competenza del medesimo giudice (art. 17, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).

3. Affermata nei termini anzidetti la competenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], gli atti debbono essere a lui trasmessi per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] cui dispone trasmettersi gli atti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Tribunale di Foggia con ordinanza del 22/06/2021 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 24 settembre 2019 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in sede di atti introduttivi al dibattimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]Addone, imputato dei reati di lesione personale e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], rilevava che quest'ultimo era tratto contemporaneamente a giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, per rispondere, anche in concorso con terzi, di analoghi e contestuali delitti, in forma aggravata e ai danni di D'Addone. [OSCURATO:PERSONA] di pace riteneva i procedimenti tra loro connessi e individuava nel Tribunale di Foggia il giudice competente a trattarli unitariamente, disponendo la trasmissione dei propri atti direttamente in suo favore. 2. I procedimenti erano quindi chiamati, alla medesima udienza, dinanzi al Tribunale di Foggia, il quale negava l'asserita connessione e deliberava la restituzione degli atti pervenuti all'Autorità mittente. 3. [OSCURATO:PERSONA] di pace elevava conflitto negativo di competenza e rimetteva gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dei procedimenti a carico di D'Addone consegue una stasi dei medesimi, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte, che invero già il Tribunale avrebbe dovuto sollecitare (essendo tenuto a sollevare conflitto il giudice che ricusi la competenza, attribuendola a giudice già spogliatosi della controversia: Sez. 1, n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, confl. comp. in proc. S., Rv. 272290-01). 2. Il conflitto deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza del Giudice di pace in ordine ai procedimenti a lui inizialmente assegnati. Si consideri, infatti, che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto nel caso, diverso da quello in esame, di procedimenti riguardanti unica persona, imputata di reati in concorso formale tra loro, dovendo escludersi l'operatività dell'istituto nelle altre ipotesi previste dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale (da ultimo, Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, Della Sala, Rv. 275911-01). Tale rilievo sarebbe già dirimente, se non fosse che nella specie radicalmente non ricorre ipotesi alcuna di connessione. Il fatto che i reati siano stati commessi gli uni in occasione degli altri non costituisce più ragione di connessione dei relativi procedimenti, dopo la modificazione apportata all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per effetto dell'art. 1, comma 1, legge 10 marzo 2001, n. 63. Tale circostanza, qui eventualmente predicabile, può ora rilevare ai soli fini del collegamento investigativo previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., al pari di altre circostanze qui parimenti ravvisabili, quali l'essere i reati stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, o l'esistenza di interferenze probatorie ai fini del relativo accertamento. E l'indicato collegamento investigativo tra reati non ha alcun effetto in ordine alla competenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 371, citato, potendo solo comportare la riunione dei processi che siano di competenza del medesimo giudice (art. 17, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). 3. Affermata nei termini anzidetti la competenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], gli atti debbono essere a lui trasmessi per l'ulteriore corso. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] cui dispone trasmettersi gli atti
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