CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1973
Cassazione n. 23481/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1980 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LMattécon il quale si contesta la insufficiente motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della pena nel minimo si risolve in una richiesta non argomentata, non deducibile in questa sede, specie a fronte della completezza della motivazione resa, che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione del disvalore dei fatti, della spregiudicatezza dimostrata e dell'intensità del dolo nonché della personalità negativa del Meli, gravato da plurimi precedenti, e della spiccata capacità a delinquere dimostrata dalla Ferrante (pag. 3); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglie e