CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02956/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1707-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente avverso la sentenza n. 644/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.644/2018 la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'appello dell'Inps avverso la decisione con la quale il locale tribunale aveva escluso l'obbligo di iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata presso l'Inps ed il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, in relazione all'attività libero-professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale era iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria. La Corte territoriale aveva anche comunque ritenuto prescritto il credito in quanto, con riguardo al credito 2009 la scadenza era al 16 giugno 2010 e la richiesta dell'Inps era giunta il 30 giugno 2015; per l'anno 2010 era intervenuto il DPCM 12.5.2011 che aveva prorogato il termine di scadenza al 6.7.2011. Per tali ultimi contributi la ríchiesta era pervenuta il 18.7.2016. Avverso tale pronuncia l'Inps ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Era depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c,per violazione e falsa applicazione art. 3 co. 26 I.n. 335/1995, art. 18 co. 1 e 2 di n. 98/2011. Rileva la sussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi 2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. art 2 co.26-31 In. 335/1995 Ric. 2019 n. 01707 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c). L'Istituto deduce che la lettera di richiesta del pagamento inviata il 30.6.2015 aveva interrotto termine prescrizione decorrente da 21 settembre 2010 (data di presentazione della dichiarazione redditi). Con riguardo alla prima censura questa Corte ha da tempo ritenuto che "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale"( Cass.n.32167/2018). La doglianza deve quindi ritenersi fondata poiché la corte territoriale non ha tenuto conto nella sua decisione del principio sopra riportato attestativo dell'obbligo di iscrizione. Il secondo motivo merita accoglimento solo in parte con riferimento ai contributi dovuti per l'anno 2009 ( ferma restando la decisione con riferimento al 2010). Rispetto a quelli, infatti, il giudice d'appello ha erroneamente valutato l'intervenuta prescrizione in ragione della scadenza del termine per il pagamento al 16 giugno 2010 e del primo atto interruttivo del termine prescrizionale intervenuto il 30 giugno 2015. Deve preliminarmente premettersi, che questa Corte ha avuto occasione di precisare che "in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione Ric. 2019 n. 01707 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo " (Cass.n.7950/2018). Tale principio è stato considerate dalla corte territorial che, peraltro, non si è invece confrontata con quanto statuito con riguardo al differimento del termine anche per l'anno 2009. Questa Corte ha precisato che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass.n. 10273/2021). In questi termini anche la seconda censura deve essere accolta, cassata la sentenza per quanto di ragione (anche sul primo motivo per quanto detto) e rimessa la causa alla corte d'appello di Palermo, in diversa composizione perché decida in considerazione degli espressi principi oltre che sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di censura ed il secondo limitatamente all'anno 2010; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1 FEB