CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41760/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo costituente il primo ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata (ove si fa riferimento all'intervenuta confessione degli addebiti da parte del ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il primo motivo del secondo ricorso che lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo del secondo ricorso in esame, che lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e il difetto di motivazione in ordine agli aumenti disposti a titolo di continuazione non è consentito, che, in particolare, la doglianza che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; che la doglianza relativa al vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondata; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento; del tutto generico, infine, è il motivo sulla recidiva, contenuto soltanto nel titolo del motivo; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i? ricors0 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in