CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria difensiva con cui il difensore ha insistito nell’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza delTribunale di Bergamo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GrulajIlir in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 perché estintoper prescrizione e, per l’effetto, ha revocato la confisca per equivalente del profittodel reato, confermando la confisca diretta.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo diricorso la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazioneall’erronea applicazione dell’art. 578 bis cod.proc.pen. nella parte in cui la Corted’appello avrebbe qualificato come confisca diretta quella disposta sui contidell’imputato e per l’effetto non ne ha disposto la revoca.Argomenta il ricorrente che il Tribunale aveva ordinato la confisca del profittodel reato “giacente sui conti correnti, depositi, titoli, altre disponibilità finanziariesugli altri beni appartenenti alla società [OSCURATO:PERSONA] srl ovvero, in subordine, aGrulaj [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza dell'importo di 42.293,51 €; in subordine ove nonrinvenute anche parzialmente le somme corrispondenti all'importo sopramenzionato”, aveva ha ordinato la confisca per equivalente dei beni mobiliregistrati di cespiti immobiliari di altri diritti reali economicamente valutabili o diqualsiasi altra utilità di pari valore nella disponibilità o comunque riconducibileall'imputato sino all'importo di cui sopra.La corte d’appello, erroneamente qualificando la disposta confisca sui conticorrenti, titoli e disponibilità nei confronti dell’imputato quale confisca diretta enon di valore, avrebbe errato nella conferma della stessa che, in quanto confiscadi valore, doveva essere revocata.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.La difesa ha depositato memoria di replica evidenziando che la confiscadisposta, in subordine rispetto alla società [OSCURATO:PERSONA], su conti correnti,depositi, titoli, altre disponibilità finanziarie e sugli altri beni appartenenti al sig.[OSCURATO:PERSONA], sebbene qualificata come diretta, configura, in realtà, una confisca divalore. Ciò in quanto, con specifico riferimento ai reati tributari, il profitto siproduce in capo alla società che trae vantaggio dall’evasione di imposta ed è solocon riferimento all’ente medesimo che può parlarsi di confisca diretta. Di contro,l’apprensione dei beni personali dell’imputato, soggetto che non ha trattovantaggio dalla commissione del reato, può avvenire solo attraverso la confiscaper equivalente.La confisca disposta sui beni dell’imputato configura a tutti gli effetti unaconfisca di valore, che avrebbe dovuto essere revocata in conseguenzadell’estinzione del reato per prescrizione. Chiede l’annullamento della sentenzalimitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è fondato.Il Tribunale di Bergamo, all’esito della pronuncia di condanna dell’imputatoin relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture peroperazioni inesistenti, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] srl,aveva disposto la confisca nei seguenti termini: “ordina la confisca del profitto delreato giacente su conti correnti, depositi, titoli, altre disponibilità finanziarie e suglialtri beni appartenenti alla società [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in subordine, a GrulajIlir, sino a concorrenza dell’importo di €. 42.293,51; in subordine, ove nonrinvenute anche parzialmente le somme corrispondenti all’importo sopramenzionato, ordina la confisca per equivalente dei beni mobili registrati, di cespitiimmobiliari, di altri diritti reali economicamente valutabili o di qualsiasi altra utilitàdi pari valore nella disponibilità o comunque riconducibili all’imputato, sinoall’importo di cui sopra”.La Corte territoriale ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione edha confermato la confisca diretta disposta nella sentenza impugnata e revocatoquella disposta nella forma per equivalente.È noto che, in tema di reati tributari, il profitto, che si identifica nelrisparmio di spesa, si produce in capo alla società che trae vantaggio dall’evasionedi imposta per il tramite della condotta posta in essere dal suo legalerappresentante, ed è solo con riferimento all’ente medesimo che può parlarsi diconfisca diretta. Per contro l’apprensione dei beni personali dell’imputato, soggettoche non ha tratto vantaggio diretto dalla commissione del reato, può avvenire soloCon riferimento alla confisca del denaro costituente profitto o prezzo delreato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e cherappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, le Sezioniunite avevano affermato che era sempre qualificata come diretta, e non perequivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenzache non era ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecitadella specifica somma di denaro oggetto di apprensione ( Sez. U, n. 42415 del27/05/2021, Coppola, Rv. 282037 – 01; Sez. 3, n. 36683 del 14/10/2025, Rv.288862; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 – 01).Le recenti Sezioni Unite Massini (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Rv.287756) hanno mutato la prospettiva.La confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza dellaprova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora talenesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata comeconfisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazionedell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto.Consegue che la disposta confisca del profitto del reato giacente su conticorrenti, depositi, titoli, altre disponibilità finanziarie appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], cheè stata confermata con la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, nonha natura di confisca diretta in mancanza di prova del nesso di derivazione dalreato e, pertanto, deve essere qualificata quale confisca per equivalente e inpresenza di dichiarazione di prescrizione del reato tributario deve essere revocata,non trovando applicazione il disposto di cui all’art. 578 bis cod.proc.pen. secondocui “Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primocomma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o laconfisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o lacorte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia,decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento dellaresponsabilità dell'imputato”, alla luce del portato applicativo come delineato dallasentenza delle Sezioni Unite n. 4145/2022.Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo avere precisato che il richiamo,contenuto nell'art. 578-bis cod.proc.pen., alla confisca "prevista da altredisposizioni di legge" - deve riconoscersi una valenza di carattere generale, capacedi ricomprendere, siccome formulato senza ulteriori specificazioni, anche leconfische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale (Sez. U,n. 4145 del 29/09/2022, Esposito, Rv. 284209 – 01), hanno, tuttavia, affermatoche, stante la natura sanzionatoria, essa è inapplicabile in relazione ai fatti postiin essere prima della sua entrata in vigore e ove questa sia stata disposta perequivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata invigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021,Rotondi, Rv. 281342 – 01; Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, Rv. 282836 - 01; Sez.3, n. 39157 del 07/09/2021, Rv. 282374 – 01).Né a diversa conclusione circa il divieto di applicabilità ai fatti anterioriall’entrata in vigore dell’art. 578-bis, della confisca per equivalente, potrebbegiungersi per effetto di altra affermazione sempre di Sez. U, n. 13783 del 2024,dep. 2025, Massini, laddove in particolare le stesse hanno qualificato la confiscache abbia ad oggetto, come nella specie, somme di denaro, come confisca non giàpunitiva bensì ripristinatoria e dunque, come tale, non assoggettabile al divieto diretroattività di cui all’art. 2 cod. pen. Infatti, già Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025,dep. 2026, Rv. 289627 – 02, ha spiegato, con decisione che va qui richiamata,che “il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confiscaper equivalente, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024,dep. 2025, Massini, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggioeconomico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittimal'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessianteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quantol'interpretazione di quest'ultima disposizione in senso conforme all'art. 7 CEDU eall'art. 1 Prot. 1 CEDU impone di escludere l'efficacia retroattiva "in malam partem"del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome ragionevolmente imprevedibile rispettoal pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoriadell'istituto”.Da cui consegue che deve essere annullata senza rinvio la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha confermato la confisca del profitto del reatogiacente su conti correnti, depositi, titoli, altre disponibilità finanziarieappartenenti a [OSCURATO:PERSONA], statuizione che elimina. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca relativaalle somme di denaro giacenti su conti correnti, depositi, titoli e altre disponibilita'finanziarie del ricorrente, confisca che elimina.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]