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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20478/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in Milano viale Faenza n. 12/2, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Caporossi, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carabellese MariaAntonietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DubiniNumero registro generale 21722/2022Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 20478/2026Data pubblicazione 17/06/2026Stefano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZermianiPaola Eugenia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cavanna ErnestoDomenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MuzziniCristina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1389/2022depositata il 29/04/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2026dal relatore [OSCURATO:PERSONA].Udite le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] per ilcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AntonellaSalvaterra erano proprietari sin dal 1978 di un complesso immobiliare inMilano, comprendente un edificio a destinazione residenziale e uncapannone a destinazione artigianale costruito sin dal 1984 lungo il filo delconfine nord, con muro cieco.

Nel [OSCURATO:SOCIETA]. realizzava sulfondo confinante un edificio condominiale articolato in un piano «pilotis»costruito in aderenza al muro cieco del capannone fino al colmo diquest’ultimo, e in quattro piani fuori terra arretrati di mt. 5,05 dal confine,con parete finestrata sul lato nord.

Tra l’edificio condominiale e l’edificioresidenziale dei coniugi Zanolini sussisteva uno sfasamento di cm. 72 fragli spigoli più vicini.Nel 2002 i coniugi Zanolini convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi alTribunale di Milano, invocando la violazione delle distanze ex art. 9,Numero registro generale 21722/2022Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 20478/2026Data pubblicazione 17/06/2026secondo comma, del d.m. n. 1444 del 1968 e della servitù di veduta dallaterrazza al terzo piano, e chiedendo demolizione e risarcimento.

Suautorizzazione del giudice istruttore il contraddittorio veniva integrato neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] e dei singoli acquirenti delle unità immobiliari.Il Tribunale di Milano, nel 2008, accoglieva parzialmente la domanda:accertava la violazione delle distanze per le parti dell’edificio condominialeposte a meno di mt. 10 dalla parete lato nord degli edifici degli attori,condannava i convenuti — esclusa [OSCURATO:PERSONA] — alla demolizione, accoglieva lamanleva proposta dai condòmini contro [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domandarisarcitoria.La Corte di appello di Milano, nel 2013, rigettava sia l’appello principaledel [OSCURATO:PERSONA] e dei condòmini sia l’appello incidentale dei coniugiZanolini.Cass. 24471/2019, sul ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e sul ricorso incidentaledel [OSCURATO:PERSONA] e dei condòmini, dichiarava inammissibile il primo motivodel ricorso principale, accoglieva il secondo motivo del ricorso principale eil primo motivo del ricorso incidentale, dichiarava assorbiti i restanti motivie cassava con rinvio ad altra sezione della Corte distrettuale, sul rilievoche il giudice di merito aveva «ravvisato la violazione della norma senzaverificare se, in dipendenza della edificazione [OSCURATO:PERSONA] in aderenza fino alcolmo del muro cieco del preesistente edificio destinato a laboratorio, vifosse una effettiva e attuale posizione di frontalità fra due facciate»,omettendo «la verifica di un'attuale situazione di frontalità fra le duefacciate, costituente l'essenziale presupposto per l'operatività dell'art. 9»del d.m. n. 1444 del 1968.coniugi Zanolini e il [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza del 2021 la Corte fissaval’udienza per la precisazione delle conclusioni, dichiarava la contumaciadei convenuti non costituiti e tratteneva la causa in decisione assegnando itermini ex art. 190 c.p.c.

Con successiva ordinanza del 2022 disponeva laNumero registro generale 21722/2022Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 20478/2026Data pubblicazione 17/06/2026comparizione delle parti all’udienza fissata «al fine di acquisire chiarimentisullo stato dei luoghi nel contraddittorio delle parti»; all’esito di taleudienza la Corte tratteneva la causa in decisione.Con la sentenza impugnata, del 2022, la Corte distrettuale accertavache l’edificio condominiale era stato realizzato nel rispetto delle distanzelegali, condannava i coniugi Zanolini alle spese dei vari gradi e disponevala restituzione ex art. 336 c.p.c. delle somme versate in esecuzione delleprecedenti sentenze.Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, articolato incinque motivi illustrati da memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con controricorso ememoria il [OSCURATO:PERSONA] e quattordici condòmini.

Resiste con autonomocontroricorso e memoria [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Sono rimasti intimativentotto condòmini.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Per la sua natura processuale e per la sua priorità logica si esaminaanzitutto il quarto motivo, con cui si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell'art. 352 c.p.c. — omessa fissazione di udienza per laprecisazione delle conclusioni e per eventuali note conclusive a seguitodella remissione in istruttoria del procedimento».Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano, quale giudice delrinvio, dopo aver trattenuto la causa in decisione all'udienza del 14dicembre 2021 sulle conclusioni precisate e con assegnazione dei terminiex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 14 marzo 2022 abbia rimesso lacausa sul ruolo per la comparizione delle parti a chiarimenti sullasituazione dei luoghi — in considerazione di quanto disposto da Cass.24471/2019 — e che, all'esito di tale incombente, abbia nuovamenteassunto la causa in decisione omettendo, in violazione dell'art. 352 c.p.c.,l'invito a precisare le conclusioni e la concessione dei termini per le noteconclusive.Numero registro generale 21722/2022Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 20478/2026Data pubblicazione 17/06/2026Dalla sentenza impugnata (pag. 11) risulta che, mentre alla primaassunzione in decisione (udienza del 14 dicembre 2021) la causa era statatrattenuta «con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il depositodegli scritti conclusivi finali», all'esito della comparizione del 12 aprile2022 — fissata per i chiarimenti — la Corte «tratteneva la causa indecisione immediata», deliberandola nella camera di consiglio dello stessogiorno; né risulta che le parti abbiano rinunciato ai termini, riportandoanzi il frontespizio le conclusioni rassegnate il 14 dicembre 2021.Il quarto motivo è pertanto fondato.Trova applicazione il testo dell'art. 352 c.p.c. vigente ratione temporis,che impone, nella fase decisoria, lo scambio delle comparse conclusionali edelle memorie di replica nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Perconsolidato orientamento, la rimessione della causa sul ruolo persollecitare il contraddittorio delle parti riporta il giudizio nella fasedecisoria, con conseguente necessità di osservare le prescrizioni dell'art.352 c.p.c., anche quanto ai termini dell'art. 190; la loro mancataconcessione determina la nullità della sentenza, senza che occorraverificare in concreto il pregiudizio subìto dalla parte, trattandosi di terminila cui violazione è stata valutata in astratto dal legislatore come lesiva, insé, del diritto di difesa (Cass. 4202/2021; Cass.

SU 36596/2021).2. - L'accoglimento del quarto motivo, attinente alla regolareinstaurazione del contraddittorio nella fase decisoria, comportal'assorbimento del primo, del secondo, del terzo e del quinto motivo.Poiché l'assorbimento consegue all'accoglimento di un motivo processualecon cassazione e rinvio, e i motivi assorbiti — attinenti al merito dellacontroversia sulle distanze (primo, secondo e terzo) e allaregolamentazione delle spese (quinto) — sono rilevanti ai fini del giudiziodi rinvio, se ne espone il contenuto.Con il primo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art.384, secondo comma, c.p.c. — error in procedendo per non essersi laNumero registro generale 21722/2022Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 20478/2026Data pubblicazione 17/06/2026Corte d'appello uniformata ai principi di diritto e ai criteri indicati dallaCorte di cassazione con la sentenza di annullamento e per non averdisposto gli ulteriori accertamenti di fatto necessari alla decisione dimerito»: il ricorrente lamenta che la Corte di rinvio non si sia uniformataai principi di Cass. 24471/2019 — criterio di misurazione lineare, e nonradiale, della distanza tra edifici antistanti; irrilevanza dell'altezza degliedifici; sufficienza di una sola parete finestrata; nozione di frontalitàestesa agli spigoli e agli angoli, le cui linee direttrici intersecano lacostruzione opposta — e non abbia disposto gli accertamenti di fattonecessari, segnatamente quanto allo sfasamento di 72 centimetri tra lefacciate finestrate.Con il secondo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazionedell'art. 384, secondo comma, c.p.c. — error in procedendo per nonessersi la Corte d'appello uniformata ai principi di diritto e ai criteri indicatidalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento»: si lamental'omessa motivazione sul principio di prevenzione nell'applicazione dell'art.9 d.m. 1444/1968 in ipotesi di costruzione in aderenza, principio devolutoda Cass. 24471/2019, assumendosi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto sottrarsiall'obbligo di distanza soltanto se la parete del fabbricato Zanolini versocui ha costruito in aderenza fosse stata finestrata, ciò che non ricorre.Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art.384, secondo comma, c.p.c., e dell'art. 61 c.p.c. — error in procedendoper non aver disposto i necessari ulteriori accertamenti di fatto e per averprovveduto esclusivamente con la comparizione dei consulenti tecnici diparte, anziché con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio» (art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.): si lamenta che la Corte di rinvio, a fronte delcontrasto tra i consulenti di parte sulla frontalità e sullo sfasamento di 72centimetri, non abbia convocato il consulente d'ufficio a chiarimenti nédisposto nuove indagini, con conseguente difetto di motivazione.Numero registro generale 21722/2022Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 20478/2026Data pubblicazione 17/06/2026Con il quinto motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., in relazione a Corte costituzionale19 aprile 2018, n. 77 — omessa declaratoria di compensazione dellespese»: si lamenta che la Corte di rinvio, nel condannare i soccombentialla rifusione delle spese di tutti i gradi, abbia omesso di disporne lacompensazione.3. - Il quarto motivo è accolto; sono assorbiti gli altri.

La sentenzaimpugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviataalla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che procederà alladecisione previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e lememorie di replica ai sensi degli artt. 352 e 190 c.p.c., riesaminando perquanto di ragione i motivi assorbiti e provvedendo altresì sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restantimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appellodi Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].L'Estensore Il PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in Milano viale Faenza n. 12/2, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Caporossi, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carabellese MariaAntonietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DubiniNumero registro generale 21722/2022Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 20478/2026Data pubblicazione 17/06/2026Stefano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZermianiPaola Eugenia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cavanna ErnestoDomenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MuzziniCristina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1389/2022depositata il 29/04/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2026dal relatore [OSCURATO:PERSONA].Udite le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] per ilcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AntonellaSalvaterra erano proprietari sin dal 1978 di un complesso immobiliare inMilano, comprendente un edificio a destinazione residenziale e uncapannone a destinazione artigianale costruito sin dal 1984 lungo il filo delconfine nord, con muro cieco. Nel [OSCURATO:SOCIETA]. realizzava sulfondo confinante un edificio condominiale articolato in un piano «pilotis»costruito in aderenza al muro cieco del capannone fino al colmo diquest’ultimo, e in quattro piani fuori terra arretrati di mt. 5,05 dal confine,con parete finestrata sul lato nord. Tra l’edificio condominiale e l’edificioresidenziale dei coniugi Zanolini sussisteva uno sfasamento di cm. 72 fragli spigoli più vicini.Nel 2002 i coniugi Zanolini convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi alTribunale di Milano, invocando la violazione delle distanze ex art. 9,Numero registro generale 21722/2022Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 20478/2026Data pubblicazione 17/06/2026secondo comma, del d.m. n. 1444 del 1968 e della servitù di veduta dallaterrazza al terzo piano, e chiedendo demolizione e risarcimento. Suautorizzazione del giudice istruttore il contraddittorio veniva integrato neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] e dei singoli acquirenti delle unità immobiliari.Il Tribunale di Milano, nel 2008, accoglieva parzialmente la domanda:accertava la violazione delle distanze per le parti dell’edificio condominialeposte a meno di mt. 10 dalla parete lato nord degli edifici degli attori,condannava i convenuti — esclusa [OSCURATO:PERSONA] — alla demolizione, accoglieva lamanleva proposta dai condòmini contro [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domandarisarcitoria.La Corte di appello di Milano, nel 2013, rigettava sia l’appello principaledel [OSCURATO:PERSONA] e dei condòmini sia l’appello incidentale dei coniugiZanolini.Cass. 24471/2019, sul ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e sul ricorso incidentaledel [OSCURATO:PERSONA] e dei condòmini, dichiarava inammissibile il primo motivodel ricorso principale, accoglieva il secondo motivo del ricorso principale eil primo motivo del ricorso incidentale, dichiarava assorbiti i restanti motivie cassava con rinvio ad altra sezione della Corte distrettuale, sul rilievoche il giudice di merito aveva «ravvisato la violazione della norma senzaverificare se, in dipendenza della edificazione [OSCURATO:PERSONA] in aderenza fino alcolmo del muro cieco del preesistente edificio destinato a laboratorio, vifosse una effettiva e attuale posizione di frontalità fra due facciate»,omettendo «la verifica di un'attuale situazione di frontalità fra le duefacciate, costituente l'essenziale presupposto per l'operatività dell'art. 9»del d.m. n. 1444 del 1968.coniugi Zanolini e il [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza del 2021 la Corte fissaval’udienza per la precisazione delle conclusioni, dichiarava la contumaciadei convenuti non costituiti e tratteneva la causa in decisione assegnando itermini ex art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 2022 disponeva laNumero registro generale 21722/2022Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 20478/2026Data pubblicazione 17/06/2026comparizione delle parti all’udienza fissata «al fine di acquisire chiarimentisullo stato dei luoghi nel contraddittorio delle parti»; all’esito di taleudienza la Corte tratteneva la causa in decisione.Con la sentenza impugnata, del 2022, la Corte distrettuale accertavache l’edificio condominiale era stato realizzato nel rispetto delle distanzelegali, condannava i coniugi Zanolini alle spese dei vari gradi e disponevala restituzione ex art. 336 c.p.c. delle somme versate in esecuzione delleprecedenti sentenze.Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, articolato incinque motivi illustrati da memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso ememoria il [OSCURATO:PERSONA] e quattordici condòmini. Resiste con autonomocontroricorso e memoria [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Sono rimasti intimativentotto condòmini.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Per la sua natura processuale e per la sua priorità logica si esaminaanzitutto il quarto motivo, con cui si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell'art. 352 c.p.c. — omessa fissazione di udienza per laprecisazione delle conclusioni e per eventuali note conclusive a seguitodella remissione in istruttoria del procedimento».Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano, quale giudice delrinvio, dopo aver trattenuto la causa in decisione all'udienza del 14dicembre 2021 sulle conclusioni precisate e con assegnazione dei terminiex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 14 marzo 2022 abbia rimesso lacausa sul ruolo per la comparizione delle parti a chiarimenti sullasituazione dei luoghi — in considerazione di quanto disposto da Cass.24471/2019 — e che, all'esito di tale incombente, abbia nuovamenteassunto la causa in decisione omettendo, in violazione dell'art. 352 c.p.c.,l'invito a precisare le conclusioni e la concessione dei termini per le noteconclusive.Numero registro generale 21722/2022Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 20478/2026Data pubblicazione 17/06/2026Dalla sentenza impugnata (pag. 11) risulta che, mentre alla primaassunzione in decisione (udienza del 14 dicembre 2021) la causa era statatrattenuta «con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il depositodegli scritti conclusivi finali», all'esito della comparizione del 12 aprile2022 — fissata per i chiarimenti — la Corte «tratteneva la causa indecisione immediata», deliberandola nella camera di consiglio dello stessogiorno; né risulta che le parti abbiano rinunciato ai termini, riportandoanzi il frontespizio le conclusioni rassegnate il 14 dicembre 2021.Il quarto motivo è pertanto fondato.Trova applicazione il testo dell'art. 352 c.p.c. vigente ratione temporis,che impone, nella fase decisoria, lo scambio delle comparse conclusionali edelle memorie di replica nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Perconsolidato orientamento, la rimessione della causa sul ruolo persollecitare il contraddittorio delle parti riporta il giudizio nella fasedecisoria, con conseguente necessità di osservare le prescrizioni dell'art.352 c.p.c., anche quanto ai termini dell'art. 190; la loro mancataconcessione determina la nullità della sentenza, senza che occorraverificare in concreto il pregiudizio subìto dalla parte, trattandosi di terminila cui violazione è stata valutata in astratto dal legislatore come lesiva, insé, del diritto di difesa (Cass. 4202/2021; Cass. SU 36596/2021).2. - L'accoglimento del quarto motivo, attinente alla regolareinstaurazione del contraddittorio nella fase decisoria, comportal'assorbimento del primo, del secondo, del terzo e del quinto motivo.Poiché l'assorbimento consegue all'accoglimento di un motivo processualecon cassazione e rinvio, e i motivi assorbiti — attinenti al merito dellacontroversia sulle distanze (primo, secondo e terzo) e allaregolamentazione delle spese (quinto) — sono rilevanti ai fini del giudiziodi rinvio, se ne espone il contenuto.Con il primo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art.384, secondo comma, c.p.c. — error in procedendo per non essersi laNumero registro generale 21722/2022Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 20478/2026Data pubblicazione 17/06/2026Corte d'appello uniformata ai principi di diritto e ai criteri indicati dallaCorte di cassazione con la sentenza di annullamento e per non averdisposto gli ulteriori accertamenti di fatto necessari alla decisione dimerito»: il ricorrente lamenta che la Corte di rinvio non si sia uniformataai principi di Cass. 24471/2019 — criterio di misurazione lineare, e nonradiale, della distanza tra edifici antistanti; irrilevanza dell'altezza degliedifici; sufficienza di una sola parete finestrata; nozione di frontalitàestesa agli spigoli e agli angoli, le cui linee direttrici intersecano lacostruzione opposta — e non abbia disposto gli accertamenti di fattonecessari, segnatamente quanto allo sfasamento di 72 centimetri tra lefacciate finestrate.Con il secondo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazionedell'art. 384, secondo comma, c.p.c. — error in procedendo per nonessersi la Corte d'appello uniformata ai principi di diritto e ai criteri indicatidalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento»: si lamental'omessa motivazione sul principio di prevenzione nell'applicazione dell'art.9 d.m. 1444/1968 in ipotesi di costruzione in aderenza, principio devolutoda Cass. 24471/2019, assumendosi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto sottrarsiall'obbligo di distanza soltanto se la parete del fabbricato Zanolini versocui ha costruito in aderenza fosse stata finestrata, ciò che non ricorre.Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art.384, secondo comma, c.p.c., e dell'art. 61 c.p.c. — error in procedendoper non aver disposto i necessari ulteriori accertamenti di fatto e per averprovveduto esclusivamente con la comparizione dei consulenti tecnici diparte, anziché con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio» (art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.): si lamenta che la Corte di rinvio, a fronte delcontrasto tra i consulenti di parte sulla frontalità e sullo sfasamento di 72centimetri, non abbia convocato il consulente d'ufficio a chiarimenti nédisposto nuove indagini, con conseguente difetto di motivazione.Numero registro generale 21722/2022Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 20478/2026Data pubblicazione 17/06/2026Con il quinto motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., in relazione a Corte costituzionale19 aprile 2018, n. 77 — omessa declaratoria di compensazione dellespese»: si lamenta che la Corte di rinvio, nel condannare i soccombentialla rifusione delle spese di tutti i gradi, abbia omesso di disporne lacompensazione.3. - Il quarto motivo è accolto; sono assorbiti gli altri. La sentenzaimpugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviataalla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che procederà alladecisione previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e lememorie di replica ai sensi degli artt. 352 e 190 c.p.c., riesaminando perquanto di ragione i motivi assorbiti e provvedendo altresì sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restantimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appellodi Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].L'Estensore Il PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA]
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