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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 07554/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7554/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 25/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 155/2026* * UP 03/02/2026* * * * 38667/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto nell interesse di* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di appello di Messinavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsouditalarelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzilette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha concluso chiedendoche il ricorso venga dichiarato inammissibilelette le conclusioni del difensore del ricorrente avv. * * che ha chiestol annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 aprile 2025 dal Giudice dell udienzapreliminare del Tribunale di Messina nei confronti per quel che qui rileva dell odiernoricorrente per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato a mezzo del propriodifensore formulando quattro motivi di impugnazione.2.1. * della motivazione con riferimento alle censure articolate nell atto diappello in ordine alle contraddizioni emerse nella narrazione delle due persone offese.2.2. * della motivazione e travisamento della prova sempre in ordine a quantoriferito dalle vittime poiché nella sentenza di appello sarebbero state invertite le dichiarazionidell una e dell altra e ne avrebbe comunque frainteso il contenuto per quanto attiene alladinamica dell azione e all uso dell arma.2.3.

Violazione dell art. 628 terzo comma cod. pen. e illogicità della motivazione inrelazione all aggravante dell uso dell arma ritenuta sulla base di mere congetture.2.4. * di motivazione per quel che riguarda il diniego delle circostanze attenuantigeneriche.3.

Si è proceduto con trattazione scritta ai sensi dell art. 611 comma 1 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti in quantomeramente rivalutativi generici siccome avulsi dall effettivo contenuto della decisione ecomunque manifestamente infondati.2.

La Corte territoriale ha proceduto a uno scrutinio sereno e non superficiale delracconto delle due persone offese giustificandone le marginali incongruenze con lo stato diagitazione dopo l aggressione e lo stupro evidenziando l assenza di intenti calunniosi e ilconforto di solidi riscontri pp. 5 6 .* congruo apparato argomentativo è incensurabile in sede di legittimità * 6n. 27322 del 14/04/2008 De * * 240524 01 e neppure si ravvisano questionisollevate dalla difesa e rimaste effettivamente irrisolte posto che il giudice del gravame nonè tenuto a compiere un analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente tutte le risultanze processuali essendo invece sufficiente cheanche attraverso una loro valutazione globale spieghi in modo logico e adeguato le ragionidel proprio convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo debbonopertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che anche se nonespressamente confutate siano logicamente incompatibili con la decisione adottata cfr.* 6 n. 34532 del 22/06/2021 * Rv 281935 01 * 6 n. 49970 del 19/10/2012* * 254107 01 .* appare sussistere il travisamento della prova posto che l equivoco denunciatodai ricorrenti si fonderebbe solo sull individuazione del soggetto a cui debba riferirsi lalocuzione «quest ultima».Il primo e il secondo motivo sono dunque aspecifici e fattuali nei termini suaccennati.3.

La prova dell uso dell arma deriva direttamente da quanto dichiarato concordementedalle due persone offese a ciò i giudici di appello aggiungono ulteriori considerazioni diordine logico a supporto della versione delle donne sudamericane già scrutinata e di per sésola sufficiente.Il terzo motivo è quindi generico e manifestamente infondato.4. * l accurata ricostruzione della brutale aggressione nella sentenza impugnata sistigmatizzano le modalità insidiose e violente dell azione consumata in un luogo di privatadimora e tale da sollevare un particolare allarme sociale nonché la mancanza diresipiscenza desumibile dalle dichiarazioni mendaci e implausibili rese in sede diinterrogatorio e l incongruità della somma versata alle persone offese.In tal modo è stata motivata congruamente l impossibilità di riconoscere le circostanzeD altronde è sufficiente che il giudice faccia riferimento ai soli elementi ritenuti rilevantirimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione * 2 n. 23903 del15/07/2020 * * 279549–02 * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * *271269 01 .Il quarto motivo risulta pertanto manifestamente infondato.5.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e a titolo di sanzione pecuniaria di una somma infavore della * delle ammende da liquidarsi equitativamente valutati i profili di colpaemergenti dall impugnazione Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186 nella misura indicata indispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7554/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 25/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 155/2026* * UP 03/02/2026* * * * 38667/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto nell interesse di* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di appello di Messinavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsouditalarelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzilette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha concluso chiedendoche il ricorso venga dichiarato inammissibilelette le conclusioni del difensore del ricorrente avv. * * che ha chiestol annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 aprile 2025 dal Giudice dell udienzapreliminare del Tribunale di Messina nei confronti per quel che qui rileva dell odiernoricorrente per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato a mezzo del propriodifensore formulando quattro motivi di impugnazione.2.1. * della motivazione con riferimento alle censure articolate nell atto diappello in ordine alle contraddizioni emerse nella narrazione delle due persone offese.2.2. * della motivazione e travisamento della prova sempre in ordine a quantoriferito dalle vittime poiché nella sentenza di appello sarebbero state invertite le dichiarazionidell una e dell altra e ne avrebbe comunque frainteso il contenuto per quanto attiene alladinamica dell azione e all uso dell arma.2.3.

Violazione dell art. 628 terzo comma cod. pen. e illogicità della motivazione inrelazione all aggravante dell uso dell arma ritenuta sulla base di mere congetture.2.4. * di motivazione per quel che riguarda il diniego delle circostanze attenuantigeneriche.3.

Si è proceduto con trattazione scritta ai sensi dell art. 611 comma 1 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti in quantomeramente rivalutativi generici siccome avulsi dall effettivo contenuto della decisione ecomunque manifestamente infondati.2.

La Corte territoriale ha proceduto a uno scrutinio sereno e non superficiale delracconto delle due persone offese giustificandone le marginali incongruenze con lo stato diagitazione dopo l aggressione e lo stupro evidenziando l assenza di intenti calunniosi e ilconforto di solidi riscontri pp. 5 6 .* congruo apparato argomentativo è incensurabile in sede di legittimità * 6n. 27322 del 14/04/2008 De * * 240524 01 e neppure si ravvisano questionisollevate dalla difesa e rimaste effettivamente irrisolte posto che il giudice del gravame nonè tenuto a compiere un analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente tutte le risultanze processuali essendo invece sufficiente cheanche attraverso una loro valutazione globale spieghi in modo logico e adeguato le ragionidel proprio convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo debbonopertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che anche se nonespressamente confutate siano logicamente incompatibili con la decisione adottata cfr.* 6 n. 34532 del 22/06/2021 * Rv 281935 01 * 6 n. 49970 del 19/10/2012* * 254107 01 .* appare sussistere il travisamento della prova posto che l equivoco denunciatodai ricorrenti si fonderebbe solo sull individuazione del soggetto a cui debba riferirsi lalocuzione «quest ultima».Il primo e il secondo motivo sono dunque aspecifici e fattuali nei termini suaccennati.3.

La prova dell uso dell arma deriva direttamente da quanto dichiarato concordementedalle due persone offese a ciò i giudici di appello aggiungono ulteriori considerazioni diordine logico a supporto della versione delle donne sudamericane già scrutinata e di per sésola sufficiente.Il terzo motivo è quindi generico e manifestamente infondato.4. * l accurata ricostruzione della brutale aggressione nella sentenza impugnata sistigmatizzano le modalità insidiose e violente dell azione consumata in un luogo di privatadimora e tale da sollevare un particolare allarme sociale nonché la mancanza diresipiscenza desumibile dalle dichiarazioni mendaci e implausibili rese in sede diinterrogatorio e l incongruità della somma versata alle persone offese.In tal modo è stata motivata congruamente l impossibilità di riconoscere le circostanzeD altronde è sufficiente che il giudice faccia riferimento ai soli elementi ritenuti rilevantirimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione * 2 n. 23903 del15/07/2020 * * 279549–02 * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * *271269 01 .Il quarto motivo risulta pertanto manifestamente infondato.5.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e a titolo di sanzione pecuniaria di una somma infavore della * delle ammende da liquidarsi equitativamente valutati i profili di colpaemergenti dall impugnazione Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186 nella misura indicata indispositivo. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7554/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 25/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 155/2026* * UP 03/02/2026* * * * 38667/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto nell interesse di* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di appello di Messinavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsouditalarelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzilette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha concluso chiedendoche il ricorso venga dichiarato inammissibilelette le conclusioni del difensore del ricorrente avv. * * che ha chiestol annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 aprile 2025 dal Giudice dell udienzapreliminare del Tribunale di Messina nei confronti per quel che qui rileva dell odiernoricorrente per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato a mezzo del propriodifensore formulando quattro motivi di impugnazione.2.1. * della motivazione con riferimento alle censure articolate nell atto diappello in ordine alle contraddizioni emerse nella narrazione delle due persone offese.2.2. * della motivazione e travisamento della prova sempre in ordine a quantoriferito dalle vittime poiché nella sentenza di appello sarebbero state invertite le dichiarazionidell una e dell altra e ne avrebbe comunque frainteso il contenuto per quanto attiene alladinamica dell azione e all uso dell arma.2.3. Violazione dell art. 628 terzo comma cod. pen. e illogicità della motivazione inrelazione all aggravante dell uso dell arma ritenuta sulla base di mere congetture.2.4. * di motivazione per quel che riguarda il diniego delle circostanze attenuantigeneriche.3. Si è proceduto con trattazione scritta ai sensi dell art. 611 comma 1 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti in quantomeramente rivalutativi generici siccome avulsi dall effettivo contenuto della decisione ecomunque manifestamente infondati.2. La Corte territoriale ha proceduto a uno scrutinio sereno e non superficiale delracconto delle due persone offese giustificandone le marginali incongruenze con lo stato diagitazione dopo l aggressione e lo stupro evidenziando l assenza di intenti calunniosi e ilconforto di solidi riscontri pp. 5 6 .* congruo apparato argomentativo è incensurabile in sede di legittimità * 6n. 27322 del 14/04/2008 De * * 240524 01 e neppure si ravvisano questionisollevate dalla difesa e rimaste effettivamente irrisolte posto che il giudice del gravame nonè tenuto a compiere un analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente tutte le risultanze processuali essendo invece sufficiente cheanche attraverso una loro valutazione globale spieghi in modo logico e adeguato le ragionidel proprio convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo debbonopertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che anche se nonespressamente confutate siano logicamente incompatibili con la decisione adottata cfr.* 6 n. 34532 del 22/06/2021 * Rv 281935 01 * 6 n. 49970 del 19/10/2012* * 254107 01 .* appare sussistere il travisamento della prova posto che l equivoco denunciatodai ricorrenti si fonderebbe solo sull individuazione del soggetto a cui debba riferirsi lalocuzione «quest ultima».Il primo e il secondo motivo sono dunque aspecifici e fattuali nei termini suaccennati.3. La prova dell uso dell arma deriva direttamente da quanto dichiarato concordementedalle due persone offese a ciò i giudici di appello aggiungono ulteriori considerazioni diordine logico a supporto della versione delle donne sudamericane già scrutinata e di per sésola sufficiente.Il terzo motivo è quindi generico e manifestamente infondato.4. * l accurata ricostruzione della brutale aggressione nella sentenza impugnata sistigmatizzano le modalità insidiose e violente dell azione consumata in un luogo di privatadimora e tale da sollevare un particolare allarme sociale nonché la mancanza diresipiscenza desumibile dalle dichiarazioni mendaci e implausibili rese in sede diinterrogatorio e l incongruità della somma versata alle persone offese.In tal modo è stata motivata congruamente l impossibilità di riconoscere le circostanzeD altronde è sufficiente che il giudice faccia riferimento ai soli elementi ritenuti rilevantirimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione * 2 n. 23903 del15/07/2020 * * 279549–02 * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * *271269 01 .Il quarto motivo risulta pertanto manifestamente infondato.5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e a titolo di sanzione pecuniaria di una somma infavore della * delle ammende da liquidarsi equitativamente valutati i profili di colpaemergenti dall impugnazione Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186 nella misura indicata indispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7554/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 25/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 155/2026* * UP 03/02/2026* * * * 38667/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto nell interesse di* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di appello di Messinavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsouditalarelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzilette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha concluso chiedendoche il ricorso venga dichiarato inammissibilelette le conclusioni del difensore del ricorrente avv. * * che ha chiestol annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 aprile 2025 dal Giudice dell udienzapreliminare del Tribunale di Messina nei confronti per quel che qui rileva dell odiernoricorrente per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato a mezzo del propriodifensore formulando quattro motivi di impugnazione.2.1. * della motivazione con riferimento alle censure articolate nell atto diappello in ordine alle contraddizioni emerse nella narrazione delle due persone offese.2.2. * della motivazione e travisamento della prova sempre in ordine a quantoriferito dalle vittime poiché nella sentenza di appello sarebbero state invertite le dichiarazionidell una e dell altra e ne avrebbe comunque frainteso il contenuto per quanto attiene alladinamica dell azione e all uso dell arma.2.3. Violazione dell art. 628 terzo comma cod. pen. e illogicità della motivazione inrelazione all aggravante dell uso dell arma ritenuta sulla base di mere congetture.2.4. * di motivazione per quel che riguarda il diniego delle circostanze attenuantigeneriche.3. Si è proceduto con trattazione scritta ai sensi dell art. 611 comma 1 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti in quantomeramente rivalutativi generici siccome avulsi dall effettivo contenuto della decisione ecomunque manifestamente infondati.2. La Corte territoriale ha proceduto a uno scrutinio sereno e non superficiale delracconto delle due persone offese giustificandone le marginali incongruenze con lo stato diagitazione dopo l aggressione e lo stupro evidenziando l assenza di intenti calunniosi e ilconforto di solidi riscontri pp. 5 6 .* congruo apparato argomentativo è incensurabile in sede di legittimità * 6n. 27322 del 14/04/2008 De * * 240524 01 e neppure si ravvisano questionisollevate dalla difesa e rimaste effettivamente irrisolte posto che il giudice del gravame nonè tenuto a compiere un analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente tutte le risultanze processuali essendo invece sufficiente cheanche attraverso una loro valutazione globale spieghi in modo logico e adeguato le ragionidel proprio convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo debbonopertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che anche se nonespressamente confutate siano logicamente incompatibili con la decisione adottata cfr.* 6 n. 34532 del 22/06/2021 * Rv 281935 01 * 6 n. 49970 del 19/10/2012* * 254107 01 .* appare sussistere il travisamento della prova posto che l equivoco denunciatodai ricorrenti si fonderebbe solo sull individuazione del soggetto a cui debba riferirsi lalocuzione «quest ultima».Il primo e il secondo motivo sono dunque aspecifici e fattuali nei termini suaccennati.3. La prova dell uso dell arma deriva direttamente da quanto dichiarato concordementedalle due persone offese a ciò i giudici di appello aggiungono ulteriori considerazioni diordine logico a supporto della versione delle donne sudamericane già scrutinata e di per sésola sufficiente.Il terzo motivo è quindi generico e manifestamente infondato.4. * l accurata ricostruzione della brutale aggressione nella sentenza impugnata sistigmatizzano le modalità insidiose e violente dell azione consumata in un luogo di privatadimora e tale da sollevare un particolare allarme sociale nonché la mancanza diresipiscenza desumibile dalle dichiarazioni mendaci e implausibili rese in sede diinterrogatorio e l incongruità della somma versata alle persone offese.In tal modo è stata motivata congruamente l impossibilità di riconoscere le circostanzeD altronde è sufficiente che il giudice faccia riferimento ai soli elementi ritenuti rilevantirimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione * 2 n. 23903 del15/07/2020 * * 279549–02 * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * *271269 01 .Il quarto motivo risulta pertanto manifestamente infondato.5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e a titolo di sanzione pecuniaria di una somma infavore della * delle ammende da liquidarsi equitativamente valutati i profili di colpaemergenti dall impugnazione Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186 nella misura indicata indispositivo. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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