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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40273/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di VILLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/09/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le memorie con allegati; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per rimessione di querela in riferimento al reato di cui al capo B e con rinvio, per la determinazione della pena, con riferimento al reato di cui al capo A; lette le memorie trasmesse a mezzo p.e.c., da ultimo il 5 aprile 2024, dal difensore del ricorrente, con allegati verbali di rimessione di querela e relativa accettazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 4 maggio 2022, il Tribunale di Monza accertava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai due episodi di truffa contestati ai capi A e B dell'imputazione, posti in continuazione tra loro.

Ritenuto più grave il delitto sub B (per il quale è recentemente intervenuta rimessione di querela) e misurata la sanzione per tale più grave reato in mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, il Tribunale applicava l'aumento per la continuazione con l'omogeneo delitto di cui al capo A (in relazione al quale non è intervenuta rimessione di querela) calcolandolo in mesi due di reclusione ed euro cento di multa.

La sentenza era appellata dall'imputato, che spendeva motivi di gravame in tema di qualificazione penale del ritenuto mero inadempimento contrattuale, misura della sanzione, negazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte milanese, argomentando nel merito in riferimento a tutti i motivi di e gravame li rigettava, confermava in toto la misura della sanzione applicata in primo grado.

Avvero tale decisione, presa in perfetta conformità verticale con quella di primo grado, proponeva ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo ed in maniera promiscua vizi esiziali di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., trattandosi di mero inadempimento contrattuale, come dimostra anche la corrispondenza -travisata nel contenuto informativo- tra AIRITALY ed i clienti dell'agenzia gestita dall'imputato; con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione della legge penale quanto a rigetto del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, con il terzo motivo, subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale (artt. 62 bis e 165 cod. pen.).

1. Deve preliminarmente rilevarsi che con memoria del 5 aprile 2024 ed allegati, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato contestato (capo B) per intervenuta rimessione di querela;

1.1. Anche il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita in riferimento al capo B ([OSCURATO:PERSONA] Grado) ha trasmesso a mezzo p.e.c. atto di rimessione di querela (in data 15 marzo 2024), seguita da rituale verbale di accettazione dell'imputato in data 4 aprile 2024; 1.1 Il reato descritto al capo B, per cui è stato proposto ricorso è estinto per intervenuta rimessione di querela.

Consegue, in riferimento a tale capo, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La rimessione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità /I e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326).

2. Il ricorso proposto avverso la decisione di condanna per il delitto di truffa di cui al capo A (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) deve ritenersi manifestamente infondato.

2.1. Ed invero, con il primo motivo il ricorrente reitera doglianze di merito in ordine alla penale illiceità della condotta.

La Corte ha sul punto esaurientemente argomentato la propria decisione, valorizzando documenti e circostanze di fatto non controverse.

Il dedotto travisamento della prova documentale (corrispondenza con AIRITALY) non è accompagnato da alcuna allegazione, talché il motivo deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità sub specie di autosufficienza; il motivo è altresì inammissibile, giacché difetta di allegazione della decisività, l'accertamento di merito fonda, infatti, sulla valutazione di un complesso di elementi documentali e narrativi, uno solo dei quali è posto in discussione con i motivi di ricorso.

Consegue che il motivo che pone in discussione uno solo degli elementi costituenti ratio decidendi non supera la c.d. prova di resistenza, giacché nulla argomenta in ordine alla decisività del rilevato deficit di intelligenza del testo documentale (peraltro non allegato).

2.2. Con il secondo motivo si censura la doppia decisione conforme con la quale i giudici del merito hanno ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, non ravvisando, con argomentare esaustivo e aderente alla vigente normativa, alcuna valida ragione di sostegno alla richiesta attenuante.

Il motivo è pertanto inammissibile perché con esso si chiede alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria decisione a quella dei giudici di merito, che non appare né inosservante del disposto normativo, né manifestamente illogica.

2.3. Il terzo motivo di ricorso (violazione dell'art. 165 cod. pen. in tema di subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale in favore della costituita parte civile) difetta all'attualità di interesse, per effetto della rimessione di querela e conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al delitto descritto al capo B (unico per il quale era costituta una parte civile del processo; v.

Sez.

U, n. 32939 del 27/04/2023, Rv. 284969 - 01).

2.4. Ciò nonpertanto, ferma la irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità per il fatto descritto al capo A, va comunque disposta la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano per la determinazione della pena relativa a tale capo, che ha perso la sua fisionomia di reato satellite, per divenire unico reato sanzionabile.

La misura di tale sanzione non può essere calcolata da questa Corte in mancanza di parametri di merito prefissati, trattandosi di tipica prerogativa del giudice di merito.

3. Nulla è dovuto per le spese in ragione dell'esito parzialmente favorevole del ricorso in punto di pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B), perché il reato è estinto per remissione di querela.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A).

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per la determinazione della pena.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di VILLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/09/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le memorie con allegati; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per rimessione di querela in riferimento al reato di cui al capo B e con rinvio, per la determinazione della pena, con riferimento al reato di cui al capo A; lette le memorie trasmesse a mezzo p.e.c., da ultimo il 5 aprile 2024, dal difensore del ricorrente, con allegati verbali di rimessione di querela e relativa accettazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 4 maggio 2022, il Tribunale di Monza accertava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai due episodi di truffa contestati ai capi A e B dell'imputazione, posti in continuazione tra loro. Ritenuto più grave il delitto sub B (per il quale è recentemente intervenuta rimessione di querela) e misurata la sanzione per tale più grave reato in mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, il Tribunale applicava l'aumento per la continuazione con l'omogeneo delitto di cui al capo A (in relazione al quale non è intervenuta rimessione di querela) calcolandolo in mesi due di reclusione ed euro cento di multa. La sentenza era appellata dall'imputato, che spendeva motivi di gravame in tema di qualificazione penale del ritenuto mero inadempimento contrattuale, misura della sanzione, negazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte milanese, argomentando nel merito in riferimento a tutti i motivi di e gravame li rigettava, confermava in toto la misura della sanzione applicata in primo grado. Avvero tale decisione, presa in perfetta conformità verticale con quella di primo grado, proponeva ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo ed in maniera promiscua vizi esiziali di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., trattandosi di mero inadempimento contrattuale, come dimostra anche la corrispondenza -travisata nel contenuto informativo- tra AIRITALY ed i clienti dell'agenzia gestita dall'imputato; con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione della legge penale quanto a rigetto del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, con il terzo motivo, subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale (artt. 62 bis e 165 cod. pen.). 1. Deve preliminarmente rilevarsi che con memoria del 5 aprile 2024 ed allegati, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato contestato (capo B) per intervenuta rimessione di querela; 1.1. Anche il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita in riferimento al capo B ([OSCURATO:PERSONA] Grado) ha trasmesso a mezzo p.e.c. atto di rimessione di querela (in data 15 marzo 2024), seguita da rituale verbale di accettazione dell'imputato in data 4 aprile 2024; 1.1 Il reato descritto al capo B, per cui è stato proposto ricorso è estinto per intervenuta rimessione di querela. Consegue, in riferimento a tale capo, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La rimessione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità /I e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). 2. Il ricorso proposto avverso la decisione di condanna per il delitto di truffa di cui al capo A (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) deve ritenersi manifestamente infondato. 2.1. Ed invero, con il primo motivo il ricorrente reitera doglianze di merito in ordine alla penale illiceità della condotta. La Corte ha sul punto esaurientemente argomentato la propria decisione, valorizzando documenti e circostanze di fatto non controverse. Il dedotto travisamento della prova documentale (corrispondenza con AIRITALY) non è accompagnato da alcuna allegazione, talché il motivo deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità sub specie di autosufficienza; il motivo è altresì inammissibile, giacché difetta di allegazione della decisività, l'accertamento di merito fonda, infatti, sulla valutazione di un complesso di elementi documentali e narrativi, uno solo dei quali è posto in discussione con i motivi di ricorso. Consegue che il motivo che pone in discussione uno solo degli elementi costituenti ratio decidendi non supera la c.d. prova di resistenza, giacché nulla argomenta in ordine alla decisività del rilevato deficit di intelligenza del testo documentale (peraltro non allegato). 2.2. Con il secondo motivo si censura la doppia decisione conforme con la quale i giudici del merito hanno ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, non ravvisando, con argomentare esaustivo e aderente alla vigente normativa, alcuna valida ragione di sostegno alla richiesta attenuante. Il motivo è pertanto inammissibile perché con esso si chiede alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria decisione a quella dei giudici di merito, che non appare né inosservante del disposto normativo, né manifestamente illogica. 2.3. Il terzo motivo di ricorso (violazione dell'art. 165 cod. pen. in tema di subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale in favore della costituita parte civile) difetta all'attualità di interesse, per effetto della rimessione di querela e conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al delitto descritto al capo B (unico per il quale era costituta una parte civile del processo; v. Sez. U, n. 32939 del 27/04/2023, Rv. 284969 - 01). 2.4. Ciò nonpertanto, ferma la irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità per il fatto descritto al capo A, va comunque disposta la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano per la determinazione della pena relativa a tale capo, che ha perso la sua fisionomia di reato satellite, per divenire unico reato sanzionabile. La misura di tale sanzione non può essere calcolata da questa Corte in mancanza di parametri di merito prefissati, trattandosi di tipica prerogativa del giudice di merito. 3. Nulla è dovuto per le spese in ragione dell'esito parzialmente favorevole del ricorso in punto di pena. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B), perché il reato è estinto per remissione di querela. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A). Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per la determinazione della pena. Così deciso in Roma
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