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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29174/2023

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ente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 14951 del ruolo generale dell’anno 2017,proposto da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],col quale elettivamente si domicilia in Roma, al corso Trieste, n. 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, scala B/16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la cassazione del decreto del tribunale di Padova depositato in data10 maggio 2017; Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA] - Opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo- Deposito telematico dei documenti in allegato all’opposizione- Rilevanza – Rinuncia al ricorso.RG n. 14951/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Rilevato che: -la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. chiese, senza successo, l’ammissione al passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] delcredito per la somma, in linea capitale, di euro 22.916,67 in base a un contratto di consulenza tecnico-commerciale, nonché per l’ulteriore importo di euro 194.847,26,in virtù della cessione di credito operata in proprio favore dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; - i l tribunale di Padova ha respinto la successiva opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, facendo leva sulla tardività del deposito telematico dei documenti posti a sostegno della pretesa; in particolare, ha ritenuto irrilevante la circostanza che si trattasse di un deposito frazionato e che il deposito della prima busta telematica fosse tempestivo, poiché il ritardo era da ritenere inescusabile, anche in considerazione della possibilità di depositare in cartaceo gli atti introduttivi del giudizio; - c ontro questo decreto la società propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA] risponde con controricorso.

Considerato che: -parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte ha accettato la rinuncia; -non si provvede a regolare le spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.

Per questi motivi la Cortedichiara estinto il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 14951 del ruolo generale dell’anno 2017,proposto da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],col quale elettivamente si domicilia in Roma, al corso Trieste, n. 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, scala B/16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la cassazione del decreto del tribunale di Padova depositato in data10 maggio 2017; Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA] - Opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo- Deposito telematico dei documenti in allegato all’opposizione- Rilevanza – Rinuncia al ricorso.RG n. 14951/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Rilevato che: -la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. chiese, senza successo, l’ammissione al passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] delcredito per la somma, in linea capitale, di euro 22.916,67 in base a un contratto di consulenza tecnico-commerciale, nonché per l’ulteriore importo di euro 194.847,26,in virtù della cessione di credito operata in proprio favore dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; - i l tribunale di Padova ha respinto la successiva opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, facendo leva sulla tardività del deposito telematico dei documenti posti a sostegno della pretesa; in particolare, ha ritenuto irrilevante la circostanza che si trattasse di un deposito frazionato e che il deposito della prima busta telematica fosse tempestivo, poiché il ritardo era da ritenere inescusabile, anche in considerazione della possibilità di depositare in cartaceo gli atti introduttivi del giudizio; - c ontro questo decreto la società propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA] risponde con controricorso. Considerato che: -parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte ha accettato la rinuncia; -non si provvede a regolare le spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c. Per questi motivi la Cortedichiara estinto il g
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