CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 48992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al delitto di minaccia aggravate dall'uso di un'arma e alla conl:ravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa, compito già esaurientemente assolto dai giudici di merito, che, con giudizio conforme in primo e secondo grado, hanno ritenuto attendibili e concordi le testimonianze rese, mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è esaurita nella tardiva trasmissione (avvenuta il 18/11/2022) di una memoria; mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26:364). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. C