CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 3/5/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino con sentenza in data 3/5/2022, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Torino resa il 21/1/2020, ha riqualificato i delitti contestati all'imputato [OSCURATO:PERSONA] di cui ai capi 1 e 3 dell'imputazione ( furti aggravati ) come ricettazione ed ha rideterminato la pena precedentemente irrogata, riducendola ( anni due di reclusione e 1.000,00 euro di multa anziché anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa).2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato il quale lamenta il vizio di violazione di legge, mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. 2.1.Deduce in particolare la nullità della sentenza ex artt. 178 lett.c), 179 e 604, co. 1, c.p.p., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, sia per ciò che concerne la individuazione, da parte del giudice di primo grado, di fattispecie di furto concorsuali e non nnonosoggettive, come descritte nel capo di imputazione, sia per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti operata dalla Corte d'appello in termini di ricettazione, trattandosi di fatti radicalmente diversi da quelli contestati. Inoltre, il giudice di secondo grado, avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione ricavandola in via automatica dalla consumazione del delitto di cui all'art. 493 ter c.p., quando invece egli potrebbe aver ricevuto le carte di credito da terzi, autorizzati dai proprietari al prelievo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Non si rinviene la violazione dell'art.521 cod.proc.pen., per avere il giudice di primo grado sostanzialmente mutato il fatto ritenuto, a fronte di quello contestato valutando la condotta posta in essere dal ricorrente come tenuta in concorso con altro soggetto rimasto non identificato piuttosto che personalmente; va infatti ricordato il principio affermato da questa Corte secondo cui non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso "uti singulus", se ne affermi la responsabilità in concorso con altri (Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011, Rv. 250072;Sez.2 , n. 22173 del 24/04/2019, Rv. 276535). 2.Né sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza con riferimento Li) ala diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di appello che ha ravvisato nel possesso dell'imputato delle carte di credito provento di furto, poi utilizzate indebitamente, i delitti di ricettazione in luogo del furto. Occorre rilevare, infatti, come il motivo di ricorso sia, nella sostanza, privo del requisito della specificità, in quanto il ricorrente non ha prospettato alcuna concreta emergenza alla stregua della quale poter apprezzare che la censurata riqualificazione dei fatti abbia in qualche modo vulnerato la sua difesa e, soprattutto, l'esercizio del diritto alla prova. Nel merito, comunque, la doglianza è infondata. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, pur nella estrema varietà degli accenti dovuta all'intervento casistico tipico di quella Corte, ha in più occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito avesse assunto le caratteristiche di "atto a sorpresa". Ha sottolineato la Corte come il diritto di difesa e quello al contraddittorio non fossero vulnerati nei casi in cui i fatti costitutivi del nuovo reato fossero già presenti nella originaria imputazione: e ciò, evidentemente, anche nella ipotesi in cui la nuova definizione giuridica non fosse stata di per sé prevedibile per l'imputato (v. fra le tante, sentenze 10 marzo 2001, Dallos c. Ungheria; 3 luglio 2006, Vesque c. Francia; 7 gennaio 2010, Penev c. Bulgaria; 12 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] c. Romania; 3 maggio 2011, Giosakis c. Grecia; 15 gennaio 2015, Mihei c. Slovenia, nella quale ultima si è in particolare rilevato come l'imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base della contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l'oggetto della contestazione così come modificata nel corso del dibattimento). La violazione, dunque - secondo la impostazione tutt'altro che formalistica della Corte di Strasburgo - deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti (Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Lucci, Rv. 264438). Dall'esame della imputazione originariamente contestata al ricorrente, emerge con chiarezza l'intero quadro di riferimento fattuale su cui si è articolato il contraddittorio e il diritto alla prova, mutando esclusivamente, a seguito della riqualificazione operata in appello, aspetti marginali e cioè le modalità con le quali l'imputato era venuto in possesso delle carte di credito provento di furto, in via mediata e non diretta. D'altra parte come la giurisprudenza di legittimità insegna in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. 3.Quanto infine al motivo concernente la fondatezza della accusa di ricettazione siccome ricavata dal reato di cui all'art. 493 ter c.p., esso è, parimenti, manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che integra il reato di cui all'art. 648 cod. pen., la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi) provenienti da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12, seconda parte, D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197 (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti «di provenienza illecita»), le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Rv. 218872). Il principio risulta successivamente ribadito da altra pronuncia di questa sezione (Sez. 2, n. 7658 del 27/01/2015, Rv. 262572) che ha appunto affermato la sussistenza della ricettazione nei casi di ricezione di carte di credito provento di precedente delitto. 4.Deriva da quanto sin qui esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme