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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 31433/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24889-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1831/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

A Ric. 2020 n. 24889 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- l i "i4889/2020 [OSCURATO:PERSONA] srl c/ Agenzia delle Entrate R iuto che: I ocietà [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per la cassazione della sentenza i CTR della Toscana che, in controversia su impugnazione di avviso ::certamento in rettifica della categoria catastale a mezzo di ‘'d catastale DOCFA resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. . ':_015, relativamente ad un immobile censito in catasto C.C.

Prato ( .::e G999) in via dei Fossi n. 12 p.

T catastalmente identificato in l: c 80, Particella27, subalterno 528, ha rigettato l'appello della 5o età, confermando integralmente la sentenza di prime cure e escludendo la possibilità di rettificare la rendita per gli i :bile di cui la ricorrente è proprietaria.

I i "-R ha statuito che "la sentenza dei primi giudici va confermata in Costante è stato l'orientamento dei primi giudici su una ( -!3olicità di sentenze (nove) come riportato nelle con trodeduzioni Ufficio.

Anche questa Regionale (sez.6) di recente si è pronunciata i i stesso argomento.

Si conferma quindi la possibilità da parte del ribuente di presentare Docfa, come da art. 1, comma 22, legge n.

E. '?015, soltanto in quelle situazioni in cui all'immobile che risulti 'astato sia stata attribuita una rendita determinata sulla base dei (i già previsti dalla circolare 6T del 2012 e riconfermati dalla nuova includendovi gli impianti produttivi che ora invece debbono scorporati".

Ed ancora "non esiste la possibilità, come -cpriamente dedotto, che la legge di stabilità riportata consenta la I . l nilità di revisione della rendita in modo generalizzato e senza la -,,strazione dell'esistenza di impianti produttivi da scorporare e la prova che detti impianti fossero effettivamente stati .,cierati nell'attribuzione della rendita in atti".

I eizia delle Entrate si costituisce con controricorso.

L'Agenzia delle ::iya si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita -to-ia, con la quale rileva la non applicabilità alla fattispecie la !•( eiza richiamata nella proposta - per quanto di attinenza- alla specie; pur essendo l'unico motivo relativo agli art. 21 e 22

I. )- ./15 non riguarda i presupposti applicativi della legge, ma la ::cazione da attribuire alla torre, che avrebbero dovuto far ndere per l'accoglimento.

Si può correggere la rendita proposta ,.IFficio quando la situazione sia diversa rispetto a quella denunziata s'iderato che: C:r 'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 1, commi 21 e 22,

I. '2015 in combinato disposto con gli artt. 4 D.M. 701/1994 e 17 552/1939, per avere la CTR statuito che il calcolo di una nuova ita è possibile solo ove la nuova stima presenti elementi di novità t•r: che debba essere considerato. iato che: ;ussiste immediata evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.

P.Q.M. la causa alla sezione quint

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24889-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1831/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. A Ric. 2020 n. 24889 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- l i "i4889/2020 [OSCURATO:PERSONA] srl c/ Agenzia delle Entrate R iuto che: I ocietà [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per la cassazione della sentenza i CTR della Toscana che, in controversia su impugnazione di avviso ::certamento in rettifica della categoria catastale a mezzo di ‘'d catastale DOCFA resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. . ':_015, relativamente ad un immobile censito in catasto C.C. Prato ( .::e G999) in via dei Fossi n. 12 p. T catastalmente identificato in l: c 80, Particella27, subalterno 528, ha rigettato l'appello della 5o età, confermando integralmente la sentenza di prime cure e escludendo la possibilità di rettificare la rendita per gli i :bile di cui la ricorrente è proprietaria. I i "-R ha statuito che "la sentenza dei primi giudici va confermata in Costante è stato l'orientamento dei primi giudici su una ( -!3olicità di sentenze (nove) come riportato nelle con trodeduzioni Ufficio. Anche questa Regionale (sez.6) di recente si è pronunciata i i stesso argomento. Si conferma quindi la possibilità da parte del ribuente di presentare Docfa, come da art. 1, comma 22, legge n. E. '?015, soltanto in quelle situazioni in cui all'immobile che risulti 'astato sia stata attribuita una rendita determinata sulla base dei (i già previsti dalla circolare 6T del 2012 e riconfermati dalla nuova includendovi gli impianti produttivi che ora invece debbono scorporati". Ed ancora "non esiste la possibilità, come -cpriamente dedotto, che la legge di stabilità riportata consenta la I . l nilità di revisione della rendita in modo generalizzato e senza la -,,strazione dell'esistenza di impianti produttivi da scorporare e la prova che detti impianti fossero effettivamente stati .,cierati nell'attribuzione della rendita in atti". I eizia delle Entrate si costituisce con controricorso. L'Agenzia delle ::iya si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita -to-ia, con la quale rileva la non applicabilità alla fattispecie la !•( eiza richiamata nella proposta - per quanto di attinenza- alla specie; pur essendo l'unico motivo relativo agli art. 21 e 22 I. )- ./15 non riguarda i presupposti applicativi della legge, ma la ::cazione da attribuire alla torre, che avrebbero dovuto far ndere per l'accoglimento. Si può correggere la rendita proposta ,.IFficio quando la situazione sia diversa rispetto a quella denunziata s'iderato che: C:r 'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 1, commi 21 e 22, I. '2015 in combinato disposto con gli artt. 4 D.M. 701/1994 e 17 552/1939, per avere la CTR statuito che il calcolo di una nuova ita è possibile solo ove la nuova stima presenti elementi di novità t•r: che debba essere considerato. iato che: ;ussiste immediata evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. P.Q.M. la causa alla sezione quint
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