CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22072/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di falso ideologico commesso dal privato ex art. 483 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con cinque motivi; - che, con memoria tramessa tramite PEC in Cancelleria il 4 maggio 2022, il difensore ha meglio lumeggiati i motivi di ricorso (in particolare il quinto), chiedendo che lo stesso sia riassegnato alla Sezione tabellarmente competente [OSCURATO:PERSONA] - che il primi tre motivi di ricorso, con i quali si censurano, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e di quello di motivazione, l'interpretazione delle risultanze probatorie nonché l'applicazione della norma di riferimento (con specifico riguardo ai profili dell'innoquità del falso e della sussistenza del dolo), siccome effettuate da entrambi i giudici di merito, oltre che generici, in quanto riproducono pedissequamente le corrispondenti censure, dedotte in appello, senza articolare alcuna effettiva critica al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521), agitano nel ricorso argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata ovvero aspetti del ragionamento decisorio stesso conclamanti una erronea applicazione della legge penale per come interpretata dal diritto vivente; - che anche il quarto motivo, in punto di trattamento sanzionatorio (ossia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena), consta di rilievi aspecifici (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), atteso che il giudice censurato ha ben spiegato come non potesse essere rideterminata la pena inflitta all' imputato in misura più favorevole - anche con la concessione delle circostanze attenuanti generiche - perché la condotta ascrittagli, oltre che per segnalarsi per particolare gravità oggettiva, era stata caratterizzata da un dolo intenso; donde la sentenza impugnata, anche sotto questo profilo, è immune da censura in quanto rassegnata in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 - dep. 29/01/2018, U., Rv. 272040; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264533; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); - che il quinto motivo, in punto di retta applicazione dell'art. 165 cod. pen., con riguardo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla liberazione dell'alloggio con restituzione all'IACP, non è, invece, manifestamente infondato, posto che parte della giurisprudenza di questa Corte sostiene che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, riguarda il solo danno civile (Sez. 2, n. 23290 del 21/04/2021,Rv. 281597; Sez. 6, n. 8314 del 28/01/2021, Rv. 280711); - che la non manifesta infondatezza del motivo del quinto motivo impone il rilievo della prescrizione del reato medio tempore intervenuta, ossia in data 28 maggio 2021;- rilevato, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ‘1 MMA 10.4.4.1A.4,444,t,4(1.4 DEPOSITATO I