CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19761/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A. SICAV-RAIF, in persona dei Procuratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1549/2023 depositata in data 17/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.A. Sicav-Raif (d’ora in avanti, per brevità, Fasanara), resasi cessionaria del credito originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’importo di euro 49.000,00 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., erogava, dopo aver ricevuto dalla società ceduta il riconoscimento del credito e l’accettazione della cessione (21/06/2019), il corrispettivo di cessione, pari ad euro 44.100,00 alla cedente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], però, veniva a conoscenza del fatto che la cedente non aveva eseguito la prestazione sottostante al credito ceduto e che aveva ricevuto dalla ceduta successivamente alla cessione il pagamento del 50% del credito “in acconto su una fornitura non eseguita”. Agiva quindi nei confronti della cedente, in considerazione del venir meno della garanzia pro soluto a suo tempo concessa, e otteneva nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 386/2020 dal Tribunale di Cuneo e conveniva, innanzi al Tribunale di Treviso, la debitrice ceduta per sentirla condannare al pagamento del credito oggetto di cessione o, in subordine, al risarcimento del danno arrecato attraverso l’erroneo riconoscimento della certezza, liquidità ed esigibilità alla scadenza del credito, giusta dichiarazione del 21.06.2019, sulla cui base l’odierna ricorrente era stata indotta ad erogare il corrispettivo di cessione in favore della cedente. Per quanto ancora rileva in questa sede [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi in giudizio, assumeva che la comunicata decadenza alla cedente dalla garanzia pro soluto e la connessa attivazione giudiziale avrebbero precluso il pagamento del credito ceduto in ragione di presunte violazioni del principio del ne bis in idem e comunque deduceva l’assunta incompatibilità della domanda con il giudicato maturato nei confronti della cedente. Il Tribunale di Treviso – con sentenza n. 986/2022 – accoglieva integralmente le domande attoree condannando [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a Fasanara la somma di euro 49.000,00, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, ritenendo sussistente il diritto della cessionaria di agire, sulla scorta di due diversi titoli, sia nei confronti del cedente che del debitore ceduto sino, da un lato, alla retrocessione del credito ceduto alla cedente in caso di rimborso dell’anticipazione oppure, alternativamente, all’estinzione o riduzione dell’esposizione della cedente, stante il pagamento del credito ceduto; rigettava l’eccezione della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva lamentato la violazione del principio del ne bis in idem,atteso che: i) al creditore non è precluso di munirsi di più titoli in presenza di diversi debitori -nella fattispecie per cui è causa: cedente e debitore ceduto –; ii) risultavano diversi non solo il petitum mediato ed immediato, ma anche la causa petendi, trovando quest’ultima fondamento in un diverso rapporto negoziale; di conseguenza negava fondatezza alla tesi dell’avvenuta duplicazione del titolo e della violazione del principio electa una via non datur recursum ad alteram, in quanto l’attrice con diffida del [OSCURATO:DATA_NASCITA] « aveva intimato la restituzione dell’indebito e, in ogni caso, dell’intera anticipazione del corrispettivo di cessione erogata in data 21.06.2019 e pari ad Euro 44.100,00, il tutto oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla ricezione al saldo, palesando la prodromica necessità di risolvere il contratto di cessione non essendo ipotizzabile, da un punto di vista puramente giuridico, alcuna azione volta all’ottenimento della “restituzione” del prezzo se non supportata dalla previa risoluzione del contratto». Aggiungeva che la declaratoria di risoluzione del contratto di cessione con efficacia ex tunc, sottesa al provvedimento ingiuntivo, aveva valenza inter partese non poteva essere opposta al debitore ceduto, parte di altro rapporto negoziale, non potendosi confondere l’efficacia ex tunc con il principio di efficacia erga omnes, invocabile solo in presenza di inesistenza o invalidità estrinseca e formale della cessione e che il riconoscimento di debito operato dalla convenuta “senza riserve ed eccezioni” già di per sé legittimava l’accoglimento della proposta domanda, risultando del tutto irrilevante nei confronti del cessionario che la medesima convenuta avesse “malamente” corrisposto parte della prestazione al cedente, avendo avuto, pacificamente, conoscenza della cessione. Escludeva anche il rischio di una eventuale duplicazione di pagamenti, perché il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva riconosciuto la domanda di Fasanara di ammissione al passivo con « espressa riserva di compensazione del credito nei confronti della fallita con eventuali incassi che dovessero pervenire da parte del debitore ceduto», così ponendo un limite alla possibilità di escutere entrambi i titoli e di dar luogo ad un’indebita locupletazione. Ha aggiunto che, anche se la cedente non fosse fallita, la cessionaria avrebbe dovuto previamente escutere il debitore ceduto e solo in caso di insolvenza dello stesso il cedente. Con la pronuncia n. 1549/2023, depositata in data 17/07/2023, la Corte d’Appello di Venezia ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per l’effetto, ha riformato la sentenza del Tribunale di Treviso, ritenendo che, non avendo l’appellata Fasanara proposto appello incidentale allo scopo di impedire il formarsi del giudicato in ordine alla statuizione del giudice di primo grado che aveva ritenuto intervenuta la risoluzione del contratto di cessione del credito, detta statuizione era passata in giudicato. Con la risoluzione del contratto di cessione era venuto meno il titolo in forza del quale il già cessionario era legittimato ad agire per valere ogni pretesa relativa al credito - già - ceduto in forza del contrato poi risolto, nei confronti del debitore ceduto. [OSCURATO:PERSONA] S.A. Sicav-Raif ha proposto ricorso per la cassazione di detta pronuncia, formulando un solo motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) La ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento agli artt.343 e 346 cod. proc. civ., stante l’insussistenza di alcun onere a suo carico di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, atteso che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado. Confuta dunque la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo l’avrebbe ritenuta onerata di proporre appello incidentale al fine di impedire il passaggio in giudicato della statuizione del Tribunale che aveva ritenuto risolto il contratto di cessione. Aggiunge che l’assenza nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale della cedente e la mancanza nel dispositivo della pronuncia di primo grado di alcuna statuizione relativa alla risoluzione del contratto di cessione unitamente al fatto che l’intervenuta ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – con riserva di compensare il credito per anticipazione con eventuali pagamenti che fossero intervenuti a seguito delle azioni promosse nei confronti della debitrice ceduta [OSCURATO:SOCIETA]. - confermavano indirettamente che il contratto di cessione era pienamente efficace, escludevano che il giudice di primo grado si fosse pronunciato e persino che potesse pronunciarsi sulla risoluzione del contatto di cessione che né cedente né cessionaria avevano mai invocato. A riprova di tanto precisa che: i) n ella comunicazione del 17.12.2019 e nel decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della cedente era stato contestato alla cedente il venir meno della garanzia pro soluto contenuta nel contratto di cessione stante la comunicazione di inadempimento alla prestazione avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]., senza mai invocare alcuna risoluzione della cessione; ii) l’art. 25 (commi 5 e 6) del contratto sottoscritto da cedente e cessionaria con la piattaforma Workinvoice (tramite la quale il credito era stato ceduto) prevedeva espressamente che «A seguito della Comunicazione di Esercizio dell’Opzione e subordinatamente al pagamento da parte del Seller (alias il cedente Etea) al Buyer ( alias il cessionario Fasanara) del Prezzo di Retrocessione, il Seller riacquisirà la titolarità del Credito e sarà pienamente legittimato a esercitare ogni azione o pretesa allo stesso» e ancora che «Successivamente al pagamento integrale del Prezzo di Retrocessione da parte del Seller in favore del Buyer…. Workinvoice procederà a notificare all’[OSCURATO:PERSONA], a spese del Buyer, l’avvenuta retrocessione del Credito». La sua conclusione è che, non essendo mai stata richiesta alcuna risoluzione della cessione (né dal cedente né dal cessionario), non avendo la cedente restituito il corrispettivo di cessione, non si fosse mai verificata alcuna situazione che potesse, anche a norma di contratto, comportare la retrocessione del credito alla cedente. «Per mera esaustività e al fine di prevenire strumentali future contestazioni», la ricorrente precisa che, sempre in maniera opposta rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello di Venezia, il «cessionario può pretendere di essere risarcito dal debitore ceduto ove questi, dopo avere garantito allo stesso factor l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso l'affidamento, omettendo di avvisarlo "sua sponte" di circostanze sopravvenute ostative alla loro realizzazione» (Cass., Sez. 3, 15/06/1999, n. 5947). Pertanto, non avendo mai le parti risolto il contratto di cessione, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la risoluzione del contratto di cessione del credito avesse «interrotto il nesso causale tra la condotta di Pal e il danno lamentato da Fasanara». Il motivo è inammissibile. Ribadito che il giudicato in appello può formarsi solo su capi completamente autonomi della sentenza di prime cure, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass., Sez. 3, 21/10/2024, n. 27246; Cass., Sez. 1, 30/06/2022 , n. 20951; Cass., Sez. 1, 5/12/2021, n.40276) e che il capo non impugnato della decisione deve essere capace di comportare una parziale soccombenza della parte con conseguente necessità - appunto - della relativa impugnazione, deve escludersi, a parere di questa Corte, che il Tribunale abbia, affermando la risoluzione del contratto di cessione, risolto una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; quella del Tribunale è stata una argomentazione o al più una premessa logica della statuizione relativa all’accoglimento della domanda attorea. Su detta statuizione non poteva formarsi il giudicato, non essendo configurabile, di certo, come capo completamente autonomo della decisione. Coglie nel segno, del resto, parte ricorrente quando sostiene che la domanda di risoluzione del contratto di cessione non era stata evocata né da parte sua né da parte avversa; il che esclude che la risoluzione del contratto di cessione costituisse una questione controversa sulla quale sia intervenuto un accertamento suscettibile di passare in giudicato. Il fatto che sulla risoluzione del contratto di cessione non si fosse formato il giudicato non significa, però, che alla Corte d'appello fosse precluso giungere a conclusioni difformi rispetto a quelle del Tribunale, come è avvenuto nella specie. Escludere la formazione del giudicato sulla risoluzione del contratto di cessione non significa che il Tribunale non abbia assunto la risoluzione dl contratto di cessione come premessa logica del suo ragionamento e che quindi la Corte d’appello non potesse giungere sulla scorta della medesima premessa a conseguenze differenti quanto alle conseguenze dell’efficace esperimento, da parte del cedente nei confronti del cessionario, dell’azione fondata sulla garanzia pro soluto per inesistenza (non parziale) del credito. La statuizione della Corte territoriale secondo cui ha errato il giudice a quo nell’affermare che « la declaratoria di risoluzione del contratto di cessione con efficacia ex tunc,sottesa a tale provvedimento ingiuntivo, ha valenza inter partes e non può essere opposto al debitore ceduto che è parte di altro rapporto negoziale, non potendosi confondere l’efficacia ex tunc con il principio di efficacia erga omnes, invocabile solo in presenza di inesistenza o invalidità estrinseca e formale della cessione», perché nella specie si trattava di cessione pro soluto, «ma soprattutto in quanto se il contratto di cessione del credito è risolto, nessuna pretesa di pagamento del credito ceduto può essere fatta valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto, essendo il diritto di credito rientrato nella sfera giuridica del solo cedente», non è stata efficacemente censurata da parte ricorrente, che si è limitata a denunciare che non poteva essere considerata onerata di proporre appello incidentale essendo stata totalmente vittoriosa nel merito, e che sulla risoluzione per inadempimento del contratto di cessione non si era formato il giudicato. 2) All’inammissibilità dell’unico motivo consegue l’inammissibilità del ricorso. 3) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della società controricorrente, nella misura indicata in dispositivo, considerato che la memoria depositata non contiene deduzioni illustrative delle difese già spiegate in controricorso. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di c